Aggiornamento Professionale Tecnici Competenti in Acustica
L’Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'ENTECA devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
Il successivo punto 4 stabilisce che “In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.”
Pertanto si avvisa che tutti i tecnici iscritti all’ENTECA per potere conservare la propria iscrizione (condizione necessaria per continuare a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica), dovranno necessariamente partecipare a corsi di aggiornamento nel quinquennio successivo alla data di iscrizione, secondo le modalità sopra indicate e darne comunicazione alla regione; in difetto, la regione dovrà disporre la sospensione temporanea del tecnico, ed eventualmente la sua cancellazione.
L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:
- Per modalità telematica attraverso il sito ProcediMarche:

Modulo F_22: Modulo aggiornamento
Informativa Privacy: Informativa Trattamento Dati Personali
In caso di problemi tecnici con il sito Procedimarche CLICCA QUÌ
In alternativa il modulo compilato può essere stampato e inviato all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:
Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Palazzo Leopardi della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a. Roberto Ciccioli
Avviso Importante
L’Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
Il successivo punto 4 stabilisce che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.
In relazione a quanto sopra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. 118786 del 2/11/2021 ha stabilito quanto segue:
- Che dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017 appare evidente che nel caso in cui un tecnico competente in acustica nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un’ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’allegato 1, punto 2.
Pertanto la Regione, attestata la violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
- Che la sospensione di sei mesi ai sensi del punto 4, allegato 1 del d.lgs. 42/2017 non possa essere utilizzata dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti, in quanto la norma prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco.
Pertanto i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale “recupero” delle ore di formazione mancanti.
- Che tecnici competenti in acustica cancellati dall’ENTECA, al fine del reinserimento nell’elenco stesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti definiti all’articolo 22, comma 1 del d. lgs. 42/2017, o, in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definiti al comma 2 dello stesso articolo.
Pertanto, la reiscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati per mancato aggiornamento, potrà avvenire mediante richiesta di nuova iscrizione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 42/2017.
Avviso proroga scadenza
Il Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 47960 del 20/04/2022, ha comunicato che, considerato che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha fissato la data di cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, per effetto di quanto stabilito dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i, i tecnici competenti in acustica che non abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la propria iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica fino al 29 giugno 2022, vale a dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza.
Tale periodo può essere favorevolmente utilizzato dai tecnici competenti in acustica per partecipare ai corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
pagina aggiornata al 25/05/2022
data ultima modifica della pagina 13/01/2022