La Regione Marche, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.
La regione promuove il suo rilancio e il suo sviluppo sostenibile, rafforzando le reti sociali e la competitività del sistema economico-produttivo e l’attrattività della regione.
L’impatto della pandemia ha acuito anche nelle Marche le diseguaglianze sociali, di genere, generazionali, tra settori economici e tra territori e ha generato nuovi bisogni e nuove sfide. Pertanto la regione intende condividere con il sistema territoriale un nuovo progetto di rilancio e sviluppo volto a generare lavoro di qualità, accompagnando le Marche nella transizione ecologica e digitale.
La L.R n. 5 del 16 aprile 2003, di cui si auspica una prossima revisione, è al momento lo strumento tramite il quale la Regione Marche attua i propri interventi a favore delle imprese cooperative e loro consorzi ed ha programmato l’attivazione dei seguenti articoli, già in passato attuati con successo:
Art. 2 (Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi) – favorire la capitalizzazione mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
Art. 4 (Contributi in favore degli investimenti) – concessione di contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo, costi per la ricerca e sviluppo, concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi, certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti, certificazione dei sistemi di gestione ambientale, trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.
Art. 5 (Sostegno alla nascita di nuove cooperative) – concessione di contributi per spese di investimento, gestione e assistenza tecnica tramite tutor alle cooperative costituite dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo della legge medesima.
Art. 8 (Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione) – concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione e all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione.