Il contesto
Le «specie esotiche invasive» sono quegli animali, vegetali, funghi, microrganismi, che, originari di altre regioni geografiche, sono stati introdotti sul territorio nazionale e sono diventati capaci di mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico.
Le specie esotiche se molto diffuse diventano invasive e sono uno dei fattori chiave che provocano la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici collegati, producendo effetti negativi anche sulla società e sull’economia. In Europa sarebbero presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali il 10-15% è ritenuto invasivo.
Queste specie, entrando in competizione con le specie cosiddette «autoctone», possono alterare negativamente lo stato di conservazione degli habitat e degli ecosistemi naturali, provocando danni anche alle attività produttive e anche la trasmissione di malattie all’uomo. È stato calcolato che la spesa sostenuta dall’UE per i danni causati dalle specie aliene invasive ammonterebbe a 12,5 miliardi di euro.
La norma
Per questo dal 1 gennaio 2015 nei paesi dell’UE è in vigore il Regolamento n. 1143/2014 che reca disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Sono state pubblicate sulla Gazzetta dell’Unione europea quattro liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale, che formano un Elenco dell’Unione;
Regolamento con prima lista IAS
Regolamento con seconda lista IAS
Regolamento con terza lista IAS
Regolamento con quarta lista IAS
Della disciplina beneficeranno i cittadini, sotto l’aspetto della salute e dei danni materiali all'ambiente; le imprese, per la riduzione dei danni alle attività produttive; e le amministrazioni pubbliche, per la riduzione delle spese di risarcimento e compensazione dei danni.
Nel nostro paese la normativa nazionale è stata adeguata a quella dell’UE con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, entrato in vigore il 14 febbraio 2018.
La norma individua competenze in capo al Ministero dell’Ambiente (MATTM) all'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) e alle Regioni; queste ultime sono chiamate, tra le altre funzioni, ad eseguire i monitoraggi, nell'ambito del sistema di sorveglianza, ad effettuare gli interventi di eradicazione e ad applicare le misure di gestione.
Decreto Legislativo 230/2017
Decreto registro esemplari di specie esotiche invasive
Decreto tariffe 8 febbraio 2021
Decreto linee guida per monitoraggio specie
I divieti
Fatti salvi i permessi e le autorizzazioni in deroga (Titolo III) e le norme transitorie (Titolo VIII), la legge introduce i seguenti divieti per gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale e nazionale: introduzione e transito nel territorio nazionale; detenzione, anche in confinamento; allevamento e coltivazione, anche in confinamento; trasporto; vendita o immissione sul mercato; utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio; riproduzione o crescita spontanea; rilascio nell’ambiente.
I permessi in deroga
Il Ministero dell’Ambiente può rilasciare i permessi in deroga ai divieti, previa verifica del possesso dei requisiti e sentite le Regioni. La richiesta di deroga è presentata al Ministero utilizzando l’apposito Modulo per la richiesta di deroga.
I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive.
L’obbligo della denuncia
La legge ha introdotto l’obbligo della denuncia al Ministero dell’ambiente, per chiunque detenga uno o più esemplari di specie esotiche incluse nell'Elenco dell’Unione.
La denuncia va effettuata utilizzando l’apposito Modulo di denuncia, indicando la specie, il sesso, l’età degli esemplari, le modalità di confinamento, le misure adottate per impedirne la riproduzione e la fuga. L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata, autorizza automaticamente il possessore a detenere il proprio animale da compagnia.
Il termine per effettuare la denuncia, inizialmente previsto per il 14 agosto 2018, è stato posticipato al 31 agosto 2019.
Chiunque violi l’obbligo della denuncia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000.
Le disposizioni transitorie e l’individuazione delle strutture
I proprietari di animali tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'Elenco unionale, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, o possono detenere gli esemplari fino alla fine della loro vita naturale, purché il possesso sia denunciato con l’apposito Modulo di denuncia.
Le Regioni attuano propri programmi di educazione di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate gli animali che non possono essere detenuti in condizioni che ne garantiscano il benessere, l’impossibilità riproduttiva e quella della fuoriuscita. A tal fine le Regioni individuano le strutture adeguate.
Le Linee guida e i Piani di gestione nazionali
Sono state diffuse le Linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive, con appendice per la Testuggine palustre americana (Trachemys scripta).
Recentemente sono state emanate le Linee guida per il monitoraggio delle specie esotiche invasive, con il decreto n. 12 del 16 marzo 2022.
Sono stati approvati i seguenti Piani di gestione nazionali:
Nutria
Panace di Mantegazza
Piano pathways
Sono in fase di consultazione altri numerosi Piani di gestione nazionali, per la consultazione di tali documenti e/o per maggiori dettagli si richiama la sezione Specie Esotiche Invasive del sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.