CHI PAGA
Sono soggetti alla tassa di concessione regionale i richiedenti, all'atto del rilascio o del rinnovo:
a) dell'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;
b) dell'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
c) dell'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
d) dell'abilitazione venatoria.
QUANTO SI PAGA
Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.
La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.
Ai sensi dell'art. 7 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per il primo anno successivo al rilascio dell’abilitazione.
COME SI PAGA
Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA - così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, facendo attenzione che si tratti:
1) di un NORMALE VERSAMENTO piuttosto che
2) di un ACCERTAMENTO
In quest'ultimo caso per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "Tassa venatoria - ACCERTAMENTO (BRT)".