CHI PAGA
Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale sono i soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale, elencati dall'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, fra i quali:
- i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
L'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo.
QUANTO SI PAGA
La misura delle aliquote è determinata dall'art. 26 della Legge regionale 27 dicembre 2007 n. 19, come segue:
Consumo cm |
Aliquota euro |
fino a 120 metri cubi annui |
0,0155/mc |
consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui |
0,0181/mc |
superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui |
0,0207/mc |
superiori a 1.560 metri cubi annui |
0,0258/mc |
Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote sopra indicate sono determinate nella misura del 50% della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.
Tali aliquote restano confermate anche per l'anno 2019.
QUANDO SI PAGA
L'ARISGAN deve essere pagata mediante:
-
rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;
-
versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere compensato con l'importo della rata di acconto di marzo, e nel caso di incapienza con i successivi versamenti di acconto.
Se il contribuente effettua pagamenti non dovuti può richiederne il rimborso o la detrazione dai ratei successivi.
In caso di omesso o ritardato pagamento il contribuente può provvedere autonomamente alla regolarizzazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.Novità in materia di sanzioni tributarie, sono state apportate dal comma 31 dell’articolo 23 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi nel versamento dei tributi (Ravvedimento “sprint”).
COME SI PAGA
Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA, così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, facendo attenzione che si tratti:
1) dell’ACCONTO
Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - ACCONTI E SALDO"
2) della CAUZIONE
Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - CAUZIONE"
3) di un ACCERTAMENTO
Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - ACCERTAMENTO (BRT)"
Per i punti 1) e 2) si richiede di indicare sempre nella causale del versamento il riferimento ANNO-MESE-CODICE ACCISA, come indicato nell’esempio: un’impresa con codice accisa A000099999 versa un acconto relativo al mese di aprile 2020; nel campo casuale pagamento dovrà indicare 2020-04-A000099999-A-.
Non sono ammessi pagamenti multipli o cumulativi.