Finanze e Tributi

Tassa raccolta tartufi

CHI PAGA
La tassa dovrà essere versata prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione Marche, come disposto al comma 2, dell’art. 13 L.R. 5/2013.


 
QUANTO PAGA
L’importo da pagare è pari ad Euro 92,96, come stabilito dall’art. 13, L.R. 5/2013. 


 
COME SI PAGA

Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA - così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, facendo attenzione che si tratti:

1) di un NORMALE VERSAMENTO piuttosto che

2) di un ACCERTAMENTO

In quest'ultimo caso per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Tassa raccolta tartufi - ACCERTAMENTO (BRT)".

 

 

 

Prima che venga notificato l'avviso d'accertamento il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art.13 d.lgs. 18/12/1997 nr. 472, con l’introduzione del ravvedimento "veloce" previsto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il contribuente può sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, entro un anno dalla scadenza del termine utile con una riduzione della sanzione ordinaria, effettuando il pagamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue: 

 

 

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO ED ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA

pagamento non effettuato sanzione
entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50% (della tassa versata in ritardo)
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67% (della tassa versata in ritardo)
dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75% (della tassa versata in ritardo)


Oltre l’anno di ritardo verrà applicata la sanzione intera del 30%.

In ogni caso sono dovuti gli interessi, conteggiati automaticamente al momento del versamento, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (0,2% annuo dal 01/01/2016; 0,1% annuo dal 01/01/2017; 0,30% annuo dal 01/01/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019; 0,05% dal 01/01/2020; 0,01% dal 01/01/2021; 1,25% dal 01/01/2022; 5% dal 01/01/2023; 2,5% dal 01/01/2024).

RIFERIMENTI NORMATIVI


 
Legge regionale del 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”