Terremoto Marche

Per il cittadino

Aggiornamento delle “Domande e risposte” Terremoto Centro Italia - Sopralluoghi e verifiche di agibilità

Redatto dalla Protezione Civile e aggiornate al 10 gennaio 2017 domande e risposte frequenti


Nuovi interventi urgenti di protezione civile per l’emergenza che ha colpito il centro Italia

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza di protezione civile n. 418 del 29 novembre, per la gestione dell’emergenza terremoto attraverso la disposizione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori colpiti.


In particolare, la nuova ordinanza contiene misure per assicurare il rimborso dei liberi professionisti che svolgono le verifiche geologiche – tecniche già disciplinate nell’ordinanza n.394 del 19 settembre 2016, nonché disposizioni per semplificare le attività negoziali e le attività di collaborazione tra i Comuni interessati dall’emergenza.
Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/ocdpc_418.pdf

 


Richiedere un sopralluogo in edifici privati.

È possibile richiedere un sopralluogo al COC o al Comune, compilando il seguente modulo (100 Kb)

Subito dopo la scossa del 24 agosto, sono state avviate le verifiche speditive sugli edifici da parte della Protezione Civile Regionale le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici prioritariamente sugli edifici scolastici e successivamente sugli edifici privati prime abitazioni svolte da squadre di tecnici abilitati. I sopralluoghi avvengono secondo una metodologia univoca per tutta Italia con scheda "AeDES " per la rilevazione di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica.

I sopralluoghi vengono svolti e le schede vengono compilate da rilevatori accreditati in Dicomac - Dipartimento Comando e Controllo Protezione Civile Nazionale .

Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza - che non abbiano seguito i corsi - è necessario avere la qualifica di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi.

 

A breve partiranno anche le verifiche sui beni di interesse culturale.

I cittadini che ritengono di aver subito danni possono richiedere il sopralluogo al C.O.C. Centro Operativo Comunale presso il Comune di residenza l'ufficio responsabile delle attività a livello locale , il cui massimo punto di riferimento è il Sindaco e suo delegato (Legge 225/1992 – Art. 15).

I cittadini e le famiglie o la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto, ricevono un contributo nel caso provvedano autonomamente alla propria sistemazione (es. per pagare l’affitto, ospiti di altre famiglie, ecc.);

Chiarimenti sulla decorrenza del diritto al contributo di autonoma sistemazione - abbandono dell'immobile e ordinanza di sgombero.

NB1: In merito alla qualificazione del contributo di autonoma sistemazione ai fini fiscali, si rende noto come l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la circolare n. 11 del 21 maggio 2014, adottata con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell’Emilia-Romagna, abbia ritenuto che “in base ai principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, devono essere assoggettate a tassazione le prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. Sulla base di tale considerazione, si ritiene che il CAS, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non sia imponibile ai fini IRPEF”.

NB2: Si rende noto ai Comuni e agli interessati che l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 16972/18 si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’art. 8-bis, ultimo comma, del DL n. 189/2016. Il parere è favorevole nei confronti dei soggetti che abbiano collocato nei pressi degli immobili distrutti e/o danneggiati roulottes, container e case mobili con ruote, determinando in capo a questi ultimi il mantenimento del diritto alla percezione del CAS. Vedi circolare esplicativa della Protezione Civile Prot. n. CG/0026651 del 09/05/2018

 

28 Maggio 2018 Questioni interpretative poste dall'Anci il 29/03/2018 in merito al contributo di autonoma sistemazione

Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ribadisce le conclusioni con riferimento alle questioni poste, relative allo stato soggettivo dei percettori del CAS:
componente del nucleo familiare che acquista immobile usufruendo dei benefici prima casa,
cittadini trasferiti all'estero,
Soggetti contrattualizzati che ofrrono assistenza domiciliare a minori, infermi e disabili,
nucleo familiare dimorante in immobile dichiarato inagibile,
nucleo familiare diviso a seguito di separazione o divorzio,
ecc..

Per informazioni dettagliate consultare la Circolare dipartimento Protezione Civile Presidenza Consiglio Ministri Prot UoGA/TERAG18_SM/0030763 del 28/05/2018

 

Le disposizioni sul Contributo di autonoma sistemazione – già definite per il sisma del 24 agosto scorso dall’ordinanza del Capo Dipartimento 388/2016 e dalle successive indicazioni operative e attuative – sono estese anche ai Comuni interessati dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Di seguito le novità approvate nel nuovo decreto.


Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell’ordinanza 408/2016), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. 

Se già ricevi il contributo consulta i servizi informativi in tempo reale sul contributo CAS per Comune o sull'erogato per codice fiscale (singolo capofamiglia).

Gli affittuari di immobili e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma, hanno diritto al Contributo di Autonoma Sistemazione solo se non sono stati alloggiati presso strutture alberghiere convenzionate con pubbliche amministrazioni.

Il nuovo contributo mensile è:

- di € 400,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona

- di € 500,00 se il nucleo familiare è composto da due persone

- di € 700,00 se il nucleo familiare è composto da tre persone

- di € 800,00 se il nucleo familiare è composto da quattro persone

- di € 900,00 (contributo massimo) se il nucleo familiare è composto da cinque o più persone

è previsto un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ciascun componente: 

- di età superiore ai 65 anni

portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%
il contributo aggiuntivo concesso per ognuna della persone indicate è cumulabile qualora ricorrano contemporaneamente tali condizioni, e può comportare anche il superamento del limite massimo dei € 900,00 mensili previsti per famiglia.

È considerato come nucleo familiare anche lo stato di convivenza. Appartengono al nucleo familiare anche le persone inserite nello stesso che offrono assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili, soggetti non autosufficienti.

I nuovi importi, elevati rispetto al precedente decreto, decorrono dal 15 novembre 2016. Per quanti già beneficiavano del C.A.S. a seguito dell'evento del 24 agosto, il contributo andrà ricalcolato, alla luce delle novità sopra richiamate, a partire dal 15 novembre.

Possono richiedere il contributo anche gli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

 

Come si fa richiesta di Contributo Autonoma Sistemazione ?

I soggetti interessati al contributo, in rappresentanza del proprio nucleo familiare, devono presentare al proprio Comune di residenza un'istanza in forma di autocertificazione.

La domanda dovrà essere inviata usando il Modulo DC/AS - eventi sismici 26-30/10/2016.

In essa dovrà essere indicato (anche al fine di dimostrare che chi compone il nucleo familiare risiede stabilmente e in maniera continuativa nel comune colpito dal terremoto):

- la composizione del nucleo familiare;
- l'indirizzo dell'abitazione nella quale alla data del terremoto o del 24 agosto, o del 26 ottobre o del 30 ottobre, lo stesso risiedeva stabilmente;
- se l'abitazione sia stata sgomberata o distrutta in tutto o in parte;
- se il nucleo familiare include persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%;
- qualunque titolo in grado di legittimare l'uso dell'abitazione;
- la titolarità delle utenze di luce, gas, telefonia fissa o mobile;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato se si è affittuari di immobili.

Per quanto tempo si può usufruire del Cas? 
Il cittadino può usufruire del Cas a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, fino al rientro nell’abitazione – quando possibile - o se lo Stato ha provveduto ad altra sistemazione, con carattere di stabilità. Attualmente il Cas è disciplinato con ordinanze di protezione civile, che hanno effetto fino alla scadenza dello stato di emergenza,180 giorni con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni. Le disposizioni legislative che riguarderanno la fase di ricostruzione stabiliranno l’ulteriore proseguimento del Cas.


Consulta la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile e la modulistica


 

Ulteriori precisazioni

- se il titolare di un’azienda agricola ha l’esigenza di rimanere vicino alla sua attività, i componenti della sua famiglia hanno diritto al contributo;
- se il coniuge risiede in un comune diverso è possibile scegliere tra CAS e sistemazione in strutture alberghiere.


Sospensione dei mutui
I titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, possono richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. L'agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività di commerciale ed economica.

Ospitalità presso strutture alberghiere dei cittadini residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, circolare del Dipartimento Nazionale Protezione Civile del 3 dicembre 2016

Assistenza alla popolazione in forma transitoria, ai residenti in edifici danneggiati dagli eventi sismici in parola ‘con esito diverso da “A”, nei comuni per i quali non siano state realizzate aree di accoglienza in tenda.

 

Come è noto i procedimenti di verifica dell’agibilità mediante l’utilizzo delle schede ‘AEDES’ sono in corso e richiederanno, in ragione dell’estensione dell’area di risentimento, diverse settimane. Parimenti, l’introduzione di nuove procedure speditive (con l’impiego delle schede ‘FAST), a valle dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016, pur conseguendo sensibili velocizzazioni del processo di determinazione degli edifici agibili o utilizzabili, non consentirà una mappatura puntuale delle situazioni interessate se non in tempi tecnicamente congrui.

Tutto ciò premesso, si precisa che la sopra richiamata condizione di perdurante precarietà è quindi riconosciuta quale titolo abilitativo alla fruizione dell’ospitalità alberghiera in forma generalizzata fino alla messa a regime delle procedure di verifica di agibilità/utilizzabilità di cui sopra. In tal senso, fino al 6 gennaio 2017 (incluso), i Comuni interessati dagli eventi sismici dovranno attestare la semplice condizione di residenza/dimora abituale, alla data degli eventi di cui trattasi, delle persone ospitate segnalate dalle strutture alberghiere, tramite le Regioni. Tale attestazione costituirà il necessario riscontro per provvedere al riconoscimento delle spese sostenute a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza.

 

Testo completo Circolare del 3 dicembre ’16; Ospitalità presso le strutture alberghiere dei cittadini residenti neo Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.

 


Elenco graduatorie personale e fabbisogno assunzioni Comuni


Occupazioni di urgenza

Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni con l'adozione di un decreto di occupazione d'urgenza.

Info e approfondimenti: Ocdpc n.388 del 26 agosto 2016


L’ordinanza di Protezione Civile n.394 del 19 settembre 2016, individua tra i temi:

  • la realizzazione delle strutture abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici
  • strutture temporanee a usi pubblici, alle misure volte ad assicurare l’assistenza alla popolazione e la pianificazione di interventi per finalità sociali e per garantire la continuità delle attività economiche e produttive
  • strutture temporanee a uso pubblico. I Comuni hanno il compito di fare una ricognizione dei fabbisogni del proprio territorio e, d’intesa con le Regioni, devono individuare le aree utilizzabili per rispondere, temporaneamente, alle esigenze di municipi, scuole, sedi delle forze dell’ordine, strutture sanitarie e luoghi di culto. (…)
  • attività economiche e produttive e strutture con finalità sociali. Le Regioni colpite, d’intesa con i Comuni, pianificano il fabbisogno di spazio da destinare a strutture temporanee con finalità sociali e alle attività economiche e produttive colpite dal terremoto.
  • Supporto ai comuni colpiti. Le amministrazioni comunali italiane potranno dare supporto ai comuni colpiti dal terremoto per le diverse attività volte a superare l'emergenza sotto il coordinamento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Testo completo dell’ordinanza di Protezione Civile n.394 del 21 settembre 2016


Nuovi interventi urgenti (Ordinanza 418 del 29/11/2016) contenenti, in particolare, misure per assicurare il rimborso dei liberi professionisti che svolgono le verifiche geologiche – tecniche già disciplinate nell’ordinanza di cui sopra, nonché disposizioni per semplificare le attività negoziali e le attività di collaborazione tra i Comuni interessati dall’emergenza.

Per la normativa consultare la pagina Atti documenti ordinanza