Ricostruzione pubblica (art. 14)
I soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali sono:
a) le Regioni, le Province e i Comuni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) le Diocesi in caso di interventi finanziati completamente con risorse proprie.
I contributi sono erogati in via diretta ai soggetti attuatori. Il Commissario straordinario definisce, d’intesa con il MEF, i criteri e le modalità per l’erogazione.
Modalità e termini
Il Commissario straordinario, con propri provvedimenti provvede a:
a) disciplinare il finanziamento per gli interventi
b) predisporre e approvare i piani (opere pubbliche, beni culturali, dissesti idrogeologici, infrastrutture e sistema delle imprese, gestione macerie e rifiuti, infrastrutture ambientali)
c) stabilire le priorità, d’intesa con i Vice commissari
Iter
I soggetti attuatori predispongono e inviano i progetti al Commissario straordinario;
Il Commissario straordinario
approva definitivamente i progetti esecutivi, acquisito il parere della Conferenza permanente;
adotta il decreto di concessione del contributo;
invia i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.)
3. La Centrale unica di committenza espleta le procedure di gara per la selezione degli operatori economici esecutori dell’intervento.