TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
CAPO I - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI
ARTICOLO 5. (Ricostruzione privata)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 6. (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
- Previsione tra le spese ammissibili a finanziamento, nel limite del 10%, oltre a quelle per prestazioni tecniche, anche di quelle per prestazioni amministrative.
ARTICOLO 7. (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 8. (Interventi di immediata esecuzione)
- Ampliamento della disciplina relativa agli interventi di immediata esecuzione. Si applica:
1) a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
2) sia agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la scheda AeDES, sia agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.
- Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario straordinario emana le disposizioni operative.
ARTICOLO 9. (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 10. (Ruderi ed edifici collabenti)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 11. (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 12. (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)
- Estensione anche al personale tecnico del Comune o a personale tecnico specializzato di supporto al Comune della possibilità di redigere scheda AeDES da allegare alla domanda di contributo.
ARTICOLO 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)
- Previsione di una particolare disciplina per il finanziamento di interventi relativi a:
a) immobili (ad uso anche non abitativo) ulteriormente danneggiati situati nei Comuni della Regione Abruzzo ricompresi nell’articolo 1 e interessati dall’evento sismico del 2009 per i quali non sono stati ancora concessi i contributi;
b) immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.
ARTICOLO 14. (Ricostruzione pubblica)
- Previsione per la riparazione degli edifici pubblici dell’obbligo di opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture stesse.
- Tra gli edifici ad uso pubblico oggetto di finanziamento sono state inserite le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
ARTICOLO 14-bis. (Interventi sui presìdi ospedalieri)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Prevede che, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, le Regioni effettuino sui presìdi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici le verifiche tecniche in relazione al rischio sismico nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico di tali strutture.
ARTICOLO 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 15-bis . (Interventi immediati sul patrimonio culturale)
- Corrisponde sostanzialmente all'articolo 6 del d.l. 205/2016 in materia di interventi sul patrimonio culturale.
ARTICOLO 15-ter. (Misure urgenti per le infrastrutture viarie)
- Inserimento dell’articolo 7 del d.l. 205/2016 in materia di infrastrutture viarie. Anas s.p.a. è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria non solo sulle strade provinciali, ma anche su quelle comunali.
ARTICOLO 16. (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 17. (Art-Bonus)
- Nessuna modifica di rilievo.
ARTICOLO 17-bis. (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Prevede, per le società, una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento.
ARTICOLO 18. (Centrale unica di committenza)
- Nessuna modifica di rilievo.