Ambiente

Acque minerali e termali

L’attività amministrativa inerente la “Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche” si rivolge principalmente alle attività che comprende parte del patrimonio indisponibile della Regione, le acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, nonché l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento, nel quadro del piano regionale di sviluppo, allo scopo di tutelare i beni idro-minerali regionali e valorizzarne l'utilizzazione in senso terapeutico ed economico.

In quest’ambito risulta necessario che i giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
L’eventuale ricerca, pre-concessione, delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso.
Il permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di ricerca è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana.
La concessione di coltivazione è accordata, sulla base della valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata, dalla giunta regionale a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri la necessaria capacità tecnica ed economica. La richiesta di concessione è sottoposta al parere del comune interessato per territorio. Della richiesta è data notizia alla associazione dei comuni o alla comunità montana


In particolare le attività del Procedimento sono:
Rilascio di Permessi di Ricerca delle acque minerali e termali
Modifica, rinnovo, deroga o revoca dei Permessi di Ricerca
Rilascio di Concessioni di Coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali
Modifica, rinnovo, deroga o revoca delle Concessioni di coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali

- L.R. 3 aprile 2015 n. 13 “Disposizioni legislative per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”, ed in particolare l’art. 2 e l’allegato A, che individuano le funzioni non fondamentali trasferite dalle Province alla Regione, tra cui la “Difesa del Suolo” e, in particolare, le funzioni amministrative concernenti la gestione del Demanio Idrico;
- DGR 192/2016 “richiesta parere alle Province marchigiane al consiglio delle Autonomie Locali e al consiglio dell’economia e del lavoro sullo schema di deliberazione concernente: “Disposizioni necessarie al trasferimento alla regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici collegati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015”;
- DGR 302/2016 “disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015”;
- L.R. 20 febbraio 2017 n. 5 art. 3 - “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 114 del 11 maggio 2017 assegna la funzione della L.R. 32/82 alla P.F. Tutela delle Acque e del Territorio di Ancona;
- Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 144 del 10 luglio 2018 assegna la Responsabilità del Procedimento;
- Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 213 del 25 ottobre 2018 a modifica del precedente decreto;
- DGR 1333 del 08 ottobre 2018 modifica dell’organizzazione della Regione Marche in particolare della istituzione della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa;
- DGR 1434 del 29 ottobre 2018 Conferimento degli incarichi dirigenziali.

- R.D. 28/09/1919, n. 1924 – Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini.
- D.M. 20/01/1927 – Istruzioni per l’utilizzazione e il consumo delle acque minerali
- R.D. 29/07/1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.
- L.R. 23/08/1982, n. 32 – Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche.
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, recante “Disciplina dei procedimenti di conferimenti dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale” e s.m.i.
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 339 - Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE
- D.Lgs. 08/10/2011, n. 176 - Attuazione della direttiva 2009/54/CEE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

 

PAGAMENTI CANONI ACQUE MINERALI e TERMALI (aggiornati dalla LR 25/2023 art.9)

 

I titolari di concessioni mineraria ad uso acque minerali e/o termali sono tenuti al versamento del canone di concessione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 32/1982 che stabilisce:

 

  1. Il concessionario corrisponde alla Regione un diritto annuo anticipato proporzionale all’estensione della superficie accordata in concessione pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:
    a) euro 156,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
    b) euro 78,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
    b bis) euro 39,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 5 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
    c) euro 26,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale.
     
  2. L’importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 6.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a),
    ed a euro 3.250,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b).
    e a euro 750,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera c).
     
  3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali,
    corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata e pari, ogni mille litri, a:
    a) euro 0,75 dal 1° gennaio 2008;
    b) euro 1,00 dal 1° gennaio 2009;
    c) euro 1,25 dal 1° gennaio 2010;
    c bis) euro 1,60 dal 1° gennaio 2024.
     
  4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

I diritti di cui al comma 1 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre.
I diritti di cui al comma 3 sono versati entro il 30 giugno.

 

Tutti i versamenti vanno effettuati tramite il portale regionale Marche Payment collegandosi al seguente link:
https://mpay.regione.marche.it/mpay
con le istruzioni del seguente file:

Istruzione per il pagamento con MPay

 

N.B.
I versamenti degli enti pubblici vanno eseguiti sul conto 31118
della tesoreria della Banca d’Italia

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data ultima modifica della pagina 24/06/2024