Nel caso in cui il debito tributario sia scaduto e prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, è possibile regolarizzare la propria posizione procedendo con il pagamento spontaneo di quanto dovuto mediante l’istituto del ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997 (modificato dal D. Lgs. N. 87 del 14/06/2024), beneficiando pertanto di una riduzione della sanzione.
Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, per un importo pari alla somma del tributo, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali giornalieri, come meglio specificato nella seguente sezione RITARDATI PAGAMENTI - RAVVEDIMENTO.
Si precisa che il pagamento dell’importo oggetto di ravvedimento dovrà avvenire con le stesse modalità previste per il versamento del tributo, mediante generazione del bollettino PagoPA tramite la piattaforma regionale MPAY, secondo quanto indicato nella sezione “Pagamento”.