Definizione di Bilancio Idrico
All’art. 95 del D.Lgs 152/2006 è specificato che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e che nei piani di tutela (Piani di Tutela delle Acque regionali) sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
All’art. 121 è indicato che il piano di Tutela delle Acque regionale, contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs 152/2006, anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Le Regioni partecipano alle attività di definizione dei Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di bacino distrettuali e per la definizione dei bilanci idrici a scala distrettuale, con particolare riferimento all’ambito territoriale di competenza.
La pianificazione di bilancio idrico a scala regionale è da considerare un elemento sostanziale del Piano di Tutela delle Acque ed è parte integrante dello stesso.
L’elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Marche ha, pertanto, lo scopo di costituire uno strumento analitico per:
- la valutazione delle disponibilità delle risorse idriche utilizzabili, per i differenti usi, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici;
- l’analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici;
- lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa;
- l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e delle misure per l’equilibrio del bilancio idrico e per il risparmio idrico;
- la revisione delle utilizzazioni in atto e la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni.
Per la predisposizione dei bilanci idrici sono vigenti le linee guida di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152”. Nel Decreto è indicato che l’equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Tutela delle acque.
Nel D.M. 28 luglio 2004 sono presenti le seguenti definizioni:
Bilancio idrologico :comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;
Bilancio idrico :comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti). Nella determinazione della risorsa idrica utilizzabile occorre detrarre il volume riferibile al deflusso minimo vitale-deflusso ecologico, necessario alla conservazione degli ecosistemi acquatici.