RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI
Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.
Il D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.
Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.
In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:
Pagamento non effettuato |
Sanzione (in % del tributo) |
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ciascun giorno |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,50% |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
1,67% |
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza |
3,75% |
Entro 2 anni dalla scadenza |
4,29% |
Oltre 2 anni dalla scadenza |
5,00% |
Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai sottostanti scaglioni.
Periodo di vigenza degli interessi legali |
Tasso Annuo |
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 |
0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
1,25% |
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
5% |
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 |
2,5% |