La Regione predispone il Quadro attuativo annuale (art. 9 della legge) che prevede le linee guida ed i criteri essenziali decisi dalla Giunta a cui fanno seguito i Bandi, uno per ciascun articolo, che sono atti dirigenziali contenenti invece i criteri più dettagliati della misura di volta in volta interessata.
Prima ancora dell’emanazione del Quadro attuativo, che richiede tra l’altro per legge il parere preventivo della Commissione Assembleare competente, è prevista la convocazione della Consulta regionale per la Cooperazione che detta pareri. L’art. 10 della L.R. 5/2003 prevede che la Consulta regionale per la cooperazione sia istituita presso la Giunta regionale, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito al quadro attuativo di cui all'articolo 9 ed alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa.
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:
a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;
c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato;
d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla comunità o suo delegato;
e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale;
f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001;
g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.