Prima che venga notificato l'avviso d'accertamento il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art.13 d.lgs. 18/12/1997 nr. 472, con l’introduzione del ravvedimento "veloce" previsto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il contribuente può sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, entro un anno dalla scadenza del termine utile con una riduzione della sanzione ordinaria, effettuando il pagamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.
La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:
SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO ED ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA
pagamento non effettuato |
sanzione |
entro i primi 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ciascun giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,50% (della tassa versata in ritardo) |
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
1,67% (della tassa versata in ritardo) |
dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza |
3,75% (della tassa versata in ritardo) |
Oltre l’anno di ritardo verrà applicata la sanzione intera del 30%.
In ogni caso sono dovuti gli interessi, conteggiati automaticamente al momento del versamento, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (0,2% annuo dal 01/01/2016; 0,1% annuo dal 01/01/2017; 0,30% annuo dal 01/01/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019; 0,05% dal 01/01/2020; 0,01% dal 01/01/2021; 1,25% dal 01/01/2022; 5% dal 01/01/2023; 2,5% dal 01/01/2024; 2% dal 01/01/2025).