Legge di conversione

Legge di conversione del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016: PRINCIPALI NOVITÀ

 

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 189/2016 comprende le disposizioni del decreto legge 205/2016 e contestualmente lo abroga.
Nel nuovo testo il riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 è sostituito con il riferimento ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

Titolo I - Principi direttivi e risorse per la ricostruzione

 

Capo I - Principi organizzativi

ARTICOLO 1. (Ambito di applicazione e organi direttivi)
- Ampliamento del cratere (allegato 2).
- Limite applicativo, per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto delle misure di sostegno ai redditi dei lavoratori (art. 45) e delle misure fiscali (artt. 46, 47 e 48). Tali articoli si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
- Estensione dei poteri del Commissario straordinario agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

ARTICOLO 2. (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari)
- Previsione di una ricognizione del Commissario straordinario volta a individuare unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita.

ARTICOLO 3. (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)
- Previsione delle Province tra gli enti che istituiscono l’Ufficio speciale per la ricostruzione.

 

ARTICOLO 4. (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)
- Nessuna modifica di rilievo.



 

Capo I bis - STRUTTURE PROVVISORIE DI PRIMA EMERGENZA

ARTICOLO 4-bis. (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)
- Corrisponde sostanzialmente all’articolo 2 del d.l. 205/2016 in materia di strutture e moduli abitativi provvisori.



 

TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

CAPO I - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI


ARTICOLO 5. (Ricostruzione privata)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 6. (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
- Previsione tra le spese ammissibili a finanziamento, nel limite del 10%, oltre a quelle per prestazioni tecniche, anche di quelle per prestazioni amministrative.

ARTICOLO 7. (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 8. (Interventi di immediata esecuzione)
- Ampliamento  della disciplina relativa agli interventi di immediata esecuzione. Si applica:
1) a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
2) sia agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la scheda AeDES, sia agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione. 
 - Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario straordinario emana le disposizioni operative.



TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

CAPO I - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI


ARTICOLO 5. (Ricostruzione privata)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 6. (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
- Previsione tra le spese ammissibili a finanziamento, nel limite del 10%, oltre a quelle per prestazioni tecniche, anche di quelle per prestazioni amministrative.

ARTICOLO 7. (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 8. (Interventi di immediata esecuzione)
- Ampliamento  della disciplina relativa agli interventi di immediata esecuzione. Si applica:
1) a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
2) sia agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la scheda AeDES, sia agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione. 
 - Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario straordinario emana le disposizioni operative.

 

ARTICOLO 9. (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 10. (Ruderi ed edifici collabenti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 11. (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 12. (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)
- Estensione anche al personale tecnico del Comune o a personale tecnico specializzato di supporto al Comune della possibilità di redigere scheda AeDES da allegare alla domanda di contributo.

ARTICOLO 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)
- Previsione di una particolare disciplina per il finanziamento di interventi relativi a:
a) immobili (ad uso anche non abitativo) ulteriormente danneggiati situati nei Comuni della Regione Abruzzo ricompresi nell’articolo 1 e interessati dall’evento sismico del 2009 per i quali non sono stati ancora concessi i contributi;
b) immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.


ARTICOLO 14. (Ricostruzione pubblica)


- Previsione per la riparazione degli edifici pubblici dell’obbligo di opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture stesse.


- Tra gli edifici ad uso pubblico oggetto di finanziamento sono state inserite le strutture sanitarie e socio-sanitarie.



ARTICOLO 14-bis. (Interventi sui presìdi ospedalieri)


- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Prevede che, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, le Regioni effettuino sui presìdi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici le verifiche tecniche in relazione al rischio sismico nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico di tali strutture.



ARTICOLO 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)


- Nessuna modifica di rilievo.



ARTICOLO 15-bis . (Interventi immediati sul patrimonio culturale)


- Corrisponde sostanzialmente all'articolo 6 del d.l. 205/2016 in materia di interventi sul patrimonio culturale.



ARTICOLO 15-ter. (Misure urgenti per le infrastrutture viarie)


- Inserimento dell’articolo 7 del d.l. 205/2016 in materia di infrastrutture viarie. Anas s.p.a. è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria non solo sulle strade provinciali, ma anche su quelle comunali.


 

ARTICOLO 16. (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 17. (Art-Bonus)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 17-bis. (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Prevede, per le società, una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento.

ARTICOLO 18. (Centrale unica di committenza)
- Nessuna modifica di rilievo.


TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO


Capo I bis - SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017


ARTICOLO 18-bis. (Misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017)
- Corrisponde sostanzialmente all’articolo 8 del d.l. 205/2016 in materia di anno scolastico 2016/2017.

TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

 

 

CAPO II - MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

 

ARTICOLO 19. (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 20. (Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 21. (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)
- Le risorse a favore delle imprese agricole sono aumentate da € 1.000.000 a € 1.500.000.
- Inserimento dell’articolo 3 del d.l. 205/2016 in materia di incentivi alle attività agricole e produttive. Eliminato il comma 2 relativo alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

ARTICOLO 22. (Promozione turistica)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 23. (Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)
- Nessuna modifica di rilievo.

 

ARTICOLO 24. (Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 25. (Rilancio del sistema produttivo)
- Nessuna modifica di rilievo.

TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO


CAPO III - MISURE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

 

ARTICOLO 26. (Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 27. (Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 28. (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)
-  Il materiale derivante da crollo degli edifici può essere utilmente impiegato come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione, e se non utilizzato, il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

ARTICOLO 28-bis. (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione

ARTICOLO 29. (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
- Nessuna modifica di rilievo.


TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO


CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA


ARTICOLO 30. (Legalità e trasparenza)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 31. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 32. (Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 33. (Controllo della Corte dei conti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 34. (Qualificazione dei professionisti)
- Nessuna modifica di rilievo.


ARTICOLO 35. (Tutela dei lavoratori)
- È stato specificato che il riferimento è sia alle casse edili provinciali sia a quelle regionali ("riconosciute" dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), regolarmente operanti nelle province interessate.

ARTICOLO 36. (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 36-bis. (Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno del presente decreto destinate  alle popolazioni, alle imprese ed ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici

ARTICOLO 36-ter. (Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito)
- Articolo introdotto dalla legge di conversione. Vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.


TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

 

CAPO II - MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016



ARTICOLO 42. (Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)
- Proroga al 31 gennaio 2017 del termine per l’emanazione da parte del Capo dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, di ordinanze per favorire il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza.

ARTICOLO 43. (Reperimento alloggi per la locazione)
- Nessuna modifica di rilievo.

TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

 

CAPO I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA

 

ARTICOLO 37. (Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 38. (Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile)

- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 39. (Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 40. (Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea)

- Nessuna modifica di rilievo.

 

ARTICOLO 41. (Disposizioni inerenti la cessione di beni)
- Si prevede che la cessione alle Regioni e agli enti locali, a titolo non oneroso, dei beni mobili di proprietà dello Stato si applica altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, venga dichiarato lo stato di emergenza.


 

TITOLO IV - MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI


CAPO I - MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI


ARTICOLO 44. (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

- Nessuna modifica di rilievo.

TITOLO IV - MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI


CAPO II - MISURE PER I LAVORATORI


ARTICOLO 45. (Sostegno al reddito dei lavoratori)

- Aumento delle risorse finanziarie da 80 milioni di euro a 259,3 milioni di euro da destinare alle indennità previste a favore dei lavoratori.
- Specifica che l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale può essere corrisposta anche a lavoratori dipendenti da soggetti diversi dalle imprese.



TITOLO IV - MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI


CAPO III - SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

 

ARTICOLO 46. (Perdite d’esercizio anno 2016)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 47. (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 48. (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)
- Previsione che i sostituti d’imposta, a richiesta degli interessati, non operino le ritenute alla fonte (Comuni allegato 1 e 2 con le limitazioni per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ).
- Estensione ai settori delle assicurazioni, telefonia e RAI della la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.
- La sospensione dei termini tributari previsti dal D. M. del 1° settembre 2016 è estesa ai Comuni di cui all’allegato 1 e 2.
- Previsione dell’applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l’acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. 

ARTICOLO 49. (Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)
- Introduzione della sospensione, fino al 31 luglio 2017, dei processi presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino.
- Estensione delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali e sostanziali e sul rinvio delle udienze anche ai Comuni di cui all'allegato 2.


TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI


CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

 

ARTICOLO 50. (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 50-bis. (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)
- Corrisponde sostanzialmente all’articolo 4 del d.l. 205/2016 in materia di personale dei Comuni e del D.P.C.

ARTICOLO 51. (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- Nessuna modifica di rilievo.

ARTICOLO 51-bis. (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)
- Corrisponde sostanzialmente all’articolo 10 del d.l. 205/2016 in materia di referendum.


CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 52. (Disposizioni finanziarie)
- Rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione e aumentate le risorse finanziarie previste dal decreto legge.

ARTICOLO 53. (Entrata in vigore)


 

Con il decreto «milleproroghe» viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa, per i Comuni individuati dal d.l. 189/2016, convertito dalla legge 229/2016, per l’anno 2017, per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa (art. 14 comma 1).