Finanze

Massa Rimorchiabile

A decorrere dal 1° Gennaio 2000 le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto cose per effetto dell'art.6 comma 22 della L.23/12/98 n.488 non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al "peso massimo dei rimorchi trasportabili per le motrici".
L'art.61 della L.342 del 21/11/2000 disciplina le nuove misure e le modalità di pagamento delle suddette tasse automobilistiche.

Il nuovo criterio di applicazione della tassa prevede che l'ammontare del tributo venga determinato sommando all'importo stabilito per le automotrici quello commisurato alla massa rimorchiabile dalle stese, risultante dalla carta di circolazione entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.
Così ad esempio:

  • Autotreno: nel caso di un autocarro per il trasporto di cose, munito di rimorchio, l'importo complessivo da corrispondere è dato dalla somma dovuta per l'autocarro (determinata in base alla portata espressa in quintali, rilevabile dalle tariffe vigenti), più quella sul peso rimorchiabile dello stesso autocarro, come risulta dalla carta di circolazione e stabilita nelle tariffe da 1 a 4 della tabella 2-bis allegata alla L.342/2000.
  • Autoarticolato: nel caso di trattore per il trasporto di cose con semirimorchio, la tassa complessiva da corrispondere è data dalla somma dovuta per il trattore (commisurata in base alla potenza effettiva espressa in KW secondo le tariffe delle tasse automobilistiche pubblicate con D.M. 27/12/1977) più quella stabilita dalla tariffa 5 della tabella 2-bis allegata alla L.342/2000.


MASSA RIMORCHIABILE PER GLI AUTOCARRI ED I TRATTORI STRADALI

Tariffe

Tipologie di veicoli

 

Importo per 12 mesi

 

Importo per 4 mesi

Importo mensile per pagamenti frazionati (nuove immat.)

Euro

Euro

Euro

Tariffa 1

(1) Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t.

27,88

9,58

2,40

Tariffa 2

(1) Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. ma inferiore a 8 t.

83,65

28,74

7,19

Tariffa 3

(1) Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 t. ma inferiore a 18 t.

278,84

95,82

23,95

Tariffa 4

(1) Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 t. o superiore

613,43

210,80

52,71

Tariffa 5

(2) Per trattori stradali

a) a 2 assi

613,43

210,80

52,71

b) a 3 assi

864,39

297,04

74,26


(1) Il dato da rilevare dalla carta di circolazione è la "massa complessiva".
(2) Il dato da rilevare dalla carta di circolazione è il "numero degli assi".