Rischio chimico-industriale
Per rischio chimico si intende "un’immissione massiva incontrollata nell’ambiente di sostanze chimiche tossiche o nocive, tali da causare danni diretti o indiretti all’uomo, agli animali, alla vegetazione e alle cose".
Il rischio chimico-industriale è connesso, ai sensi del D.lgs. n. 105 del 26.06.2015, alla probabilità che "un evento quale un'emissione, un incendio o una esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento" e "che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose". Gli incidenti che possono avvenire in tali stabilimenti sono: incendi, bleve/fireball, flash-fire, sovrapressioni di picco, rilascio tossico.
Il D.lgs.105/2015, attuazione della Direttiva Comunitaria 2012/18/UE, detta disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti imponendo obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti in cui vengono stoccate e/o impiegate sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’allegato 1 al decreto. La prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa. La definizione di "stabilimento a rischio" comprende, oltre ad aziende e depositi industriali, anche aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti definiti dalle normative stesse. Gli stabilimenti così definiti rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della loro tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi stoccati/impiegati internamente allo stabilimento medesimo.
Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, coordinandosi con la Regione e con gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale CTR (art. 10 D. Lgs. n. 105/2015) e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il Piano di Emergenza esterna (P.E.E.) allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
Il Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) é predisposto allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2022 ha aggiornato dal 7/2/2023 le linee guida sulla pianificazione dell'emergenza esterna. La direttiva è stata emanata in attuazione dell'articolo 21, comma 7 del Dlgs 105/2015.
Gli allegati al provvedimento contengono le "Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" che sostituiscono le precedenti approvate con Dpcm 25 febbraio 2005 (ai sensi della precedente normativa, Seveso II, Dlgs 334/1999) e forniscono a Prefetture, Regioni, Enti locali i criteri per aggiornare i Piani di emergenza esterna.
Sono inoltre approvate (allegato 2) anche le "Linee guida per l'informazione alla popolazione" che sostituiscono le precedenti emanate con Dpcm 16 febbraio 2007: destinatari del documento sono i Sindaci dei Comuni dove sono ubicati gli "stabilimenti Seveso” e i Sindaci dei Comuni limitrofi potenzialmente interessati.
Infine vengono approvati gli "Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di emergenza esterna degli impianti a rischio di incidente rilevante" che forniscono un contributo sulle modalità di sperimentazione dei Piani di emergenza esterna, aiutando nella definizione degli obiettivi, delle modalità attuative e della relativa verifica dei risultati.
Rischio NBCR
Il rischio NBCR è collegato a sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche in grado di provocare gravi danni a persone, animali o cose, e di diffondere il contagio. Questo tipo di sostanze può essere disperso in seguito a incidenti industriali, incidenti stradali, errata manipolazione da parte dell’uomo, impiego a scopo terroristico o in seguito a terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali. Tale rischio può essere ricompreso negli scenari di “difesa civile” e, secondo la normativa vigente, a livello territoriale è di competenza della Prefettura - U.T.G. che redige il Piano provinciale di difesa civile – NBCR.
Tale pianificazione costituisce lo strumento cui fare riferimento in presenza di eventi di tipo chimico, biologico, radiologico o nucleare, a prescindere dall’individuazione della causa che li ha prodotti.
Il piano si prefigge lo scopo di coordinare e armonizzare, raccogliendole in un unico documento di immediata consultazione, le procedure di intervento che dovranno essere poste in atto, secondo le rispettive competenze, dalle Forze di Polizia, dai Vigili del Fuoco, ARPAM, dalle Autorità Sanitarie, dalle aziende erogatrici di servizi essenziali e da altri Enti ed organizzazioni del sistema provinciale e regionale della protezione civile.
Emergenze radiologiche e nucleari
Nel 2014, in recepimento del DPCM 19/03/2010 con cui è stato emanato il “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” (di seguito Piano nazionale), previsto ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.., la Regione Marche ha predisposto la DGR n. 263 del 10/03/2014 “Procedure operative della Regione Marche conseguenti l’attivazione del “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”, sulla base del modello organizzativo del sistema regionale di protezione civile allora vigente e operativo.
A livello provinciale sono stati redatti dalle Prefetture i relativi Piani specifici.
Il 14 marzo 2022 è stato adottato con DPCM il nuovo “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, di seguito Piano, ai sensi dell’art. 182, c. 2, del D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020.
Il Piano individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera”, ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di Difesa Civile, di competenza del Ministero dell’Interno.
In particolare rispetto al piano nazionale emanato nel 2010, il Piano prende in considerazione:
- Scenario di incidente ad un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali;
- Scenario di incidente ad un impianto posto oltre 200 km dai confini nazionali;
- Scenario di incidente ad un impianto posto in un paese extra europeo.
Il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile (SNPC), e descrive il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza, con l’indicazione degli interventi prioritari da disporre, a livello nazionale, ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione e sull’ambiente.
Successivamente il 19 ottobre 2022 il Dipartimento della Protezione Civile, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020 ha divulgato per opportuna informazione e per gli eventuali seguiti di competenza il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”, che raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.
Il documento raccoglie i contenuti tecnico-scientifici sul rischio radiologico e nucleare utili per le Autorità, i soccorritori e la popolazione potenzialmente esposta ed è articolato in due parti:
- Parte A – Informazione preventiva.
- Parte B – Informazione in emergenza.
Infine, a completamento del Documento Tecnico, vengono inseriti due documenti:
- un’ Appendice che concerne la gestione dei “Rapporti con i media”.
- una Sintesi divulgativa “Rischio radiologico e nucleare: cosa sapere e cosa fare”, che ha come obiettivo quello di semplificare quanto riportato nel Documento Tecnico e di agevolare la comprensione dei concetti riportati. La Sintesi rappresenta una base di conoscenze utile per la realizzazione di materiali di comunicazione sul rischio radiologico e nucleare rivolti al cittadino e ai diversi pubblici di riferimento, affinchè possa diffondersi una maggiore conoscenza del rischio e venga favorita l’adozione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.
Ai seguenti link sarà possibile accedere ai documenti citati: