Finanze e Tributi

Tributo speciale sui conferimenti in discarica

CHI PAGA

oggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

 

QUANTO SI PAGA

La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,009 al chilogrammo per i rifiuti inerti, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00917 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico;
c) in euro 0,012 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
d) in euro 0,024 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi o smaltiti in impianti di
incenerimento senza recupero di energia;
e) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati;
e bis) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti prodotti dalle attività, svolte ai sensi della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relative ai procedimenti di bonifica di siti contaminati.

 

QUANDO E COME SI PAGA

Il versamento dovrà essere effettuato trimestralmente, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono avvenute le operazioni di deposito, utilizzando obbligatoriamente il sistema Mpay - Marche payment - il nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA, così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, avendo cura di indicare nella causale il SOGGETTO VERSANTE ed il TRIMESTRE di riferimento, come indicato nelle lettere a-c) dell’art. 2 ter della L.R. n. 15 del 20/01/1997.

Per effettuare il pagamento è necessario verificare che si tratti:

1) del NORMALE VERSAMENTO del tributo di deposito rifiuti solidi

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Tributo deposito rifiuti solidi"

2) dell'ADDIZIONALE del tributo di deposito rifiuti solidi

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. tributo deposito rifiuti solidi"

3) di un ACCERTAMENTO

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Tributo deposito rifiuti solidi - ACCERTAMENTO (BRT)"

 

EVENTI SISMICI - ESENZIONI Si ricorda che ai sensi dell’art. 11 bis del D.L. n. 8 del 9/02/2017 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i Comuni individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018, non si applica l’addizionale del 20 per cento al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti.

 

Per informazioni si veda anche il sito https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti

Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l’accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo e l’eventuale rappresentanza in giudizio tributario sono esercitate dalla Regione Marche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale del 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” (pubblicata B.U.R. Marche 24 gennaio 1997, n. 8)


 
Legge del 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"


 
Art. 30, Legge regionale del 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio 2009”


 
D.G.R. n. 1179 del 30 agosto 2011 "Art. 12, comma 2 della L.R. n. 24/2009 - Indirizzi unitari per la trasmissione dei dati ambientali e tributari per la relazione annuale di cui all'art. 3 , comma 2 della L.R. n. 15/1997"


 
 
 
Per maggiori informazioni e per i modelli di dichiarazione periodica si veda il 
link alla normativa di settore.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI

Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Il D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali. 

Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.

In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue: 

 

Pagamento non effettuato Sanzione (in % del tributo)
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno 
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50%
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67% 
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75% 
Entro 2 anni dalla scadenza 4,29% 
Oltre 2 anni dalla scadenza 5,00% 

Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai sottostanti scaglioni.

Periodo di vigenza degli interessi legali Tasso Annuo
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,5%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,2%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,1%
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,3%
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,8%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5%
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 2,5%