Enti Locali e Pubblica Amministrazione



Ambiti territoriali per l'esercizio di funzioni amministrative

Programma di riordino territoriale. 

Nella seduta del 17/3/2015, con  deliberazione amministrativa n. 124/2015 , l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Programma di riordino territoriale, che individua, facendo salvi gli ambiti territoriali esistenti, nell' Ambito territoriale sociale la dimensione territoriale omogenea ottimale (DTO) ai fini dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 337/2001 e successive modificazioni sono stati istituiti gli Ambiti territoriali sociali previsti dalla legge 328/2000 e dal Piano sociale regionale.

Per l'esercizio di funzioni amministrative e per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, sono inoltre previsti i seguenti ambiti territoriali:

Trasporto pubblico locale

DGR 969 del 27/6/2012  (ambiti territoriali per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge 13/08/2011, n.138 , convertito in legge 148/2011, e succ. mod.).

Ambiente: ciclo dei rifiuti

l.r. 24/2009 e successive integrazioni (Autorità di ambito per la gestione integrata dei rifiuti ATA -  v. DGR 888/2012 e DGR 725/14).

Ciclo idrico integrato

l.r. 30/2011 (Autorità di ambito per il ciclo idrico integrato v, art.147 e dall’art.172, commi da 1 a 5, del d.lgs 152/2006).
Distribuzione del gas.

art.14 del D.Lgs. 164/2000 (Ambiti territoriali minimi - A.TE.M. per l'attività di distribuzione di gas naturale - v.l'art.46 bis del decreto-legge 159/2007, convertito in legge 222/2007)

Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza. 

l.r.1/2014  (gestione associata della funzione fondamentale relativa alla Polizia locale).

Informatizzazione. 

Agenda digitale (v. DGR 972/2021 - documento strategico per aggregazione di comuni  - LR n. 29 del 22/11/2021, art. 9) -

Amministrazione generale: segreterie comunali. 

Segreterie convenzionate (v. art.10 e seguenti, del DPR 465/1997 e s.m.i.).

Pubblica Istruzione e politiche per il lavoro

Dimensionamento scolastico (v. artt. 2 e seg. del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139; lettera c9, comma 1, art.138, d.lgs 112/98). 

Centri impiego (DGR 1662/2020; 38/2024).

Attività economiche

 l.r. 48/96 - Consorzi di industrializzazione
Gruppi di Azione Locale (GAL) - Programma di sviluppo locale (PSR) Marche - strategia leader

Aree urbane funzionali (FUA) - POR FESR e relative Agende urbane 

Geografia giudiziaria

Revisione dei circondari dei Tribunali e dei Giudici di pace (legge delega n. 148 del 2011; decreto legislativo n. 155/2012; decreto legislativo n. 156/2012).

Turismo - promozione ed accoglienza turistica 

l.r. 9/2006 IAT - Sistemi turistici locali -   DMO (Destination management organization)

Cultura - Distretto culturale evoluto - Poli bibliotecari. 

art.6, L.R. 20/2010; L.R. 4/2010DGR 1753/2012 (Distretto culturale evoluto - rete museale regionale)

Caccia

art. 15 della l.r. 7/1995 (Ambiti territoriali di caccia - ATC, in forma di associazione)

Limite demografico minimo 

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni, ovvero la popolazione minima che l’insieme dei Comuni obbligati ad associarsi deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti nelle zone non montane (art.14, comma 31, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010) ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.
La Giunta regionale, con L.R. 23/2014, ha previsto, in deroga alla normativa statale, il limite demografico minimo di 5.000 abitanti per le Unioni e per le convenzioni, fermo restando quanto previsto nella citata normativa statale per i Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane. Ai sensi della L.R. 46/2013 e della DGR 809/2014 sono incentivate le forme associative fra Comuni in modalità tali che è a loro riconosciuta una premialità (maggiorazione) su tutti i fondi regionali destinati agli enti locali. La premialità è proporzionale all’estensione della forma associativa all’interno della dimensione territoriale omogenea ottimale.

Funzioni fondamentali

L'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni, per i Comuni è attualmente prescritto con l'art. 14, commi 26 e seguenti del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 , in base al quale le funzioni fondamentali, oggetto di obbligo associativo, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (3.000 nei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane) sono le seguenti: a) organizzazione generale   dell'amministrazione,   gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei relativi tributi; g) progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della Costituzione; h)  edilizia  scolastica  per  la  parte  non   attribuita   alla competenza delle province,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi elettorali,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  competenza statale (funzione fondamentale, non soggetta ad obblighi associativi); l-bis i servizi in materia statistica.

Gli strumenti utilizzabili ai fini dell'esercizio associato di funzioni sono:

Unioni montane ed Unioni di Comuni. La l.r. 35/2013, per la trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane, prevede che le funzioni regionali conferite ai sensi dell’art. 6 l.r. 18/08 alle Comunità montane siano esercitate dalle Unioni montane anche nel territorio dei Comuni che eserciteranno il previsto recesso dall’Unione. 
Fusioni di Comuni (legge regionale 10/1995; Art.133, comma 2, Costituzione; art. 15, d.lgs 267/00).
Convenzioni fra Comuni (art.30, d.lgs 267/2000).
Le Unioni di Comuni rappresentano una tipologia di forma associativa più stabile e strutturata, rispetto alla convenzione, perché l’Unione ha propri bilanci, propri regolamenti e una propria dotazione organica. Le maggiori spese che comporta inizialmente (revisori, server, contratti) impongono un maggior livello di aggregazione, per compensare gli oneri maggiori di esercizio ed ottenere i prescritti risparmi.
Nelle convenzioni, l'esercizio associato di funzioni avviene mediante ufficio comune o in subordine mediante delega al comune capofila, ferma restando la necessità di definire e verificare obiettivi di risparmio e di riduzione della spesa per consumi intermedi e per gli interventi realizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.14 comma 31 bis, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010.