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Tassa Automobilistica
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Chi paga la tassa automobilistica
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al primo giorno di ogni periodo d’imposta. Nel caso di prima immatricolazione o in caso di mancata trascrizione dell'atto di proprietà al PRA, si presume proprietario del veicolo l'intestatario della carta di circolazione. Il proprietario è tenuto al pagamento anche in caso di mancato utilizzo del veicolo.
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, roulotte, ecc..). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto.
In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato a favore della Regione di residenza.
Modulistica
Scarica gratutitamente Adobe ReaderSi definisce esenzione l’ipotesi in cui, in presenza di determinati presupposti di legge, la tassa automobilistica non è dovuta, di seguito le seguenti tipologie:
Modulistica
Scarica gratutitamente Adobe ReaderIn caso di duplicazione di pagamento, pagamento eccessivo o pagamento non dovuto, l'interessato può proporre istanza di rimborso in carta semplice esclusivamente alla Regione Marche, utilizzando anche il modulo disponibile presso Il Servizio Bilancio, Demanio, Patrimonio e Tributi della Regione.
All'istanza deve essere sempre allegata copia della carta di circolazione ed inoltre:
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per duplicazione di pagamento, in originale la ricevuta del versamento di cui si richiede il rimborso, nonché copia del versamento regolare;
-
per pagamento eccessivo, esclusivamente la copia della ricevuta del versamento interessato;
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per pagamento non dovuto, l'originale della ricevuta del versamento effettuato, nonché la prova documentale o autocertificazione del diritto al rimborso.
L'interessato dovrà richiedere la restituzione della tassa erroneamente pagata, entro il termine di tre anni, successivi a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Si precisa che in caso di doppio pagamento si può utilizzare il secondo versamento a copertura del periodo d'imposta successivo presentando, richiesta, all'Ufficio Demanio, Patrimonio e Tributi della Regione, di variazione della scadenza allegando copia dei versamenti interessati nonché della carta di circolazione del veicolo.
Modulistica
Scarica gratutitamente Adobe ReaderSi definisce riduzione l’ipotesi in cui la tassa automobilistica, in presenza di determinati presupposti, non è dovuta per l’intero, di seguito una tabella che riassume i vari casi:
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TIPI DI RIDUZIONI
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MISURA
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| Autovetture servizio pubblico da piazza |
75% |
| Autoveicoli GPL esclusivo (solo GPL) |
75% |
| Autoveicoli metano esclusivo (solo metano) |
75% |
| Autoveicoli motore elettrico |
75% |
| Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t. per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri |
50% |
| Autovetture noleggio da rimessa |
50% |
| Autovetture scuola guida |
40% |
| Autobus noleggio da rimessa |
33,33% |
| Autobus servizio pubblico di linea |
33,33% |
| Autoveicoli trasporto cose peso complessivo non inf. a 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente |
20% |
| Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inf. a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese |
50% della sopratassa diesel (tassa intera)
La riduzione per i veicoli azionati con motore elettrico si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° Gennaio 1998
Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a GPL o metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.
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Modulistica
Scarica gratutitamente Adobe Reader Il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione (fissa del 30%) a titolo di ravvedimento operoso e spontaneo, prima che sia iniziata l'attività d'accertamento della violazione (verbale constatazione della violazione, inizio di accessi, ispezioni o verifiche, di altre attività amministrative delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza)
Nota: Decorso un anno anche il pagamento spontaneo che preceda l'accertamento dell'Ufficio farà scattare la sanzione fissa del 30%: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% (dal 01/07/2003) della tassa per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.
La riduzione viene calcolata come segue:
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Sanzioni ridotte per chi paga in ritardo
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| PAGAMENTO NON EFFETTUATO |
SANZIONE |
| Entro 30 giorni dalla scadenza |
3,75%
(della tassa versata in ritardo) |
| entro 1 anno |
6%
(della tassa versata in ritardo)
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Per poter usufruire della riduzione delle sanzioni di cui sopra, occorre versare contestualmente od entro la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento operoso, oltre alla tassa ed alla sanzione ridotta, anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, come segue:
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Interessi per chi paga in ritardo
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| Pagamento non effettuato |
Interessi |
| non superiore ad 1 anno dalla scadenza |
3,5% su base annua fino al 31/12/2003
3% su base annua dal 01/01/2004
(della tassa versata in ritardo per ogni giorno di ritardo) |
| superiore ad 1 anno |
2,5% su base annua fino al 30/06/2003
1,375% su base annua dal 01/07/2003
(della tassa versata in ritardo per ogni semestre maturato dopo la scadenza) |
Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.
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Regione Marche Giunta Regionale (CF 80008630420) via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - tel. 071.8061
Note Legali | casella p.e.c. istituzionale : regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
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