Finanze e Tributi

Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo

CHI PAGA
E’ tenuto al pagamento dell’imposta il soggetto titolare di concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Marche. 

QUANTO SI PAGA
L’aliquota dell’imposta è determinata nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni del demanio marittimo 

QUANDO SI PAGA
L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche 

COME SI PAGA
Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA, così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, facendo attenzione che si tratti:

1) di un NORMALE VERSAMENTO

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Imposta demanio marittimo"

2) di un ACCERTAMENTO

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Imposta demanio marittimo - ACCERTAMENTO (BRT)".

Per il punt0 1) si richiede di indicare sempre nella causale del versamento ANNO - N.RIF.CONCESSIONE - COMUNE.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI

Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Il D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.

Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.

In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:

 

Pagamento non effettuato Sanzione (in % del tributo)
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50%
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67%
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75%
Entro 2 anni dalla scadenza 4,29%
Oltre 2 anni dalla scadenza 5,00%

Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai sottostanti scaglioni.

Periodo di vigenza degli interessi legali Tasso Annuo
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,5%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,2%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,1%
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,3%
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,8%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5%
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 2,5%
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, Legge del 16 maggio 1970, n. 281
  
"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

Legge regionale del 16 dicembre 1971, n. 3 "Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile"