Art. 1 - Ambito di applicazione
Commissario straordinario
Individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni. L’elenco indica i Comuni ai quali applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L’elenco, che viene formulato tenendo conto dell'impatto dei danni causati dal sisma sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere (comma 1).
Opera, anche per gli eventi sismici successivi al 24 agosto, con i poteri di cui al D.L. 189/16 (comma 2).
Presidente della Regione
Segnala motivatamente al Commissario straordinario l’elenco dei comuni aggiuntivo rispetto a quello dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1).