CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA A CAUSA DI CONDIZIONE DI DISABILITA'
La Regione Marche è divenuta titolare delle funzioni amministrative per il riconoscimento della esenzione dalla Tassa Automobilistica Regionale per le persone con disabilità.
Dal 1° gennaio 2019 la materia è regolata dalla legge regionale n. 20/2010, come modificata dalla legge regionale 51/2018, e dalla D.G.R: 428/2019.
La legge regionale 20/2010, all’art. 9, prevede:
Comma 4. “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l'istruttoria e il riconoscimento dell'esenzione per le persone con disabilità di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente”
Comma 5. (Abrogato)
Comma 5-bis La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità ed i termini, nonché la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per persone con disabilità di cui al comma 4.”.
In adempimento della disposizione del comma 5-bis, la Giunta regionale, con al D.G.R. 428/2019, ha previsto quanto segue:
1. Termini e modalità di presentazione delle domande.
Il beneficio della esenzione per le persone con disabilità dal pagamento della tassa automobilistica regionale è assoggettato a specifica e documentata istanza di parte, da presentare, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato B.1 della presente deliberazione, ordinariamente entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento del periodo tributario di cui si chiede l’esenzione. Se prodotta oltre il predetto termine può comunque avere valore per i periodi di imposta successivi a quelli della data della visita medica, qualora sia dimostrato il possesso delle condizioni soggettive e oggettive stabilita dalla normativa vigente al momento, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.
Le domande debbono pervenire alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio – Via G. Da Fabriano n. 9 - Ancona, tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata all’indirizzo: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it, posta elettronica ordinaria all’indirizzo: settore.tributiriscossioni@regione.marche.it; o consegnate a mano presso lo sportello al pubblico Ufficio tassa auto della Regione, ubicato in via Tiziano 8, Ancona (aperto al pubblico il martedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e il giovedì, dalle 9:00 alle 12:00).
2. Aventi diritto.
Hanno diritto alla esenzione dalla tassa automobilistica regionale i seguenti soggetti:
A) Persone con disabilità aventi ridotte o impedite capacità motorie. (Art. 8 della L. 449/1997)
L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità stessa. In questo caso inoltre la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti debbano sempre risultare dal libretto di circolazione. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.), per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa di cui trattasi, le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", possono desumersi qualora l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitino l’uso degli arti inferiori, esplicitamente indicate nella certificazione delle Commissioni mediche pubbliche competenti. In tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da allegare all’istanza, fatto salvo il previsto adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto. Non è necessario che la persona con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti fruisca dell’indennità di accompagnamento.
A titolo esemplificativo, si elencano gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona con disabilità
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta della persona con disabilità (cinture di sicurezza)
- sportello scorrevole
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e la tipologia di adattamento.
Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sia necessario un adattamento diverso da quelli sopra indicati, l’esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la condizione di disabilità e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l’uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o condizione di disabilità fisiche.
Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza della patente speciale, per la conferma di validità, è necessario che la persona con disabilità si sottoponga a visita presso la Commissione Medica Locale, o presso il medico monocratico, nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate.
Di conseguenza, non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente, senza che gli stessi siano prescritti dalla Commissione Medica Locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.).
Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:
1. Copia del certificato con il quale la persona con disabilità è stata riconosciuta portatrice di condizione di disabilità o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/92, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento).
2. Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: a) gli adattamenti necessari a permettere alla persona con disabilità di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); b) se la persona con disabilità è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’art. 119 del Codice della Strada e riportati sulla patente speciale). Nel caso il veicolo, come unico adattamento, sia munito di cambio automatico, occorre inviare anche la prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada, che ne specifichi la necessità.
3. Copia della patente speciale eventualmente rilasciata alla persona con disabilità, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale di cui all’art. 119 del Codice della Strada).
4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare della persona con disabilità, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente alla persona con disabilità. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).
B) Persone con disabilità aventi grave limitazione della capacità di deambulazione
o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità stessa. Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 30 co. 7 L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di condizione di disabilità grave, definita dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento della condizione di disabilità di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 (Circolare del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 del 11/05/2001).
Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25/01/2007 n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all’assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità della condizione di disabilità è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.
Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:
- Certificato di condizione di disabilità grave, di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.
- Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.
Analogamente, la circolare dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di condizione di disabilità grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 dalla legge n. 104/92, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità della condizione di disabilità da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Nel caso, però, che l’interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all’istanza.
Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:
1. Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS) di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (lo stato di condizione di disabilità grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia) ovvero certificato redatto dal medico legale dell’ASUR che, sulla base della certificazione della commissione medica ex legge 104/92, attesti la grave limitazione della capacità di deambulazione. Per i pluriamputati la certificazione dovrà attestarne lo stato; in mancanza il riconoscimento può risultare anche da apposita documentazione rilasciata dall’INPS.
In continuità con la consolidata prassi dell’ufficio e visto che il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988 presuppone una condizione di disabilità totale o una impossibilità permanente a deambulare senza aiuto di un accompagnatore, si ritiene di poter riconoscere, ai titolari di detta indennità, le condizioni di cui al presente punto, quand’anche non risultanti espressamente dalle certificazioni mediche. Analogamente si ritiene di confermare la prassi secondo la quale le gravi limitazioni della capacità di deambulazione si riconoscono anche ai minori ai quali sia stato accertato lo stato di condizione di disabilità grave e permanente di cui all’art.3, comma 3 della legge 104/1999 per i quali risultino altresì certificate le ridotte o impedite capacità motorie.
2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare della persona con disabilità, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente alla persona con disabilità. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).
C) Persone con disabilità aventi condizioni di disabilità psichica o mentale (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
L’esenzione è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità stessa. La patologia deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (non può essere ritenuta equivalente l’indennità di frequenza).
Il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’ art. 30 comma 7 L. 388/2000, è la condizione di disabilità grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Ai fini di cui trattasi, le persone con disabilità portatrici di condizione di disabilità psichica o mentale possono attestare lo stato di condizione di disabilità grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 dalla legge n. 104/92, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. È possibile, quindi, in presenza di tale documentazione, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l’interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all’istanza.
In questi casi non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valida, ai fini dell’esenzione, la certificazione che riporta la seguente dicitura: “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica condizione di disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
A partire dal 01/01/2003, in base all’art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone condizione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell’apposito esame clinico detto del “cariotipo”.
Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:
1. Copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità emesso dalla commissione medica presso la ASL (o da quella integrata ASL-INPS), di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della condizione di disabilità psichica o mentale (le persone portatrici di condizione di disabilità psichica o mentale, possono validamente attestare lo stato di condizione di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.).
2. Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità.
3. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
4. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare della persona con disabilità, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente alla persona con disabilità. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).
D) Persone con disabilità non vedenti o sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000)
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge n. 138 del 03/04/2001 agli articoli 2, 3 e 4, individua le varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
Si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 L. n. 381/1970). La condizione deve risultare da apposita certificazione medica ex legge 104/1992 dal quale risulti la qualità di “sordomuto”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 68/1999, o di “sordo” ai sensi della legge 95/2006, oppure il corrispondente riconoscimento da parte dell’INPS.
Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata:
1. Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi.
2. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
3. Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare della persona con disabilità, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo. Per essere ritenuto a carico del familiare, la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Ai fini di tale limite, non va tenuto conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando tale limite di reddito, l’esenzione spetta unicamente al disabile. Sono esclusi dall’esenzione, gli autoveicoli intestati a soggetti diversi da quelli indicati, sia pubblici che privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).
3. Tipologia veicoli ammessi.
L'esenzione riguarda i seguenti veicoli:
- Per le persone con disabilità non vedenti e sordi (art. 50, commi 1 e 3, della legge 342/2000): autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici);
- Per le tipologie condizione di disabilità di seguito indicate: ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997); condizione di disabilità psichico o mentale e grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della legge 388/2000): i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici).
Sono ammessi all’esenzione i veicoli indicati ai punti precedenti, con una cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, metano o GPL e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Per i veicoli ibridi (spinti da motore elettrico e a scoppio) si fa riferimento alla cilindrata, quale risultante dalla carta di circolazione, ed al tipo di carburante, benzina o diesel, utilizzato. Sono altresì ammessi al beneficio i veicoli elettrici esclusivi, di qualsiasi potenza.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dalle persone con disabilità, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento delle persone con disabilità stesse, spetta alla persona con disabilità intestataria del veicolo, oppure al familiare intestatario del veicolo, se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se la persona con disabilità all’atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l’esenzione. Se in regime di carico fiscale sono presenti più aventi diritto, l’esenzione viene estesa ad un pari numero di veicoli, nello stesso periodo di imposta.
Non possono beneficiare dell’esenzione i veicoli che risultino intestati a più di un contribuente, ad eccezione dei seguenti casi:
a) i cointestatari siano entrambi in condizioni di disabilità per le quali è prevista l’esenzione;
b) i cointestatari siano genitori di un minore in condizioni di disabilità ed entrambi abbiano a loro carico fiscale la persona con disabilità stessa.
c) il cointestatario in condizioni di disabilità sia a carico fiscale dell’altro cointestatario.
4. Accoglimento dell’istanza di esenzione e validità della stessa.
L’esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica per disabilità, se riconosciuta, decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza o, se espressamente richiesto, per i periodi di imposta successivi a quelli della data del verbale della Commissione Medica, più precisamente con riferimento alla data di presentazione della domanda indicata nel predetto verbale, ma sempre entro il limite del termine di prescrizione triennale previsto in materia di tassa automobilistica.
L’esenzione conserverà validità fino a che sussisteranno i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno determinata, senza che sia necessario presentare nuovamente l’istanza.
Nel caso vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti il diritto al beneficio (ad esempio la persona con disabilità non più fiscalmente a carico; decesso della persona con disabilità al quale è stata riconosciuta l’esenzione; ecc.), l’interessato o i suoi eredi, dovranno tempestivamente comunicare l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni ed eventuali risvolti di carattere penale.
5. Rivedibilità.
Nel caso che la Commissione Medica preposta all’accertamento della condizione di disabilità (Commissione Medica presso la ASL o quella integrata ASL-INPS, Commissione Medica Locale, ecc.) indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l’eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l’interessato presenti una nuova domanda, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione Medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per le persone con disabilità aventi ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
6. Variazioni.
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione come da modello B3 allegato alla presente deliberazione.
Analogamente dovrà essere presentata domanda di esenzione, nei termini di cui al punto 1 e nei modi di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso il beneficiario provenga da altra Regione o abbia comunque una precedente esenzione riconosciuta da ente diverso dalla Regione Marche.
7. Diniego dell’istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica.
In caso di diniego all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l’interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica dovuta. A tal proposito sarà possibile provvedere a pagamento dell’annualità d’imposta corrente senza applicazione di sanzioni ed interessi, mentre eventuali annualità precedenti, dovute ma non corrisposte, dovranno essere pagate senza possibilità di riduzioni, comprese quindi sanzioni ed interessi nel frattempo maturati.
Anche il mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra comporterà l’obbligo di versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente per i tardivi versamenti.
8. Vigenza.
Le disposizioni di cui al presente atto trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme vigenti al medesimo periodo. Si dà atto però che nei casi di variazione del veicolo (es: cambio targa), per soggetti la cui esenzione era già stata riconosciuta successivamente al 2011 dalla Regione Marche previa completa istruttoria finalizzata a verificare il concreto possesso dei necessari presupposti, il termine di 30 giorni di cui al punto C2 dell’allegato “A” alla propria precedente deliberazione 1322/2013 è da ritenersi non perentorio, con possibilità di riconoscere quindi la continuità della esenzione, in costanza dei prescritti requisiti, anche se la domanda è presentata oltre il suddetto termine.
Per quanto non espressamente previsto con le presenti disposizioni, si farà riferimento alle norme vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze citate in premessa.
La cessazione del diritto all'esenzione va comunicata utilizzando preferibilmente l'apposito modulo, da inviare o tramite PEC all'indirizzo regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it, o tramite mail all'indirizzo settore.tributiriscossioni@regione.marche.it , o tramite posta all'indirizzo “Regione Marche – Settore Entrate tributarie e riscossioni coattive, Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona”.