Interventi a favore dei comuni

In questa sezione la descrizione sintetica dei Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.


Post SISMA DEL 26-30 OTTOBRE 2016

DL n. 205 dell’11 novembre 2016

Integra le previsioni già contenute nel DL 189

 

 

 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione



Commissario straordinario

Individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni. L’elenco indica i Comuni ai quali applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L’elenco, che viene formulato tenendo conto dell'impatto dei danni causati dal sisma sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere (comma 1). 

Opera, anche per gli eventi sismici successivi al 24 agosto, con i poteri di cui al D.L. 189/16 (comma 2).


 

Presidente della Regione

Segnala motivatamente al Commissario straordinario l’elenco dei comuni aggiuntivo rispetto a quello dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1).


Art. 2 - Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Regione

  • E’ responsabile della verifica di idoneità delle aree container (ord. cdpc 408/2016).
  • Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili, può richiedere, in sede di esecuzione dei contratti, un aumento delle prestazioni (moduli necessari) alle stesse condizioni del contratto originario in deroga al D. Lgs. 50/2016 o interpellare in ordine progressivo i partecipanti alla gara per altre aggiudicazioni (comma 8, 9 e art. 3 comma 3 ord. cdpc n. 399/2016).

Comuni

  • I Sindaci forniscono al Dipartimento della Protezione civile le indicazioni sulle aree container; in assenza di indicazioni procede il Capo Dipartimento Protezione civile d’intesa con i Presidenti delle Regioni (comma 1).
  • I Comuni provvedono:
    1. all’acquisizione e predisposizione delle aree (ord. cdpc 408/2016);
    2. alla gestione delle aree temporanee con le procedure previste con ordinanze del capo Diparti-mento protezione civile (comma 7).

Dipartimento Protezione Civile

  • Il capo del dipartimento individua, d’intesa con il Presidente della Regione, le aree per i container, in assenza di indicazioni da parte dei sindaci dei comuni (comma 1).
  • Il capo del dipartimento definisce con ordinanza le modalità per la predisposizione delle aree, comprese le opere infrastrutturali (comma 2).
  • Il Dipartimento si avvale di CONSIP per le procedure (anche per individuare una pluralità di aggiudicatari), finalizzate alla stipula di contratti di fornitura, noleggio, disponibilità dei container e correlati servizi e beni strumentali (comma 4 e art. 1 ord. cdpc 406/2016).
  • Il Dipartimento provvede alla installazione dei moduli abitativi e di quelli per uffici e servizi nel più breve tempo possibile (comma 3).
  • Il Dipartimento, in caso di impossibilità di individuare più operatori economici compatibilmente urgenza, svolge le procedure negoziate con l’unico operatore eventualmente disponibile (comma 6).
Art. 3 - Incentivi alle attività agricole e produttive

Interventi dello Stato

  • Abbattimento, fino all’intero importo, delle commissioni per l’accesso alle garanzie dirette con risorse fino a 500.000 euro per il 2016 a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura già trasferite all’ISMEA (comma 1 - disposizione analoga a quella di cui all’art. 21, comma 2, del d.l. n. 189/2016);
  • Accollo dell’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le annualità 2019-2010 attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, per disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroindustriale (comma 2 - estensione agli anni 2019-2020 della disposizione di cui all’art. 21 comma 4 d.l. 189/2016);
  • Sostegno dei settori latte, carne bovina e settori ovicaprino e suinicolo con € 10.942.300 per aiuti favore delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni a causa degli eventi sismici. L’importo dell’aiuto unitario è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 3).

Ulteriori misure a favore delle attività agricole e produttive

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato, la depositano presso il Comune territorialmente competente che la trasmette all’Ufficio speciale per la ricostruzione (comma 5). Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare gli ulteriori interventi urgenti per garantire la prosecuzione dell’attività, sulla base di perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta danno-sisma. Le spese possono essere rimborsate secondo modalità da stabilire con ordinanza del commissario straordinario (comma 6 e 7).
Personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione civile (art. 4) e Personale impiegato presso la struttura del Commissario straordinario (art. 5)

Comuni

  • Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del d.l. (entro il 26 novembre) avanzano al Commissario straordinario le richieste di personale (comma 2).
  • Possono assumere personale tecnico amministrativo (max 350 persone) con contratti a tempo determinato (nel limite di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e 14,5 milioni di euro per l’anno 2017) per attività strettamente connesse al sisma (comma 1).
  • Possono attingere anche da graduatorie di altre amministrazioni (comma 3).

Dipartimento Protezione Civile

  • Può assumere, per le attività di emergenza, personale tecnico-amministrativo (max 20 persone) con contratti a tempo determinato (max 1 anno) (comma 4.
  • Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con MEF, può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti per prestazioni intellettuali in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza (comma 5).

Commissario Straordinario

  • (art. 4) - Determina (sentito il capo del Dipartimento protezione civile e previa delibera della cabina di coordinamento della ricostruzione) i profili professionali e il numero massimo di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste dei Comuni inviate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (comma 2).
  • (art. 5) - Individua, tra le unità di personale assegnato dall’art. 50, comma 3, lett. a) del d.l. 189/2016 (personale di PA collocato in posizione di comando fuori ruolo o analogo istituto), 20 unità preferibilmente tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali relativi alla ricostruzione post terremoto dell’Aquila, istituiti ai sensi del d.l. 83/2012 e, previa manifestazione di disponibilità da parte degli interessati.
Art. 6 - Interventi immediati sul patrimonio culturale

Comuni e altre amministrazioni interessate

  • Per i servizi di progettazione per la messa in sicurezza di beni culturali immobili, possono procedere ad affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro a professionisti idonei senza ulteriori formalità (comma 1).
  • Possono effettuare, anche in deroga alle disposizioni sull’autorizzazione, gli inter-venti indispensabili per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici (compresa la messa in sicurezza degli edifici). Ne danno immediata comuni-cazione e trasmettono nel più breve tempo possibile i progetti definitivi al Mibact per le autorizzazioni (comma 2).

Proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili e dei beni paesaggistici

Con le disposizioni di cui al comma 2, effettuano interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici dei Comuni inte-ressati o ricadenti nelle aree pro-tette o nelle zone di protezione speciale (comma 3).

Ufficio del Soprintendente speciale

  • Costituzione dell’ufficio del soprintendente speciale per la realizzazione di interventi di tutela del patrimonio culturale dei territori colpiti dal sisma;
  • Si avvale di apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita da non più di 20 unità di personale per la durata di 5 anni a far data dal 2017;
  • Può reclutare personale di supporto fino a 20 unità (comma 6).
Per interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico, compresa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, il rilascio delle autorizzazioni previste si intende acquisito con l’assenso riportato nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero (comma 4). Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 relative ai requisiti da possedere per l’affidamento dei lavori. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto-legge (comma 5).

Misure urgenti infrastrutture ed Interventi immediata esecuzione

ANAS (Misure urgenti infrastrutture varie - Art. 7)

Provvede, in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS SPA e di quelle rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali.

Uffici scolastici regionali (Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 - Art. 8)

I Dirigenti degli Uffici scolastici, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, possono:
  • derogare al numero minimo e massimo di alunni per classi previsto dalla normativa vigente (comma 1);
  • istituire, se necessario, ulteriori posti di personale docente sino al termine dell’a.s. 2016/2017, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (comma 1);
  • assegnare alle cattedre docenti ed educatori, modificare le assegnazioni effettuate in deroga alle procedure vigenti (comma 1);
  • individuare i supplenti da nominare in deroga alle procedure vigenti, fermo restando il criterio del maggior punteggio e assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti (attraverso la pubblicazione di apposito bando) (comma 4).

Soggetti interessati (Interventi di immediata esecuzione - Art. 9)

Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate con ordinanza di protezione civile e che necessitano solo di interventi di immediata riparazione, è possibile effettuare l’immediato ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista del nesso di causalità sisma e stato della struttura e valutazione economica del danno. Agli oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 (Ricostruzione privata) del decreto-legge n. 189 del 2016.
Altre disposizioni

Disposizioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (Voto elettori fuori residenza - Art. 10)

In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189/2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 2005/2016, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora (comma 1). Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando di trovarsi nelle predette condizioni e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento (comma 2).

Disposizioni finanziarie (Art. 11)

Contiene disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto

Entrata in vigore (Art. 12)

Il decreto entra in vigore il giorno 11 novembre 2016.