Finanze e Tributi

Faq

Risposte alle domande più comuni

Domanda

Sono stato proprietario di un autoveicolo fino al 30/01/2013 (data passaggio di proprietà). La scadenza della tassa automobilistica per questo veicolo è DICEMBRE. Chi è tenuto al pagamento della tassa con scadenza 12/2013, io o il nuovo proprietario?

 

Risposta

E' tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto che risulta essere proprietario l'ultimo giorno del periodo fisso stabilito per il pagamento. Nel caso in esame, considerato che la tassa per il veicolo di cui trattasi ha scadenza DICEMBRE ed il periodo di pagamento è stabilito nel mese di gennaio 2013, il bollo con scadenza 12/2013 deve essere pagato dal soggetto che risulta proprietario al 31/01/2013 (in questo caso il nuovo proprietario).

Domanda

Ho pagato due volte la tassa automobilistica per lo stesso veicolo e per la stessa scadenza. Posso recuperare una tassa?

Risposta

Ci sono due possibilità: richiedere il rimborso di una delle due tasse pagate, oppure richiedere che la doppia tassa venga resa idonea alla copertura del successivo periodo d'imposta (cioè la successiva scadenza da corrispondere - allineamento scadenza). In entrambi i casi è necessario inviare alla Regione Marche una richiesta, compilando l'apposito modulo, disponibile alla sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > MODULISTICA.

Domanda

Ho indebitamento corrisposto la tassa automobilistica per un periodo non dovuto. Posso recuperare la tassa?

Risposta

Se il periodo d'imposta non è effettivamente dovuto dal soggetto che ha corrisposto la tassa, quest'ultimo può richiedere alla Regione Marche il rimborso per intero dell'importo versato, usando il modulo disponibile alla sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > MODULISTICA > ISTANZA DI RIMBORSO (seguire le istruzioni allegate).

Domanda

Sono proprietario di un rimorchio. Devo pagare la tassa automobilistica?

Risposta

Il pagamento della tassa automobilistica per i rimorchi è distinto in base all'uso: per i rimorchi con uso "trasporto merci" la tassa del rimorchio è compresa nell'importo dovuto per la motrice; per i rimorchi con uso "speciale o specifico" è previsto un importo fisso annuale (consultare la sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > PAGAMENTO > QUANTO SI PAGA > RIMORCHI SPECIALI).

Domanda

Il mio bollo è scaduto il 31 dicembre 2013 ma nel mese di gennaio 2014 ho rottamato il veicolo. Debbo pagare il bollo anche per il nuovo anno?

Risposta

Nell'esempio la scadenza della tassa automobilistica per il veicolo rottamato era DICEMBRE ed il proprietario ha regolarmente pagato la tassa fino alla scadenza 12/2013. Per il caso in esame non è quindi dovuto alcun pagamento poiché la rottamazione del veicolo (fa fede la data del certificato di rottamazione) è avvenuta nel mese utile stabilito per il pagamento della tassa automobilistica (vale a dire entro il 31 gennaio 2014).

Domanda

I ciclomotori pagano la tassa automobilistica?

Risposta

I ciclomotori e tutti i veicoli di piccola cilindrata (fino a 50 cm cubici) non sono soggetti alla tassa automobilistica - tassa di possesso, bensì ad una tassa di circolazione, di importo fisso annuale (per le Marche € 20,63). Per la tassa di circolazione le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dalle forze dell'ordine e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Domanda

Non trovo più le ricevute delle tasse automobilistiche corrisposte per il mio autoveicolo. Come posso verificare la mia posizione tributaria?

Risposta

Per la tassa automobilistica è attivo un numero dedicato per fornire informazioni sulla posizione di ogni veicolo (vedi la sezione "tassa automobilistica \ contatti"). E' possibile anche attraverso questo portale verificare la propria posizione tributaria oppure usare i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (vedi sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > CONTROLLA I TUOI PAGAMENTI).

Risposte alle domande più comuni

Domanda

Ho ricevuto un avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica. Ho regolarmente pagato, sono in possesso dell'originale ricevuta. Come devo comportarmi?

 

Risposta

Se è stato generato un avviso di accertamento significa che nel sistema di gestione della tassa automobilistica il pagamento effettuato non è correttamente abbinato alla targa. Tale avviso potrà essere annullato inviando alla Regione Marche, per posta ordinaria, il modello di richiesta (cd. "memoria difensiva" allegata all'avviso) debitamento compilato e allegando tutta la documentazione richiesta (vedi sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > CONTROLLO E ACCERTAMENTO > ACCERTAMENTO).

Domanda

Ho ricevuto un avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica. Sono sicuro di aver pagato la tassa per il periodo richiesto ma non riesco più a trovare l’originale ricevuta. Posso produrre un’autocertificazione?

Risposta

L'autocertificazione non è sufficiente per dimostrare l’avvenuto pagamento ma è necessario produrre l’originale ricevuta. Se è stato generato un avviso di accertamento significa che nel sistema di gestione della tassa automobilistica il periodo richiesto con l'avviso non è coperto da alcun versamento e pertanto il contribuente è tenuto al pagamento del bollettino ricevuto.

Domanda

Ho ricevuto un'avviso di accertamento. Posso rateizzare l'importo che mi viene richiesto di pagare?

Risposta

La rateizzazione viene concessa solo per importi superiori ad € 100,00. Qualora l'importo complessivo richiesto con l'avviso sia superiore a tale limite, è quindi possibile fare richiesta, compilando l'apposito modulo disponibile alla sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > MODULISTICA, da far pervenire alla Regione entro 60 gg dalla notifica dell'avviso.

Domanda

Ho venduto il veicolo in data 29/01/2012. La tassa automobilistica per tale veicolo ha scadenza DICEMBRE. Ho ricevuto un avviso di accertamento ma non ero io tenuto al pagamento. E' possibile annullare l'avviso a mio carico?

Risposta

Se è stato generato un avviso di accertamento a suo carico significa che nel sistema di gestione della tassa automobilistica non risulta tale passaggio di proprietà che doveva essere trascritto al PRA dall'acquirente. L'avviso potrà essere annullato inviando alla Regione Marche, per posta ordinaria, il modello di richiesta (cd. " memoria difensiva" allegata all'avviso) debitamente compilato e allegando copia conforme dell'atto di vendita oppure copia conforme del certificato di proprietà da cui risulti l’annotazione della vendita.

Domanda

Sono un rivenditore auto ed ho regolarmente comunicato alla Regione Marche l'elenco dei veicoli in esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Ho ricevuto un avviso di accertamento. Perché?

Risposta

Se la sospensione ha avuto inizio entro la scadenza della tassa automobilistica, es. veicolo con scadenza dicembre, inizio sospensione 16/12/2011, tale sospensione è valida e pertanto ai fini dell'annullamento dell'avviso è necessario inviare alla Regione Marche la richiesta di annullamento pervenuta con l'avviso, debitamente compilata, allegando la documentazione probatoria di tale inizio sospensione. Qualora l'inizio della sospensione sia successivo alla scadenza, es. in data 02/01/2012, viene confermato l'accertamento pertanto è necessario provvedere al pagamento del bollettino inviato.

Domanda

Ho ricevuto una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ma, nel frattempo, ho effettuato il pagamento dell'avviso di accertamento. Cosa debbo fare?

Risposta

Se il bollettino dell'avviso di accertamento è stato pagato in ritardo rispetto al tempo stabilito sull'avviso, è stata generata la relativa cartella esattoriale. E' possibile richiedere il discarico della cartella inviando alla Regione Marche apposito modulo, debitamente compilato (reperibile alla sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > MODULISTICA > DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE) e allegando copia della ricevuta del bollettino di versamento dell'avviso.

Domanda

Ho ricevuto una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione come posso richiedere la rateizzazione?

Risposta

Per il pagamento rateale della cartella è necessario rivolgersi direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Domanda

Sono divenuto erede di un veicolo ed ho appena ricevuto un avviso di accertamento per la tassa automobilistica non corrisposta dall'allora proprietario. Spetta a me il pagamento della tassa?

Risposta

Il pagamento della tassa automobilistica è trasmesso automaticamente agli eredi. Se il debito è stato maturato dal defunto, l'erede non pagherà la maggiorazione delle sanzioni. Diversamente se il debito è successivo alla data di decesso del defunto, l'erede è tenuto anche al pagamento della sanzione.

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Domanda

Ho appena installato l'impianto a metano sulla mia auto. Ho diritto ad una riduzione della tariffa?

 

Risposta

L'applicazione della riduzione della tariffa è prevista per tutti i veicoli dotati di alimentazione esclusiva a metano o GPL. Qualora sulla carta di circolazione sia annotata la doppia alimentazione, benzina/metano o benzina/gpl, tale riduzione non potrà essere applicata. L'annotazione sulla carta di circolazione dell'alimentazione esclusiva avviene dietro alla richiesta di una nuova omologazione.

Domanda

Il mio autocarro non è munito di gancio di traino. Ho diritto ad una riduzione? Devo pagare la massa rimorchiabile?

Risposta

Gli autocarri di peso complessivo uguale o inferiore ai 35 q non pagano la massa rimorchiabile se sprovvisti di gancio di traino. Quelli di peso complessivo superiore ai 35 q pagano sempre la massa rimorchiabile a meno che non venga cancellata dalla carta di circolazione.

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Domanda

Sono una persona con disabilità, sono automaticamente esente dal pagamento della tassa automobilistica?

 

Risposta

No. Il riconoscimento dell'esenzione va richiesto attraverso un modulo disponibile alla sezione TASSA AUTOMOBILISTICA > MODULISTICA e viene riconosciuta a quei soggetti ricadenti nelle categorie riconosciute dalla legge. Per maggiori informazioni vai alla pagina TASSA AUTOMOBILISTICA > PAGAMENTO > ESENZIONI per persona con disabilità

Domanda

Sono una persona con condizione di disabilità grave e permanente (comma 3 art.3 legge 104/1992) sono esente dal pagamento della tassa automobilistica?

Risposta

Non e sufficiente lo stato di condizione di disabilità grave e permanente. Sono ammessi al beneficio di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le seguenti categorie di persone con disabilità espressamente riconosciuti dalla competente Commissione Medica:

1. con ridotta o impedita capacità motoria, certificata nei modi previsti dall’art. 4 della legge 104/1992, (art. 8, comma 1, L. 449/1997) e in questo caso è necessario l’adattamento funzionale del veicolo alla guida, conformemente alla specifica della patente speciale o al trasporto della persona con disabilità;

2. con handicap psichico o mentale di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, legge 338/2000);

3. soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L. 338/2000);

4. soggetti pluriamputati (art. 30, comma 7, legge 338/2000);

5. ciechi o ipovedenti gravi (d.p.r. 917/1986 e legge 138/2001);

6. sordi/sordomuti (d.p.r. 917/1986 e legge 68/1999).

Pertanto, la certificazione di condizione di diabilità grave e permanente deve riportare espressamente almeno una delle suddette condizioni.

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Domanda

Sono in possesso di un veicolo costruito 25 anni fa per il quale avevo gia’ ottenuto il riconoscimento di storicita’ rilasciato dall’ASI. Sono ancora esentato dal pagamento del bollo auto?

 

Risposta

No. Dal 01/01/2015, in base alle modifiche apportate dalla legge 190/2014, sono esentati dal pagamento del bollo auto solo gli autoveicoli e motoveicoli trentennali. Pertanto tutti gli autoveicoli e motoveicoli che avevano ottenuto il riconoscimento di storicità dall’ASI o FMI, ma non ancora trentennali, devono pagare la tassa automobilistica a partire dal 01/01/2015, data di chiusura esenzione.

Domanda

Quando si paga la tassa forfettaria di circolazione?

Risposta

Il pagamento è legato alla circolazione del veicolo e deve essere corrisposto al momento della messa su strada del veicolo. Ha validità annuale (segue l’anno solare: gennaio – dicembre) e non c’è un termine di scadenza per il pagamento. Es. in data 11/11/2014 pago la tassa di circolazione per la mia auto storica trentennale, pari ad € 27,88. La tassa che ho versato vale per l’anno 2014.