Finanze e Tributi

Ritardati pagamenti - Ravvedimento

 

Prima che venga notificato l'avviso d'accertamento il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a norma dell’art. 13 D.lgs. 18/12/1997 nr. 472 (modificato dal D.lgs 87/2024 ‘Decreto Sanzioni’), ovvero provvedere a sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, con una riduzione della sanzione ordinaria, effettuando il ritardato pagamento con un versamento contestuale della tassa, sanzione ed interessi.
 
Si precisa che il c.d. “Decreto Sanzioni” ha introdotto nuove disposizioni relative al sistema sanzionatorio tributario che si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi relative ai versamenti il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 (che, cadendo di sabato, slitta al 2 settembre 2024) e a tutte le successive periodicità.
 
La riduzione della sanzione in caso di ritardato pagamento viene calcolata come segue:

SANZIONI in sede di RAVVEDIMENTO OPEROSO

Termine per la regolarizzazione - art. 13 D.lgs. n. 472/1997 (modificato dal Dlgs 87/2024) Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 – SANZIONE RIDOTTA Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 - SANZIONE RIDOTTA (Dlgs 87/2024)
entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento 0,1% per ogni giorno di ritardo 0,083% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento 1,50% della tassa versata in ritardo 1,25% della tassa versata in ritardo
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento 1,67 % della tassa versata in ritardo 1,39% della tassa versata in ritardo
dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento 3,75% della tassa versata in ritardo 3,13% della tassa versata in ritardo
oltre 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento 4,29 % della tassa versata in ritardo 3,57% della tassa versata in ritardo
oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento 5 % della tassa versata in ritardo  

In ogni caso sono dovuti gli interessi, conteggiati automaticamente al momento del versamento, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito:

 

Tasso Annuo Periodo di vigenza degli interessi legali
0,10 % dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30 % dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80 % dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05 % dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01 % dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25 % dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00 % dal 01/01/2023 al 31/12/2023
2,50 % dal 01/01/2024 al 31/12/2024
2,00 % dal 01/01/2025 al 31/12/2025
1,60 % dal 01/01/2026

 

 

Nel caso in cui è l'Amministrazione ad accertare la violazione verrà applicata la sanzione intera sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 nr. 471 (modificato dal D.lgs. 87/2024), calcolata come segue:

 

SANZIONI in sede di ACCERTAMENTO

 

Ritardati od omessi versamenti art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 (modificato dal D.Lgs. n. 87/2024)

Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 - SANZIONE

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 - SANZIONE (D.lgs. 87/2024)

fino a 15 giorni 1% per ogni giorno di ritardo 0,83% per ogni giorno di ritardo
dal 16° al 90° giorno 15% della tassa versata in ritardo 12,5% della tassa versata in ritardo
superiore a 90 giorni o omesso

30% della tassa non versata entro la data di scadenza del termine di pagamento

25% della tassa versata non versata (omesso) entro la data di scadenza del termine di pagamento

Oltre alle sanzioni sopra indicate, per la regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso sono dovuti gli interessi moratori da calcolare a semestre maturato nella misura dell’1,375%.