Ambiente

Inquinamento acustico

NORMATIVA INQUINAMENTO ACUSTICO

Normativa Nazionale 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.” (Pubblicato nella G.U. 4 aprile 2017, n. 79)

Normativa Regionale

Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”.​​

Delibera di Giunta Regionale n. 896 del 24 giugno 2003 “Legge quadro sull’inquinamento acustico e LR n. 28/2001 ““Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” – approvazione del documento tecnico “Criteri e linee guida di cui: all’art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001”.

Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 10 luglio 2006. - L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. 28/2001: “Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896 del 24.06.2003”


NORMATIVA RELATIVA AI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

Normativa Nazionale 

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.” (Pubblicato nella G.U. 4 aprile 2017, n. 79)

(in particolare il Capo VI Disposizioni in attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettara f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico".

(in particolare art. 2, commi 6 e 7)
 

Normativa Regionale

Decreto del Dirigente della P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti n. 12 del 29 gennaio 2018 “D.Lgs. 17/02/2017, n. 42, Capo VI. Modalità e modulistica per l’inserimento e l’iscrizione nell’elenco ministeriale dei tecnici abilitati allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica”

 

pagina aggiornata al 25/05/2022

data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Classificazione acustica comunale
 
 

Carta della Regione Marche Classificazione acustica comunale: stato di attuazione della Legge regionale 28/01. Aggiornata al 01/07/2017

Normativa 

DGR n. 809/2006 "L. 447/95 "Legge quadro sull´inquinamento acustico" e LR 28/2001: "Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896/2003"

DGR n. 896/2003 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e LR n. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" - approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui: all'art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001"

 
Legge Regionale n. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell' ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche"

L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

 

pagina aggiornata al  25/05/2022
data ultima modifica della pagina 16/09/2019

Avviso

Il Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 111992 del 14/09/2022, ha concesso alle regioni la possibilità di continuare ad autorizzare corsi per tecnici competenti in acustica e di aggiornamento tenuti in FAD fino al 31 dicembre 2022.

La formazione a distanza (FAD) è consentita unicamente per i moduli formativi teorici ed è esclusa per la parte relativa ad esercitazioni pratiche;

La nota ministeriale stabilisce inoltre che i corsi di aggiornamento in presenza sono riconosciuti dalla regione nella quale si svolgono, mentre quelli in formazione a distanza sono riconosciuti dalla regione nella quale ha sede legale il soggetto formatore, anche nel rispetto degli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale, e sono validi sull’intero territorio nazionale.

 

Istanze Corsi Abilitanti per Tecnici Competenti in Acustica

Il decreto Legislativo 17/02/2017, n. 42, all’Art. 22, comma 1, lettera b), stabilisce che all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico e del seguente requisito:

“b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;”

L’Allegato 2 parte B del suddetto decreto legislativo dettaglia le modalità per organizzare un corso abilitante per Tecnici Competenti in Acustica.

I corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale (all.2, parte B, punto 5, lettera c) del d. lgs. 42/2017).

In particolare, dal combinato disposto del punto 1 all’allegato 2, parte B e della normativa regionale in materia di accreditamento da parte delle strutture formative della Regione Marche ne consegue che:

Soggetti e Strutture idonei alla Formazione (Scuole, Enti di Formazione, Istituti privati di formazione) accreditati dalla Regione Marche ai sensi delle DDGR 62/2001 e 2164/2001 e ss.mm.ii. che desiderano organizzare un corso di aggiornamento nella Regione Marche per TCA dovranno presentare istanza alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, attraverso la piattaforma SIFORM2 secondo le disposizioni di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali n. 459 del 31 agosto 2017 

Università, Enti o Istituti di Ricerca, Albi, Collegi e Ordini Professionali che intendano organizzare un corso abilitante nella Regione Marche per TCA dovranno presentare istanza di riconoscimento del corso redatta secondo le modalità sotto indicate:

  • Modalità telematica attraverso il sito ProcediMarche:
    • cliccare sul pulsante sottostante. Il legale rappresentante del soggetto erogatore (o suo delegato) compila i campi del form; 
    • scaricare e compilare il sottostante Modulo Istanza Corsi Abilitanti in formato pdf editabile, firmarlo nelle modalità previste nel medesimo modulo e caricarlo nella sezione Documento Principale; nella sezione Allegati caricare la seguente documentazione: Modulo pagamento Bollo in formato pdf editabile, quanto richiesto nel Modulo Istanza Corsi Abilitanti  e quanto ritenuto opportuno ai fini della domanda;
    • cliccare sul pulsante invio; la domanda verrà inviata all’ufficio regionale competente e protocollata automaticamente;
    • prendere visione dell'informativa privacy sotto riportata.

Modulo Istanza Corsi Abilitanti

Modulo pagamento Bollo

Informativa Privacy

In caso di problemi tecnici con il sito Procedimarche CLICCA QUÌ

il modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere caricato nella sezione allegati.

In alternativa i moduli compilati possono essere stampati e inviati all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:

Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Palazzo Leopardi della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a.  Roberto Ciccioli

 

NB: Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, le istanze vanno presentate in bollo.

In caso di invio telematico e per PEC l’imposta di bollo è assolta nei modi e nelle forme indicate nel relativo modulo.

 

Iter Pratica

L’iter della pratica, nonché tutte le informazioni sul procedimento amministrativo previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n. 241 potranno essere visionate nell’Area cittadino del sito ProcediMarche raggiungibile al link: https://procedimenti.regione.marche.it/ ed accedendo alla sezione personale tramite SPID o CIE-ID.

 

pagina aggiornata il 25 maggio 2022

data di ultima modifica della pagina 25 maggio 2022

Avviso

Il Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 111992 del 14/09/2022, ha concesso alle regioni la possibilità di continuare ad autorizzare corsi per tecnici competenti in acustica e di aggiornamento tenuti in FAD fino al 31 dicembre 2022.

La formazione a distanza (FAD) è consentita unicamente per i moduli formativi teorici ed è esclusa per la parte relativa ad esercitazioni pratiche;

La nota ministeriale stabilisce inoltre che i corsi di aggiornamento in presenza sono riconosciuti dalla regione nella quale si svolgono, mentre quelli in formazione a distanza sono riconosciuti dalla regione nella quale ha sede legale il soggetto formatore, anche nel rispetto degli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale, e sono validi sull’intero territorio nazionale.

Istanze Corsi di Aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica

 

Il decreto Legislativo 17/02/2017, n. 42, all’Allegato 1 punto 2 “Aggiornamento Professionale”, stabilisce che gli iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) di cui all'articolo 21. devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

Pertanto dal combinato disposto del punto 1 all’allegato 2, parte B e della normativa regionale in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche ne segue:

Soggetti e Strutture idonei alla Formazione (Scuole, Enti di Formazione, Istituti privati di formazione) accreditati dalla Regione Marche ai sensi delle DDGR 62/2001 e 2164/2001 e ss.mm.ii. che desiderano organizzare un corso di aggiornamento nella Regione Marche per TCA dovranno presentare istanza alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, attraverso la piattaforma SIFORM2 secondo le disposizioni di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali n. 459 del 31 agosto 2017.

Università, Enti o Istituti di Ricerca, Albi, Collegi e Ordini Professionali che desiderano organizzare un corso di aggiornamento nella Regione Marche per TCA dovranno presentare istanza di riconoscimento redatta secondo le modalità sotto indicate.

  • Per modalità telematica attraverso il sito ProcediMarche:
    • cliccare sul pulsante sottostante. Il legale rappresentante del soggetto erogatore (o suo delegato) compila i campi del form; 
    • scaricare e compilare il sottostante Modulo Istanza Corsio Aggiornamentlo in formato pdf editabile, firmarlo nelle modalità previste nel medesimo modulo e caricarlo nella sezione Documento Principale; nella sezione Allegati caricare la seguente documentazione: Modulo pagamento Bollo in formato pdf editabile, quanto richiesto nel Modulo Istanza Corsi Abilitanti  e quanto ritenuto opportuno ai fini della domanda;
    • cliccare sul pulsante invio; la domanda verrà inviata all’ufficio regionale competente e protocollata automaticamente;
    • prendere visione dell'informativa privacy sotto riportata;

Modulo Istanza Corso Aggiornamento

Modulo pagamento Bollo

Modulo Privacy 

In caso di problemi tecnici con il sito Procedimarche CLICCA QUÌ

il modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere caricato nella sezione allegati.

In alternativa i moduli compilati possono essere stampati e inviati all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:

Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Palazzo Leopardi della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a.  Roberto Ciccioli

 

NB: Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, le istanze vanno presentate in bollo.

In caso di invio telematico e per PEC l’imposta di bollo è assolta nei modi e nelle forme indicate nel relativo modulo.

 

Iter Pratica

L’iter della pratica, nonché tutte le informazioni sul procedimento amministrativo previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n. 241 potranno essere visionate nell’Area cittadino del sito ProcediMarche raggiungibile al link: https://procedimenti.regione.marche.it/ ed accedendo alla sezione personale tramite SPID o CIE-ID.

 

pagina aggiornata il 25 maggio 2022

data di ultima modifica della pagina 25 maggio 2022

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

Avviso Importante

Si comunica che con nota interpretativa prot. 111873 del 15/10/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che la disciplina transitoria di cui all’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 42/2017 che dispone che “in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti: (…)”.trova applicazione fino al giorno 18 aprile 2022.

Pertanto non è più possibile accogliere istanze di iscrizione presentate da tecnici in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica o presentate da laureati in discipline tecnico scientifiche, ex DPCM 31/03/1998, non già ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 ,parte A del d.lgs.42/2017.

 

ENTECA

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA)  ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 42/2017

Link all'elenco

Definizione

È definito tecnico competente in acustica la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo (art. 2, comma 6 della Legge 447/1995).

La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs. 42/2017).

 

DOMANDE DI ISCRIZIONE all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)

La domanda di iscrizione nell'ENTECA può essere presentata dai cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica alla regione di residenza, redatta secondo le modalità sotto indicate (1).

  • Modalità telematica attraverso il sito ProcediMarche:
    • cliccare sul pulsante sottostante;
    • compilare i campi della scheda;
    • scaricare, compilare e aggiungere nella sezione allegati il modulo di iscrizione e il modulo per il pagamento del bollo, in pdf editabile, disponibili nel sito o nei link sottostanti;
    • cliccare sul pulsante invio; la domanda verrà inviata all’ufficio regionale competente e protocollata automaticamente;
    • prendere visione dell'informativa privacy sotto riportata.

Modulo iscrizione tecnici laureati

Modulo pagamento bollo

Informativa privacy

In caso di problemi tecnici con il sito Procedimarche CLICCA QUÌ

il modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere caricato nella sezione allegati.

In alternativa i moduli compilati possono essere stampati e inviati all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:

Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Palazzo Leopardi della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a.  Roberto Ciccioli

 

  1. NB: Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, le istanze vanno presentate in bollo.

In caso di invio telematico e per PEC l’imposta di bollo è assolta nei modi e nelle forme indicate nel relativo modulo.

 

Iter Pratica

L’iter della pratica, nonché tutte le informazioni sul procedimento amministrativo previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n. 241 potranno essere visionate nell’Area cittadino del sito ProcediMarche raggiungibile al link: https://procedimenti.regione.marche.it/ ed accedendo alla sezione personale tramite SPID o CIE-ID.

 

Avviso

I soggetti che,  anteriormente alla data del  18 aprile 2017,  ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, avevano ottenuto dalla Regione Marche il riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica, dovevano presentare domanda  entro il termine del 18 ottobre 2019,  per poter essere inseriti nel nuovo elenco nazionale “ENTECA”.

Il suddetto termine è stato ritenuto perentorio dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ( parere reso con nota  n. 20337 del 14 novembre  2019)  unitamente ad analogo parere reso dal Servizio regionale “ Tutela, Gestione e Assetto del Territorio”. Pertanto, coloro che non sono rientrati nei termini previsti, qualora intendano valutare l’opportunità di una nuova iscrizione all’elenco nazionale, sono invitati a contattare il Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali

pagina aggiornata al  25/05/2022
data ultima modifica della pagina 13/01/2022

Aggiornamento Professionale Tecnici Competenti in Acustica 

L’Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'ENTECA devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il successivo punto 4 stabilisce che “In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.”

Pertanto si avvisa che tutti i tecnici iscritti all’ENTECA per potere conservare la propria iscrizione (condizione necessaria per continuare a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica), dovranno necessariamente partecipare a corsi di aggiornamento nel quinquennio successivo alla data di iscrizione, secondo le modalità sopra indicate e darne comunicazione alla regione; in difetto,  la regione dovrà disporre la sospensione temporanea del tecnico, ed eventualmente la sua cancellazione.

L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità:

  • Per modalità telematica attraverso il sito ProcediMarche:
    • cliccare il pulsante sottostante e compilare i campi della scheda;
    • scaricare, compilare e aggiungere nella sezione allegati il modulo di iscrizione F_22 in pdf editabile disponibile nel sito o nel link sottostante; 
    • cliccare sul pulsante invio; la domanda verrà inviata all’ufficio regionale competente e protocollata automaticamente;

    • prendere visione dell'informativa privacy sotto riportata.

 

Modulo F_22: Modulo aggiornamento

Informativa Privacy: Informativa Trattamento Dati Personali

In caso di problemi tecnici con il sito Procedimarche CLICCA QUÌ

In alternativa il modulo compilato può essere stampato e inviato all’ufficio regionale competente secondo le seguenti modalità: 

Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Palazzo Leopardi della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a.  Roberto Ciccioli

 

Avviso Importante

L’Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il successivo punto 4 stabilisce che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

In relazione a quanto sopra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. 118786 del 2/11/2021 ha stabilito quanto segue:

  1. Che dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017 appare evidente che nel caso in cui un tecnico competente in acustica nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un’ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’allegato 1, punto 2.

Pertanto la Regione, attestata la violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

  1. Che la sospensione di sei mesi ai sensi del punto 4, allegato 1 del d.lgs. 42/2017 non possa essere utilizzata dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti, in quanto la norma prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco.

Pertanto i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale “recupero” delle ore di formazione mancanti.

  1. Che tecnici competenti in acustica cancellati dall’ENTECA, al fine del reinserimento nell’elenco stesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti definiti all’articolo 22, comma 1 del d. lgs. 42/2017, o, in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definiti al comma 2 dello stesso articolo.

Pertanto, la reiscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati per mancato aggiornamento, potrà avvenire mediante richiesta di nuova iscrizione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 42/2017.

Avviso proroga scadenza

Il Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 47960 del 20/04/2022, ha comunicato che, considerato che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha fissato la data di cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, per effetto di quanto stabilito dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i, i tecnici competenti in acustica che non abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco del proprio nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la propria iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica fino al 29 giugno 2022, vale a dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza.

Tale periodo può essere favorevolmente utilizzato dai tecnici competenti in acustica per partecipare ai corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

 

pagina aggiornata al  25/05/2022
data ultima modifica della pagina 13/01/2022