Finanze e Tributi

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva (ex ARISGAM)

CHI PAGA
Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale sono i soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale, elencati dall'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, fra i quali:

  • i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali; 
  • i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
  • i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

L'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo.

 

QUANTO SI PAGA

La misura delle aliquote è determinata dall'art. 26 della Legge regionale 27 dicembre 2007 n. 19, come segue:  

Consumo cm Aliquota euro
fino a 120 metri cubi annui 0,0155/mc
consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui 0,0181/mc
superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui 0,0207/mc
superiori a 1.560 metri cubi annui 0,0258/mc

 

Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote sopra indicate sono determinate nella misura del 50% della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.

Tali aliquote restano confermate anche per l'anno 2019.

 

 

QUANDO SI PAGA

L'ARISGAN deve essere pagata mediante:
  • rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;

  • versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere compensato con l'importo della rata di acconto di marzo, e nel caso di incapienza con i successivi versamenti di acconto.


Se il contribuente effettua pagamenti non dovuti può richiederne il rimborso o la detrazione dai ratei successivi
In caso di omesso o ritardato pagamento il contribuente può provvedere autonomamente alla regolarizzazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.Novità in materia di sanzioni tributarie, sono state apportate dal comma 31 dell’articolo 23 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi nel versamento dei tributi (Ravvedimento “sprint”). 

 


 

COME SI PAGA

Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - il nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici pagoPA, così come previsto dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, nonché dall’articolo 38-ter del decreto legge n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019, facendo attenzione che si tratti:

1) dell’ACCONTO

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - ACCONTI E SALDO"

2) della CAUZIONE

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - CAUZIONE"

3) di un ACCERTAMENTO

Per effettuare il pagamento dal portale mpay.regione.marche.it - Pagamenti scegliere Ente "Regione Marche" - "addiz. reg. accisa gas naturale (arisgan) - ACCERTAMENTO (BRT)"

Per i punti 1) e 2) si richiede di indicare sempre nella causale del versamento il riferimento ANNO-MESE-CODICE ACCISA, come indicato nell’esempio: un’impresa con codice accisa A000099999 versa un acconto relativo al mese di aprile 2020; nel campo casuale pagamento dovrà indicare 2020-04-A000099999-A-.


Non sono ammessi pagamenti multipli o cumulativi.

CAUZIONE
Ai sensi dell'art. 12, primo comma, D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, i soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale devono prestare alla Regione una cauzione, pari ad un dodicesimo dell'imposta annua dovuta.
Sono esonerati da tale obbligo le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ed i soggetti ai quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione relativamente all'accisa.

è possibile adempiere a tale obbligo attraverso prestazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con gli stessi obblighi di comunicazione all'ufficio regionale sopra indicato.


DICHIARAZIONE ANNUALE

I soggetti passivi sono obbligati a redigere una dichiarazione di consumo, secondo il modello e le indicazioni fornite annualmente dall’Agenzia delle Dogane. Essa deve essere presentata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Come noto la dichiarazione riunisce in un unico modello sia le esigenze erariali, con i dati riguardanti l’accisa, sia le esigenze regionali, con i dati analitici per la determinazione dell’addizionale regionale e dell’imposta regionale sostitutiva. L’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando non sorge il debito d’imposta.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 398/1990 copia della dichiarazione annuale di consumo presentata alle competenti Agenzie delle Dogane, ai fini dell'accisa, deve quindi essere trasmessa alla Regione Marche in forma cartacea, mediante consegna a mano oppure spedizione postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) agli uffici della Regione.

L’indirizzo da utilizzare per la spedizione postale:
Regione Marche
Servizio Risorse finanziarie - Ufficio Tributi
Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona (AN)

 

L’invio della dichiarazione può avvenire anche tramite pec al seguente indirizzo:
regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it



COMUNICAZIONI

In relazione alla necessità di mantenere aggiornato l'archivio regionale dei soggetti passivi, ogni comunicazione trasmessa all’Ufficio delle Dogane, rilevante anche ai fini del pagamento dell'addizionale regionale o dell'imposta regionale sostitutiva (ad esempio: inizio attività in nuove province, cessazione dell’attività, acquisizione/cessione di società, variazione ubicazione sede o recapiti telefonici, ogni altra informazione utile per la verifica delle modalità di calcolo dell’imposta on oggetto) deve essere contestualmente inviata anche alla Regione, all'indirizzo sopra riportato.

COMPENSAZIONI E RIMBORSI
Nel caso in cui nella dichiarazione annuale risulti un credito d’imposta, esso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso alla Regione.
Nell'eventualità di un credito a favore del contribuente, con conseguente diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso in unica soluzione del credito, tale diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, come stabilito dall'art.14 del TUA, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.
Se il diritto al rimborso sorge specificatamente in ordine ad una determinata rata di acconto (ad esempio: duplicazione del pagamento), il predetto termine di decadenza decorre, invece, dalla data di effettuazione di pagamento non dovuto.

La richiesta, in carta semplice, deve essere indirizzata a:

Regione Marche
Servizio Risorse finanziarie e bilancio - Ufficio Tributi
Via Gentile Da Fabriano, 9
60125 Ancona (AN)

o per PEC al seguente indirizzo: regione.marche.finanze@emarche.it

1) RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI

Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Il D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.

Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.

In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:

 

Pagamento non effettuato Sanzione (in % del tributo)
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50%
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67%
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75%
Entro 2 anni dalla scadenza 4,29%
Oltre 2 anni dalla scadenza 5,00%

Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai sottostanti scaglioni.

Periodo di vigenza degli interessi legali Tasso Annuo
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,5%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,2%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,1%
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,3%
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,8%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5%
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 2,5%

2) RAVVEDIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE E' prevista la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 26, Legge Regionale del 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" (B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 21 supplemento)

Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398
"Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione" (G.U. 28 dicembre 1990, n. 301)

Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (G.U. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.)

Decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26 "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità"

Legge del 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"