Prima che venga notificato l'avviso d'accertamento il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art. 13 D.lgs. 18/12/1997 nr. 472 (modificato dal D.lgs 87/2024 ‘Decreto Sanzioni’), ovvero provvedere a sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, con una riduzione della sanzione ordinaria, effettuando il ritardato pagamento con un versamento contestuale della tassa, sanzione ed interessi.
Si precisa che il c.d. “Decreto Sanzioni” ha introdotto nuove disposizioni relative al sistema sanzionatorio tributario che si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi relative ai versamenti il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 (che, cadendo di sabato, slitta al 2 settembre 2024) e a tutte le successive periodicità.
La riduzione della sanzione in caso di ritardato pagamento viene calcolata come segue:
SANZIONI in sede di RAVVEDIMENTO OPEROSO
| Termine per la regolarizzazione - art. 13 D.lgs. n. 472/1997 (modificato dal Dlgs 87/2024) |
Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 – SANZIONE RIDOTTA |
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 - SANZIONE RIDOTTA (Dlgs 87/2024) |
| entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
0,083% per ogni giorno di ritardo |
| dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento |
1,50% della tassa versata in ritardo |
1,25% della tassa versata in ritardo |
| dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento |
1,67 % della tassa versata in ritardo |
1,39% della tassa versata in ritardo |
| dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento |
3,75% della tassa versata in ritardo |
3,13% della tassa versata in ritardo |
| oltre 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento |
4,29 % della tassa versata in ritardo |
3,57% della tassa versata in ritardo |
| oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento |
5 % della tassa versata in ritardo |
|
In ogni caso sono dovuti gli interessi, conteggiati automaticamente al momento del versamento, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito:
| Tasso Annuo |
Periodo di vigenza degli interessi legali |
| 0,10 % |
dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| 0,30 % |
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 0,80 % |
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
| 0,05 % |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| 0,01 % |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
| 1,25 % |
dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
| 5,00 % |
dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
| 2,50 % |
dal 01/01/2024 al 31/12/2024 |
| 2,00 % |
dal 01/01/2025 al 31/12/2025 |
| 1,60 % |
dal 01/01/2026 |