Amministrazione trasparente

COSTI CONTABILIZZATI

L’articolo 32, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti.

 

ANAC ha precisato che “una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati”.

 

ANAC ha precisato altresì che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica”.

 

Nelle more dell'approvazione di uno schema tipo, si rimanda al Bilancio regionale.

Ultimi Aggiornamenti

pagina aggiornata al 31/05/2024
data ultima modifica della pagina 31/05/2024