I cittadini e le famiglie o la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto, ricevono un contributo nel caso provvedano autonomamente alla propria sistemazione (es. per pagare l’affitto, ospiti di altre famiglie, ecc.);
Chiarimenti sulla decorrenza del diritto al contributo di autonoma sistemazione - abbandono dell'immobile e ordinanza di sgombero.
NB1: In merito alla qualificazione del contributo di autonoma sistemazione ai fini fiscali, si rende noto come l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la circolare n. 11 del 21 maggio 2014, adottata con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell’Emilia-Romagna, abbia ritenuto che “in base ai principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, devono essere assoggettate a tassazione le prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. Sulla base di tale considerazione, si ritiene che il CAS, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non sia imponibile ai fini IRPEF”.
NB2:
Si rende noto ai Comuni e agli interessati che l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 16972/18 si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’art. 8-bis, ultimo comma, del DL n. 189/2016. Il parere è favorevole nei confronti dei soggetti che abbiano collocato nei pressi degli immobili distrutti e/o danneggiati roulottes, container e case mobili con ruote, determinando in capo a questi ultimi il mantenimento del diritto alla percezione del CAS.
Vedi circolare esplicativa della Protezione Civile Prot. n. CG/0026651 del 09/05/2018
28 Maggio 2018 Questioni interpretative poste dall'Anci il 29/03/2018 in merito al contributo di autonoma sistemazione
Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ribadisce le conclusioni con riferimento alle questioni poste,
relative allo stato soggettivo dei percettori del CAS:
componente del nucleo familiare che acquista immobile usufruendo dei benefici prima casa,
cittadini trasferiti all'estero,
Soggetti contrattualizzati che ofrrono assistenza domiciliare a minori, infermi e disabili,
nucleo familiare dimorante in immobile dichiarato inagibile,
nucleo familiare diviso a seguito di separazione o divorzio,
ecc..
Per informazioni dettagliate consultare la Circolare dipartimento Protezione Civile Presidenza Consiglio Ministri Prot UoGA/TERAG18_SM/0030763 del 28/05/2018
Le disposizioni sul Contributo di autonoma sistemazione – già definite per il sisma del 24 agosto scorso dall’ordinanza del Capo Dipartimento 388/2016 e dalle successive indicazioni operative e attuative – sono estese anche ai Comuni interessati dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Di seguito le novità approvate nel nuovo decreto.
Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell’ordinanza 408/2016), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili.
Se già ricevi il contributo consulta i servizi informativi in tempo reale sul contributo CAS per Comune o sull'erogato per codice fiscale (singolo capofamiglia).
Gli affittuari di immobili e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma, hanno diritto al Contributo di Autonoma Sistemazione solo se non sono stati alloggiati presso strutture alberghiere convenzionate con pubbliche amministrazioni.
Il nuovo contributo mensile è:
- di € 400,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
- di € 500,00 se il nucleo familiare è composto da due persone;
- di € 700,00 se il nucleo familiare è composto da tre persone;
- di € 800,00 se il nucleo familiare è composto da quattro persone;
- di € 900,00 (contributo massimo) se il nucleo familiare è composto da cinque o più persone;
è previsto un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ciascun componente:
- di età superiore ai 65 anni
- portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%
il contributo aggiuntivo concesso per ognuna della persone indicate è cumulabile qualora ricorrano contemporaneamente tali condizioni, e può comportare anche il superamento del limite massimo dei € 900,00 mensili previsti per famiglia.
È considerato come nucleo familiare anche lo stato di convivenza. Appartengono al nucleo familiare anche le persone inserite nello stesso che offrono assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili, soggetti non autosufficienti.
I nuovi importi, elevati rispetto al precedente decreto, decorrono dal 15 novembre 2016. Per quanti già beneficiavano del C.A.S. a seguito dell'evento del 24 agosto, il contributo andrà ricalcolato, alla luce delle novità sopra richiamate, a partire dal 15 novembre.
Possono richiedere il contributo anche gli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.
Come si fa richiesta di Contributo Autonoma Sistemazione ?
I soggetti interessati al contributo, in rappresentanza del proprio nucleo familiare, devono presentare al proprio Comune di residenza un'istanza in forma di autocertificazione.
La domanda dovrà essere inviata usando il Modulo DC/AS - eventi sismici 26-30/10/2016.
In essa dovrà essere indicato (anche al fine di dimostrare che chi compone il nucleo familiare risiede stabilmente e in maniera continuativa nel comune colpito dal terremoto):
- la composizione del nucleo familiare;
- l'indirizzo dell'abitazione nella quale alla data del terremoto o del 24 agosto, o del 26 ottobre o del 30 ottobre, lo stesso risiedeva stabilmente;
- se l'abitazione sia stata sgomberata o distrutta in tutto o in parte;
- se il nucleo familiare include persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%;
- qualunque titolo in grado di legittimare l'uso dell'abitazione;
- la titolarità delle utenze di luce, gas, telefonia fissa o mobile;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato se si è affittuari di immobili.
Per quanto tempo si può usufruire del Cas?
Il cittadino può usufruire del Cas a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, fino al rientro nell’abitazione – quando possibile - o se lo Stato ha provveduto ad altra sistemazione, con carattere di stabilità. Attualmente il Cas è disciplinato con ordinanze di protezione civile, che hanno effetto fino alla scadenza dello stato di emergenza,180 giorni con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni. Le disposizioni legislative che riguarderanno la fase di ricostruzione stabiliranno l’ulteriore proseguimento del Cas.
Consulta la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile e la modulistica
Ulteriori precisazioni
- se il titolare di un’azienda agricola ha l’esigenza di rimanere vicino alla sua attività, i componenti della sua famiglia hanno diritto al contributo;
- se il coniuge risiede in un comune diverso è possibile scegliere tra CAS e sistemazione in strutture alberghiere.
Sospensione dei mutui
I titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, possono richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
L'agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività di commerciale ed economica.