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La Protezione Civile Regionale

Si pensa spesso che la protezione civile si limiti ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso. Non è così, infatti la gran parte delle attività è destinata alle attività di previsione e prevenzione. Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l’attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta all’emergenza e le attività esercitative costituiscono la gran parte del lavoro della protezione civile.

Per previsione si intende quell’insieme di attività volte allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.  

Le attività di previsione sono assicurate da un sistema di reti che collegano il servizio  protezione civile ai centri nazionali di ricerca scientifica (Università, Istituti di ricerca, Centri di eccellenza), a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività, a centri di elaborazione delle informazioni in grado di segnalare con anticipo le probabilità che si verifichino eventi catastrofici.  

Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino alla interpretazione delle analisi effettuate anche in base a modelli e simulazioni di eventi, consente, all’intero sistema di protezione civile ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo utile, ma anche di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive.  

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.  

La conoscenza del territorio e  dei rischi che incombono sullo stesso, oltre alla valutazione della vulnerabilità costituisce  la base anche per redigere  gli indirizzi operativi e le linee guida per predisporre i diversi tipi di interventi di prevenzione possibili. E' compito della protezione civile individuare e segnalare alle autorità competenti gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o, almeno, a limitare gli effetti sulla popolazione e sugli insediamenti di un determinato evento calamitoso.

In maniera particolare fra gli interventi di mitigazione degli effetti del verificarsi degli eventi va segnalata la pianificazione di emergenza. Oltre alla pianificazione predisposta da ciascun Ente Locale, per rischi particolari viene predisposta la cosiddetta pianificazione speciale (rischio sanitario, imprese a rischio, traffico, neve, solo per citare alcuni esempi). La pianificazione deve naturalmente comprendere procedure operative di intervento rapide ed essere attraverso metodologie di lavoro specifiche

E' questo il lavoro continuo, poco visibile, ma di fondamentale importanza, degli uffici del Servizio di Protezione civile preposti alla previsione dei rischi, naturali ed antropici, attraverso una rete organizzata a livello nazionale e regionale. Attraverso la conoscenza precisa e puntuale del territorio e dei possibili fenomeni all'origine delle catastrofi, l'utilizzo di reti tecnologicamente avanzati, come le reti radar per le previsioni metereologiche, la rete nazionale dei sismografi, i sofisticati sistemi di monitoraggio dell'attività dei vulcani, e delle migliori competenze scientifiche e professionali disponibili mette la protezione civile italiana in condizione di intervenire con allerta tempestivi e, quando possibile, con misure preventive come l'evacuazione delle aree a rischio.

Le attività di  soccorso consistono nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare, alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, ogni forma di primo soccorso ed assistenza.  Ai fini delle attività di protezione civile, la normativa di settore suddivide gli eventi calamitosi in tre categorie:
  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
  • eventi naturali, catastrofi o altri eventi che per entità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

E’ importante tenere conto del fatto che la classificazione di un evento all’interno di una delle tre categorie è strettamente connesso con le dimensioni e con le risorse detenute dal singoli Ente. Infatti un avvenimento che in una grande città può essere gestito direttamente dai servizi tecnici, magari insieme alla polizia municipale, in un piccolo centro può dover essere gestito come una vera e propria emergenza.
Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, centrale  e  periferica, l’intero sistema degli Enti Locali ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato. 

Le attività svolte dal Sistema di protezione civile sono definite dalla legge 225/92  come "quell’insieme delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, presenti sul territorio, e di gestione di potenziali situazioni di emergenza anche attraverso l’elaborazione di procedure d’intervento previste nella pianificazione territoriale e di emergenza. Tutto ciò organizzato con leggi di settore e procedure definite, capace di contrastare l'impatto sulla comunità (popolazione, beni, servizi e ambiente) di qualsiasi evento e/o emergenza (sia di origine naturale sia causata dall'uomo), attraverso lo studio, l'addestramento, la preparazione, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili". E’ il caso di ricordare che fra le  attività di protezione civile, oltre a quelle, per così dire tradizionali, sono da qualche anno comprese quelle relative all’organizzazione e gestione dei cosiddetti grandi eventi (articoli 5 e 5 bis della Legge 401/01) 

 

In Italia la "protezione civile" è un sistema, composto da tutte le strutture che operano per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Con la legge del 24 febbraio 1992 (n° 225), l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (attraverso il Capo Dipartimento della Protezione civile) e composto, come dice il primo articolo della legge "dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

La legge 225/92 individua le strutture operative del sistema nazionale della protezione civile nei corpi, istituzioni ed organizzazioni di seguito elencati:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Forze Armate;
Forze di Polizia;
Corpo Forestale dello Stato;
Servizi Tecnici Nazionali;
Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
Croce Rossa Italiana;
Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
Organizzazioni di Volontariato;
Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
 


Ciascuna di queste componenti svolge il proprio ruolo specifico in occasione di emergenze.

Il coordinamento del sistema, a seconda del tipo di emergenza, spetta a soggetti diversi. Di seguito vediamo le competenze del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni, delle province, dei Prefetti e dei Sindaci. 

La nozione di protezione civile ingloba, secondo i Paesi, compiti, misure e strutture, tra i più vari e disparati. Nell'assenza di una definizione universalmente accettata, si può solamente dire che la protezione civile comprende l'insieme delle misure, dei mezzi e delle strutture destinate a prevenire, prevedere, soccorrere attenuare le conseguenze, le perdite di vite umane, i danni causati da ogni tipo di disastro naturale o umano. Una corretta pianificazione del territorio deve assicurare non solo la necessaria attenzione ai rischi derivanti da eventi calamitosi ma a tutti gli elementi per uno sviluppo sostenibile. Le misure per prevenire il verificarsi o il ripetersidi disastri naturali evitabili devono ricevere un'adeguata attenzione e una priorità di finanziamento e realizzazione. Di qui l'importanza, per i piani nazionali e locali di protezione civile, di contenere efficaci misure preventive riguardanti ogni tipo di rischio naturale presente nel territorio. Il soccorso alla popolazione colpita da una calamità deve essere realizzato in tempo breve e in modo coordinato, al fine di ridurre la perdita di vite umane e mitigare le conseguenze dannose inerenti ogni evento calamitoso. 
Di seguito saranno elencate, unitamente per alcuni Stati, la organizzazione del rispettivo sistema nazionale di protezione civile.

Stati Uniti d'America
Negli Stati Uniti d'America la legislazione che disciplina la protezione civile è ampia ed articolata. Il titolo 42 del Codice degli Stati Uniti, ""The Public Health and Welfare"" determina i poteri del Presidente e dei governatori degli stati nei casi di emergenza e ""gravi calamità"". I responsabili della protezione civile sono: il Presidente degli Stati Uniti e i governatori dei singoli stati. La legislazione federale: Disaster Relief Act del 1974 – legge generale 933-288, stabilisce che preliminare all’intervento federale è la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del presidente degli Stati Uniti. Tale dichiarazione deve essere richiesta dal governatore dello stato interessato, il quale tra l’altro, deve richiedere il tipo di aiuto federale e le risorse da utilizzare per fronteggiare l’emergenza. Il Presidente degli Stati Uniti, come previsto dalla legge ha delegato gran parte dei suoi poteri alla ""Federal Emergency Management Agency"" (FEMA). I poteri della FEMA consistono essenzialmente, nel coordinamento degli interventi di soccorso e nel poter utilizzare qualsiasi altra agenzia federale ritenuta utile al fine di fronteggiare l’emergenza. E’ compito dell’Agenzia federale (FEMA) la realizzazione dei piani generali e particolari e particolari di protezione civile; predisporre le necessarie assicurazioni in modo che sia possibile fronteggiare l’emergenza, con l’assicurazione privata tale da integrare o sostituire l’assistenza federale; prevenire le cause dei grandi disastri; programmare gli aiuti federali per fronteggiare i danni causati dall’emergenza; il ripristino delle attività socio-economiche dopo l’emergenza. La protezione civile negli Stati Uniti è completamente affidata ai civili, quindi non è previsto l’utilizzo delle Forze Armate. Per la particolare estensione, il clima e le condizioni geografiche, gli Stati Uniti d’America sono assoggettati ad ogni sorta di calamità: tornadi, tempeste, inondazioni, maremoti, tifoni, terremoti, eruzioni vulcaniche, smottamenti del terreno, siccità, incendi, esplosioni, etc, etc. Per questi motivi vi è una diffusa cultura di protezione civile, basti pensare alle periodiche esercitazioni a cui vengono sottoposti gli studenti di ogni ordine e grado.

Giappone
Il sistema della protezione civile è ad ampio raggio: esso investe il momento della previsione e prevenzione, del soccorso, della ricostruzione nel medio e lungo periodo. Le calamità prese in considerazione sono: terremoti, inondazioni, grandi maree, eruzioni vulcaniche, tifoni, smottamenti del terreno; i disastri sono connessi a: disboscamenti, sfruttamento e speculazioni territoriali, elevatissima densità della popolazione negli agglomerati urbani. L’organo centrale responsabile è il ""Ministro dello Stato"" preposto all’Agenzia nazionale territoriale (National Land Agency) che ha le seguenti funzioni: formazione della politica nazionale della protezione civile; elaborazione del piano generale di protezione civile e suo coordinamento ai piani settoriali e particolari; coordinamento nella ricerca in materia; coordinamento dei budgets connessi alle attività di cui sopra; formazione del piano generale dei trasporti in casi di disastri; formazione delle politiche (e dei relativi piani ) territoriali di base; programmazione dell’uso del territorio; studi, ricerche, indagini sul territorio, politica (e programmi) di approvvigionamento idrico; sviluppo delle riserve idriche; aree urbane ad eccessiva industrializzazione; coordinamento e promozione di progetti concernenti gli insediamenti abitativi; sviluppo delle aree urbane e rurali; operazioni di soccorso in caso di calamità o disastri; coordinamento delle attività di ricostruzione. Per le operazioni di soccorso si fa affidamento su una organizzazione specialistica (Vigili del Fuoco), con il concorso di tutti gli enti pubblici e privati, locali e nazionali, delle forze armate e del volontariato, particolarmente privato.. a tal fine, è rilevante l’attività di informazione circa i sistemi di protezione e prevenzione. Gli enti e le strutture statali e locali svolgono un’intensa attività di formazione ed informazione nelle scuole, nelle fabbriche e nei quartieri circa le: 

  • nozioni generali di autodifesa per i casi di calamità e disastri; norme comportamentali (fuga, primo soccorso, etc.);
  • ""corsi"" speciali di protezione civile a studenti ed a tutta la popolazione (trasmesse con tutti i mezzi di informazione);
  • simulazioni ed esercitazioni (anche parziali ad es. per edifici, zone, quartieri)

A livello locale, funziona, presso ogni Prefettura, il ""Consiglio centrale per la prevenzione dei disastri"", con funzione pianificatoria, di coordinamento ed operativa; presso ogni Prefettura, Municipalità, villaggio il ""Quartiere generale per il controllo dei disastri"" inteso come organo di emanazione del governo centrale (Legislazione: L. 15 novembre 1961 n° 223 ""Disaster countermeasures basic laws""

Canada

La legislazione sullo stato di emergenza (più propriamente ""ordine di pianificazione per il caso di urgenza"" L. 21 maggio 1981 n° 1981-1305 emanato dal Consiglio privato), attribuisce ai singoli ministeri precise responsabilità in materia di protezione civile. Il governo federale, però, non ha competenza (se non per i casi espressamente previsti di inquinamento marittimo da prodotti petroliferi e nel caso in cui la catastrofe riguardi due o più province) l’operatività in materia, è riservata completamente ai governi provinciali e dei terrori i quali disciplinano il settore con propri atti normativi. Il governo federale si occupa della politica generale della protezione civile, non degli interventi di soccorso; può assistere, però province, territori e municipalità, su loro richiesta. Gli organismi governativi di protezione civile sono: 

  • il comitato interdipartimentale sullo stato di preparazione in vista di casi di urgenza, che riunisce i funzionari dei dipartimenti ministeriali interessati col compito di informare il governo centrale delle misure adottate;
  • il segretario della pianificazione per il caso di urgenza, operante nell’ambito dell’Ufficio del Consiglio privato, con il compito di determinare i criteri generali di intervento e per impartire le conseguenti direttive;
  • per la pianificazione in caso di urgenza sono responsabili del coordinamento le strutture federali con quelle provinciali;
  • i direttori regionali per la pianificazione degli interventi di urgenza, i quali assicurano il raccordo tra governo federale, governo provinciale e organismi privati;

Non esiste, oltre quella militare, alcuna organizzazione unitaria nazionale di protezione civile; esistono, organizzazioni provinciali nei diversi settori della sanità, distribuzione dei viveri, servizio antincendio, ricerca e salvataggio di persone, trasporti pubblici, ecc. La vera forza della protezione civile, che dispone solo delle organizzazioni di base di cui sopra, è costituita dal volontariato, singolo ed associato. L’addestramento dei volontari è effettuato, a livello municipale, mediante simulazioni frequenti; il volontariato non riceve contributi pubblici ma solo liberalità provata.

Grecia 
In questo Paese la protezione civile è disciplinata dalla Legge 17/1974 che affida al Consiglio di Governo per gli Affari Esteri e per la difesa (KISEA) il compito di definire la politica del governo per fronteggiare i diversi disastri. Un ruolo di primo piano è affidato alla Commissione internazionale di Coordinamento (SDO), composta da vari Ministri interessati alle competenze di protezione civile. Oltre al Ministro per l’ordine pubblico, vi è il Ministro dell’agricoltura, il Ministro della Sanità, il Ministro dell’Ambiente. In caso di catastrofe o calamità, il Prefetto informa immediatamente la Commissione Internazionale di coordinamento per le direttive necessarie. Se l’evento è territorialmente limitato, il Prefetto quale rappresentante del Governo per il territorio di competenza, può assumere la responsabilità delle operazioni.

Portogallo 
La protezione civile in Portogallo è disciplinata da diverse leggi nazionali, che conferiscono al Primo Ministro la responsabilità nei soccorsi in casi di emergenza. Il Primo Ministro tuttavia, può delegare i propri compiti al Ministro degli Interni. In casi di calamità e/o di disastri, il Governatore istituisce un Centro di coordinamento della protezione civile (CCDPC), utilizzando i responsabili dei diversi servizi pubblici (sanità, assistenza socio-sanitaria, lavori pubblici, ordine pubblico, etc.). L’unità fondamentale nelle attività di soccorso è rappresentata dai Vigili del Fuoco, dalle Forze di Polizia, dalla Guardia Nazionale, dall’Esercito e dalle varie organizzazione di volontariato. Presso il Ministero degli Interni è istituito un Centro di emergenza (CEOPC) che rappresenta l’organo del Servizio Nazionale della protezione civile (SNPC). E’ compito di tale Servizio organizzare le attività di prevenzione, i soccorsi, il ripristino delle attività economiche e sociali e predisporre i vari piani di protezione civile. (Per tale scopo il SNPC dispone di un proprio bilancio)

Germania 
La Costituzione federale del 1949 disciplina esaurientemente il sistema della protezione civile in tempo di pace, stabilendo che questa è di competenza esclusiva dei Lander. Una legge federale del 1968 regola la protezione civile in situazioni di emergenza e proprio a questa legge si sono ispirati i vari Lander nel disciplinare il proprio sistema di protezione civile. Il capo dell’Amministrazione locale, del distretto (Kreis) è la figura a cui compete la gestione dei disastri e agisce in nome e per conto del Governo del Lander. Durante la gestione delle fasi di un evento calamitoso, sarà supportato e coadiuvato dagli operatori dell’Amministrazione regionale, dall’assistenza tecnica federale, dai Vigili del Fuoco comunali (regionali o volontari), nonché dalle varie associazioni di soccorso come la Croce Rossa, l’Ordine di Malta e di S. Giovanni, il Servizio samaritano operaio, la Società tedesca di salvataggio. Il capo della gestione dei disastri può chiedere, qualora ne abbia bisogno, l’intervento dei dei privati, unitamente ai loro mezzi, altresì può sollecitare l’intervento delle guardie di frontiera al Ministero federale dell’Interno e dell’esercito nonché al Ministero della Difesa. Nel caso di catastrofi o calamità di notevole entità, la responsabilità può essere trasferita dagli amministratori regionali ai governi dei Lander, non è prevista alcuna competenza del Governo federale. Le amministrazioni dei Distretti hanno l’obbligo di predisporre idonei piani di emergenza di protezione civile relativi alle potenziali tipologie di rischio 

Francia 
In Francia le competenze in materia di gestione dei rischi sono ripartite essenzialmente ripartite tra lo Stato e i Comuni. Le competenze proprie dello Stato sono suddivise principalmente tra due ministeri: il Ministère de l’Intérueur che si occupa della Sécurité Civile, e il Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement che si occupa della prevenzione, con un Delegato alla prévention des risques majeurs che deve assicurare la coordinazione. Le altre amministrazioni intervengono in modo più settoriale. Tutti i Ministeri dispongono, nelle Regioni e nei Dipartimenti, di servizi delocalizzati che lavorano con il Prefetto, rappresentando localmente lo Stato. Sul terreno, mezzi nazionali e locali, pompieri professionisti e volontari, specialisti civili, militari, SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence), soccorritori e associazioni agiscono insieme. 
La Sécurité Civile risponde a un triplice obiettivo: la protezione delle persone, la difesa dell’ambiente e dei beni materiali. I Vigili del Fuoco, sono certamente i primi attori che soddisfano, nella vita quotidiana, questo bisogno di protezione. Le operazioni di soccorso sono organizzate sotto il comando del Sindaco quando l’emergenza è limitata al territorio comunale e attraverso i me, l’organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso diventano di responsabilità del Prefetto, rappresentante dello Stato in ogni Dipartimento.
La Direction de la Défense et de la Sécuritè Civiles è alle dirette dipendenze del Ministre de l’Intérieur per coordinare le azioni di soccorso su tutto il territorio nazionale anche attraverso 5 unità militari: si tratta delle UIISC (Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécuritè Civiles. Peraltro, in Francia riveste notevole importanza l’impiego e l’apporto dei movimenti associativi e delle collettività benevoli come la Croix rouge, il Secours catholique, la Fédération Nazionale de Protection Civile.
Per far fronte agli eventi imprevedibili o improvvisi, la Sécuritè Civile francese si è posta l’obiettivo di rispondere ai rischi naturali e/o tecnologici, sviluppando numerose attività di previsione, prevenzione e pianificazione dei soccorsi. Tali attività puntano a ridurre al minimo le conseguenze di un evento calamitoso anche attraverso la definizione di vincoli e limiti alle edificazioni nelle zone potenzialmente inondabili o a rischio idrogeologico, oppure attraverso l’attenta sorveglianza sullo stoccaggio e il trasporto di materiali pericolosi. A tal fine le procedure di sicurezza per gli impianti a rischio, sono elaborate in accordo tra gli enti locali e le imprese. 
Tuttavia, un ruolo importante lo giocano l’informazione preventiva della popolazione e le realizzazione di piani di soccorso preparati e predisposti dal Prefetto competente per Dipartimento. La ripartizione delle competenze dello Stato sui rischi tra il Ministre de l’Intérieur e il Ministère de l’Environnement da una parte, e i Ministri tecnici (Equipement, Agricolture, Industrie) dall’altra, è definita dalla loi 22 luglio 1987 n° 87-565.
Il Ministère de l’Environnement ha sviluppato, negli ultimi anni una gestione preventiva dei rischi parallelamente alla difesa e alla valorizzazione degli ambienti naturali. I Dipartimenti e le Regioni invece, non hanno, fino ad oggi, specifiche competenze in materia di coordinamento e gestione di soccorso. 

Contatti

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio 
Direttore: ing. Stefano Stefoni

Via Gentile da Fabriano, 3 
60125 Ancona 
Tel. 071 806 4006 
Tel. 071 806 4177

EMAIL: direzione.protezionecivile@regione.marche.it 
PEC: regione.marche.protciv@emarche.it