Una cooperativa è una forma di società disciplinata dal Codice Civile (Libro VI, Titolo V) come società a capitale variabile con finalità mutualistiche. Ai fini della forma giuridica, la società cooperativa può essere riconosciuta a mutualità prevalente o avere una forma diversa. In alcuni casi le cooperative possono essere costituite come società a responsabilità limitata (S.r.l.) oppure come società per azioni (S.p.a.).
Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente. La cooperativa sociale è una particolare forma di cooperativa finalizzata nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. In particolare si distinguono cooperative sociali volte alla realizzazione di servizi alla persona (di tipo A: servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, formazione extrascolastica) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B: attività in ambito agricolo, industriale, commerciale o di servizi); possono essere costituite anche cooperative miste, con entrambe le tipologie, di tipo A e B.
Rispetto ad altre forme societarie, le cooperative si basano sul principio di democraticità secondo il quale ogni socio ha gli stessi diritti di voto in assemblea, a prescindere dalla quota di capitale. I soci, infatti, sono proprietari della cooperativa e le decisioni vengono prese in base al principio “una testa un voto”. L’ingresso o l’uscita dei soci non determina modifiche all’atto costitutivo.
Le Cooperative Sociali, a differenza di altri tipi di Cooperative, possono avere anche soci volontari (non più del 50% dei soci lavoratori) e se di tipo B devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati che se, in virtù delle personali condizioni è possibile, devono essere associati.
Per le obbligazioni della cooperativa risponde la cooperativa stessa anziché i soci o gli amministratori.