Enti Locali e Pubblica Amministrazione



Gestioni associate intercomunali

RIORDINO TERRITORIALE ED ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI 

Vademecum per le gestioni associate: 
 
https://openitaliae.it/regole-e-strumenti/strumenti-e-reportistica/strumenti#scroll 
 

Link al Portale OPEN ITALIAE https://openitaliae.it/ 

Link Sistar Regione Marche indicatori finanza locale: https://statistica.regione.marche.it/Marche-in-Numeri/Pubblica-Amministrazione-e-Finanza-Locale/Report-interattivo-Finanza-Locale

Istruzioni per creare WEBAPP con i dati della finanza locale comunale (Progetto Italiae PON Governance): https://coll-dara.dtools.it/istruzioni-pubbliche-amministrazioni

HUB SISTAN ISTAT (dati finanza territoriale regionale): https://sistanhub.istat.it/databrowser/#/it/sh 

HUB ISTAT (dati finanza territoriale) https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories

Servizi pubblici locali

 

https://reopenspl.invitalia.it/ 

NORMATIVA GESTIONI ASSOCIATE FRA COMUNI E PER I PICCOLI COMUNI

Art. 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 (Disciplina dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali comunali). Il Decreto-legge 192/2014, convertito in legge 11/2015 ha disposto, con l'art.4, comma 6 bis, che i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, sono prorogati al 31/12/2015. Tale termine è stato prorogato al 31/12/2016 con l'art.4, comma 4, del decreto-legge 210/2015; al 31/12/2017 con l'art.5, comma 6, decreto-legge 244/2016 e al 31/12/2018 con l'art.1, comma 1120, legge 205/2017;

legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);
Art. 19, decreto-legge 95/2012, convertito in legge 135/2012 (Modifiche al decreto-legge 78/2010 convertito in legge 122/2010);
Art. 1, comma 107, legge 56/2014 (Limiti demografici minimi delle forme associative fra Comuni);
Art. 2, comma 28, legge 244/2007 (Divieto di adesione a più forme associative fra comuni), integrato dall'art.1, comma 130 bis, della legge 56/2014;
Art. 22, legge regionale 18/2008 (Programma di riordino territoriale), mod. con l'art.2, della L.R. n. 44/2012;
Art. 10, comma 2 ter, decreto-legge 35/2013, convertito in legge 64/2013 (Disposizioni in materia di gestione associata del servizio di riscossione delle entrate comunali);
Art. 2, comma 6, decreto-legge 179/2012 convertito in legge 221/2012 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni demografiche comunali, che ha inserito il comma 5bis nell'art.32 del d.lgs 267/00 - v. circ. 2/2013 - Ministero Interno);
Art. 1, comma 305, legge n.228/2012 (Esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali in materia statistica);
Art. 33, comma 3 bis del d.Lgs 163/2006 (Esercizio associato dei procedimenti contrattuali da parte dei Comuni) - v. art. 23 ter, decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014; art.9, comma 4, del decreto-legge 66/2014, convertito in legge 89/2014; art. 23, commi 4 e 5, decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; art.29, comma 11-ter, decreto-legge 216/2011 convertito in legge 14/2012; art.5 ter del decreto-legge 43/2013, convertito in legge 71/2013; art.3, comma 1 bis della legge 15/2014 di conversione del decreto-legge 150/2013;
Art.1, comma 530, legge 147/2013 e art.4, comma 6 bis, decreto-legge 192/2014 convertito in legge 11/2015 (Rinvio dei termini per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali);
Art.1, comma 534, legge 147/2013; art.1, comma 2, lett. c) e comma 5 del decreto-legge 78/2015 (Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno e concessione spazi finanziari di spesa per i comuni capofila di convenzioni inerenti l'esercizio associato di funzioni);
Art.1, comma 450, legge 190/14 (Disciplina del patto di stabilità nell'ambito dei processi associativi fra Comuni);
Art. 1, comma 730, legge 147/2013 (Incentivi per le Unioni di Comuni);
Art.1, comma 17, lettera b) e comma 229, legge 208/2015 (Incentivi economici e per le assunzioni per Unioni di Comuni e fusioni);
Art.1, comma 118 bis, della legge 56/2014, introdotto con l'art.23, comma 1, lettera f ter, del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014 (Incentivi statali per le fusioni di comuni);
Art.23 bis del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014 (decorrenza dell'obbligo relativo alla gestione associata delle procedure contrattuali per i Comuni istituiti a seguito di fusione);
Sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2014 (sulla legittimità costituzionale della normativa statale);
Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2014 (sulla legittimità costituzionale della normativa statale);
Decreto del 11/9/2013 del Ministero dell'Interno per la determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia e di efficienza nella gestione associata delle funzioni.
Proposte delle Conferenze provinciali delle Autonomie della Regione Marche per l'individuazione delle dimensioni territoriali omogenee ottimali per l'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali;
Circolare prot. 323 del 12/1/2015 del Ministero dell'Interno in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei Comuni.

 

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

 

Il programma di riordino territoriale, di cui all'art.22 della L.R. 18/2008, modificato dall'art.2, L.R. 44/2012, è stato adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 773 del 30 giugno 2014 (P.A.A. n. 83/2014) ed è stato approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 124/2015.
Il programma di riordino territoriale individua, alla luce delle proposte pervenute dalle Conferenze provinciali delle Autonomie, nell'ambito territoriale sociale la dimensione territoriale omogenea ottimale ai fini dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
L'esercizio associato di funzioni comunali, all'interno delle dimensioni territoriali ottimali, è sostenuto con misure di incentivazione, per l'integrazione istituzionale (L.R. 46/2013 - DGR 809/2014).
La Prima Commissione Assembleare, nella seduta del 15/12/2014 ha esaminato la P.A.A. trasmettendola al CAL ed al CREL per i pareri di competenza.
Nella seduta del 23/12/2014, il CREL ha espresso, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. c) della l.r. 15/2008, il parere favorevole, con osservazioni, prot. n. 149/2014.
Il Consiglio delle Autonomie locali, con atto n. 7/2015, espresso nella seduta del 29/1/2015, ha espresso parere contrario.
Nella seduta del 17/3/2015, con deliberazione amministrativa n. 124, l'Assemblea legislativa ha approvato il Programma di riordino territoriale.

Nella presente sezione del sito, saranno pubblicate ulteriori informazioni inerenti il procedimento di revisione o aggiornamento del Programma.

UNIONI DI COMUNI (ART.32, D.LGS 267/2000)

1- Unione dei Comuni Terra dei Castelli

Comuni n. 2: Agugliano - Polverigi (AN) 
C.F.: 93103260423 - P.IVA: 02253660423
Sede: Via Giacomo Leopardi, 5 - 60020 - Agugliano (AN) - tel. 0719068031 - fax 071.9069251
Web: Unione dei comuni Terra dei Castelli
Email: protocollo@unionecastelli.itsegreteria@unionecastelli.it 
PEC: comuni.unionecastelli@emarche.it

2 - Unione dei Comuni di San Marcello, Belvedere Ostrense e Morro d'Alba
Comuni n. 3 : Belvedere Ostrense - San Marcello - Morro D'Alba (AN)
C.F. 91019200426 - P.IVA 02136470420
Sede: Via Matteotti 24 - 60030 - San Marcello (AN) - tel. 0731.267022 - fax 0731.269175
Web: http://www.unionecomunibelvedereomorrodalbasanmarcello.it/
Email: unioncomsanmarcello@regione.marche.it; unionecomsanmarcello@regione.marche.it 
PEC: suap@pec.unionecomunibelvedereomorrodalbasanmarcello.it
3 - Unione dei Comuni Misa Nevola

Comuni n. 2 : Corinaldo - Castelleone di Suasa (AN)

C.F. / P.IVA 02082790425

Sede: Via del Corso, 9 - 60013 - Corinaldo (AN) - tel. 071.67782 - fax 071.7978042

Web: Unione dei Comuni Misa Nevola

Email: protocollo@unionecomunimisa-nevola.it;   

PEC: protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it; suapmisa-nevola@pec.unionecomunimisa-nevola.it.

 

4 - Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone 

C.F./P.IVA 02788480420

Comuni n. 7: Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli e Serra de'Conti (AN)

Sede: Piazza Roma, 8 – 60019 Senigallia (AN) - tel. 071.795951 - fax 071.7959550

Web: www.leterredellamarcasenone.it 

Email: info@terredellamarcasenone.it

PEC: protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it

 

5 - Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito

Comuni n. 2 : Montemarciano - Monte San Vito (AN)

C.F.93106990422 - P. IVA 02283690424

Sede: Via Umberto I, 20 - 60018 - Montemarciano (AN) - tel. 071.9163330 - fax 071.9163337

Web: Unione dei comuni di Montemarciano e Monte S. Vito

Email: protocollo@unionemontemarcianomontesanvito.an.it 

PEC: protocollo@cert.unionemontemarcianomontesanvito.an.it

 

6 - Unione dei Comuni del Pian del Bruscolo

Comuni n. 6: Mombaroccio - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia - Gabicce Mare - Gradara (PU)

C.F. / P.IVA 92031760413

Sede legale: Via Roma, 81 - 61010 - Tavullia (PU)

Sede operativa: Strada Pian Mauro, 47 - 61010 - Tavullia (PU) - tel. 0721.499077 - fax 0721/491438

Web: Unione dei comuni Pian del Bruscolo

Email: info@unionepiandelbruscolo.pu.it - PEC: unione.piandelbruscolo@emarche.it

 

7 - Unione dei Comuni Valle del Metauro

Comuni n. 2 : Cartoceto - Colli al Metauro (PU) 

C.F. / P.IVA 02510760412

Sede:Piazza B. Buozzi, 5 - 61030 Colli al Metauro (PU) - tel. 0721 892901 - Fax 0721 879920

Web: http://www.unionecomunivallemetauro.it

Email: segreteria@unionecomunivalledelmetauro.it 

PEC: unionevalledelmetauro@pecitaly.it

 

8 - Unione dei Comuni Valdaso

Comuni n. 5 : Altidona - Campofilone - Lapedona - Monterubbiano - Moresco

C.F. / P.IVA 90031580443

Sede:  Largo Municipale, n. 9 - 63824 - Altidona (FM) - tel. 0734.222004 - fax 0734.223946

Web: Unione dei comuni della Valdaso

Email: segreteria@ucvaldaso.it; - PEC: ucvaldaso@pec.ucvaldaso.it

 

9 - Unione dei Comuni della Vallata del Tronto
Comuni n. 5 : Castel di Lama - Castorano - Colli del Tronto - Offida - Spinetoli (AP)
C.F. / P.IVA 01831380447
Sede: Via Carrafo, 22 - 63082 - Castel di Lama (AP) - tel. 0736-892522 - fax 0736.889648
Web: Unione dei comuni Vallata del Tronto
Email: info@unionecomunitronto.it 
PEC protocollo@pec.unionecomunitronto.it

 

UNIONI MONTANE (L.R. 35/2013)

 

 Ambito n. 1 - Unione montana del Montefeltro 
Codice ente 3110596100 - C.F./P.IVA 02566100414 
Comuni appartenenti all'Ambito 1, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 12: Belforte all'Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme - Piandimeleto - Pietrarubbia - Sassocorvaro Auditore - Tavoleto (PU)
Comuni aderenti all'Unione: Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto.
Sede legale: Piazza Conti n.1 - 61021 - Carpegna (PU) 
Tel. 0722.727003 - 727004 - fax 0722.77732 
Web: Unione montana del Montefeltro 
Email: umm@unionemontana.montefeltro.pu.it; presidente@unionemontana.montefeltro.pu.it - PEC: unionemontanamontefeltro@emarche.it.   

Ambito n. 2 A - Unione montana Alta valle del Metauro 
Codice ente: 3110596080 - C.F./P.IVA 02561910411  
Comuni appartenenti all'Ambito 2 A, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 7 : Borgo Pace - Fermignano - Mercatello sul Metauro - Peglio - Sant'Angelo in Vado - Urbania - Urbino (PU)
Comuni aderenti all'Unione: Borgo Pace - Fermignano - Mercatello sul Metauro - Montecalvo in Foglia, Peglio - Sant'Angelo in Vado - Urbania - Urbino - Isola del Piano (Comune esterno all'ambito, cfr. delibera del Consiglio dell'Unione montana n. 26 del 28/11/2018) - Petriano - Piobbico (Comune esterno all'ambito, cfr. delibera del Consiglio dell'Unione montana n. 25 del 28/11/2018).
Sede legale: Via A. Manzoni, 25 - 61049 - Urbania (PU) 
Tel. 0722.313002 - fax 0722.319783 
Web: Unione montana dell'Alta valle del Metauro 
Email: cm.urbania@provincia.ps.it - PEC cm.altoemediometauro@emarche.it  

Ambito n. 2 B - Unione montana del Catria e Nerone 
Codice ente: 3110596090 - C.F./P.IVA 02565260417 
Comuni appartenenti all'Ambito 2 B, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 7 : Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Cagli - Frontone - Piobbico - Serra Sant'Abbondio (PU)
Comuni aderenti all'Unione: Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Cagli - Frontone - Serra Sant'Abbondio 
Sede legale: Via Gaetano Lapis, 8 - 61043 - Cagli (PU) - Tel. 0721 787431 - fax 0721.787441  
Web: https://unione.catrianerone.pu.it/   
Email: cm.cagli@provincia.ps.it; - PEC: cm.cagli@emarche.it.  

Ambito n. 3 - Unione montana dell’ Esino - Frasassi
Codice ente: 3110036080 - C.F. 81002870426 - P.IVA 00872030424 
Comuni appartenenti all'Ambito 3, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 10 : Arcevia - Cerreto d' Esi - Cupramontana - Fabriano - Genga - Mergo - Rosora - Sassoferrato - Serra S. Quirico - Staffolo (AN)
Comuni aderenti all'Unione: Cerreto d'Esi, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cupramontana, Mergo e Staffolo (Delibera del Consiglio n. 8 del 15/6/2021).
Sede legale: Via Dante, 268 - 60044 - Fabriano (AN) 
Tel. 0732.6951 - fax 0732.695251 
Web: Unione montana dell'Esino Frasassi 
Email: info@umesinofrasassi.it - PEC cm.fabriano@emarche.it 

Ambito n.4 - Unione montana Potenza Esino Musone 
Codice ente: 3110446010 - C.F./P.IVA 01874330432
Comuni appartenenti all'Ambito n. 4, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 12 : Apiro - Castelraimondo - Cingoli - Esanatoglia - Fiuminata - Gagliole - Matelica - Pioraco - Poggio San Vicino - San Severino Marche - Sefro - Treia (MC)
Comuni aderenti all'Unione: Apiro - Castelraimondo - Cingoli - Esanatoglia - Fiuminata - Gagliole - Matelica - Pioraco - Poggio San Vicino - San Severino Marche - Sefro - Treia
Sede: V.le Mazzini, 29 - 62027 - San Severino Marche (MC)  - Tel. 0733.637245 - fax 0733.634411 
Web: Unione montana Potenza Esino Musone 
Email: protocollo@umpotenzaesino.it   - PEC: umpotenzaesino@emarche.it  

Ambito n.5 - Unione montana Marca di Camerino
Codice ente: 3110446030 - C.F./P.IVA: 01874730433
Comuni appartenenti all'Ambito n. 5, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 11 : Bolognola - Camerino - Castel Sant'Angelo sul Nera - Fiastra - Monte Cavallo - Muccia - Valfornace - Pieve Torina - Serravalle di Chienti - Ussita - Visso (MC)
Comuni aderenti all'Unione: Camerino, Fiastra, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita
Sede legale: Via Venanzio Varano, 2 - 62032 - Camerino (MC)  - Tel: 0737.61751 - fax 0737 617 501 
Web: Unione montana Marca di Camerino 
Email: info @unionemarcadicamerino.sinp.net - PEC  unionemarcadicamerino @emarche.it; ragioneria.unionemarcadicamerino @emarche.it.
 
Ambito n.6 - Unione montana dei Monti Azzurri
Codice ente: 3110446020 - C.F. 01874180431 - P.IVA 01059640431
Comuni appartenenti all'Ambito n. 6, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 15 : Belforte del Chienti - Caldarola - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Colmurano - Gualdo - Loro Piceno - Monte San Martino - Penna San Giovanni - Ripe San Ginesio - San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano - Sarnano - Serrapetrona - Tolentino (MC)
Comuni aderenti all'Unione: Belforte del Chienti - Caldarola - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Colmurano - Gualdo - Loro Piceno - Monte San Martino - Penna San Giovanni - Ripe San Ginesio - San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano - Sarnano - Serrapetrona - Tolentino
Sede legale: Via Piave, 12 - 62026 - San Ginesio (MC) - Tel: 0733.656336 - fax 0733.656429 
Web: Unione montana dei Monti Azzurri  - Email: info@montiazzurri.it - PEC montiazzurri@pec.it 

Ambito n.7 - Unione montana dei Sibillini 
Codice ente: 3110066030 - C.F./P.IVA 02228180440 
Comuni appartenenti all'Ambito n. 7, Allegato A, L.R. 18/2008, n. 11 : Amandola - Comunanza - Force - Montedinove - Montefalcone Appennino - Montefortino - Montelparo - Montemonaco - Rotella - Santa Vittoria in Matenano - Smerillo
Comuni aderenti all'Unione n.10:  Amandola - Force - Montedinove - Montefalcone Appennino - Montefortino - Montelparo - Montemonaco - Rotella - Santa Vittoria in Matenano - Smerillo
Sede legale: P.zza IV Novembre, 2 - 63087 - Comunanza (AP) 
Tel: 0736.844379 - 0736.844526 - fax 0736.843182 
Web: Unione montana dei Sibillini  - Email: sibillini@unionemontanasibillini.it - PEC unione.sibillini@emarche.it  

Ambito n.8 - Unione montana del Tronto e Valfluvione
Codice ente: 3110066040 - C.F./P.IVA 02227590441 
Comuni appartenenti all'Ambito n. 8, L.R. 18/2008, n. 8 : Arquata del Tronto - Acquasanta Terme - Appignano del Tronto - Castignano - Montegallo - Palmiano - Roccafluvione - Venarotta (AP)
Comuni aderenti all'Unione n.9: Arquata del Tronto - Acquasanta Terme - Appignano del Tronto -Castignano - Comunanza - Montegallo - Palmiano - Roccafluvione - Venarotta
Sede Legale: Piazza XX Settembre - 63095 Acquasanta Terme (AP)
Sede operativa: Via della Cartiera, 1 - 63100 - Ascoli Piceno  - Tel: 0736.251746 - fax 0736.243425 
Web: Unione montana del Tronto  - Email: infoposta@umtronto.it - PEC: um.tronto@emarche.it

 

Dati sulle Unioni montane (a cura della struttura regionale competente in materia di statistica)

Atlante statistico (SISTAR Marche)

Ai sensi della L.R. 46/2013 e della DGR 809/2014, la Regione incentiva fusioni, unioni e convenzioni fra Comuni, con benefici in proporzione diretta alla copertura territoriale della DTO da parte della forma associativa, fermo restando che ai Comuni istituiti a seguito di fusione è riconosciuta una priorità assoluta ai fini dell’accesso alle provvidenze previste nei programmi per gli enti locali; i Comuni istituiti a seguito di fusione sono sostenuti in via prioritaria, qualora la Regione dia attuazione alla verticalizzazione del patto di stabilità regionale, mediante cessione di quota del medesimo patto di stabilità.

Con la L.R. 23/2014, è stato introdotto, in deroga alla normativa statale (art.1, comma 107, legge 56/2014, di modifica dell’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010), il limite demografico minimo di 5000 abitanti per Unioni di Comuni e per le convenzioni (nelle zone montane il limite resta di 3000 abitanti, come previsto dalle disposizioni di legge statali). La disciplina del limite demografico minimo è prevista ai fini della legittimità delle forme associative.

Le incentivazioni economiche per le fusioni di Comuni sono state previste anche con le leggi regionali relative all’istituzione dei nuovi Comuni (l.r. 18/2013 e l.r. 47/2013). La DGR 808/2014 prevede la rendicontazione dei contributi regionali per la fusione. I Comuni hanno regolarmente rendicontato i contributi regionali percepiti per la fusione.

Non sono previsti, nella legislazione regionale, contributi economici ai Comuni per l’elaborazione di studi di fattibilità per le fusioni, in quanto tali studi sono elaborati con il supporto degli uffici della Regione, se richiesto, come previsto dell’art.20, l.r. 18/2008.

Sono organizzate dalla Regione varie assemblee pubbliche, convegni e giornate di studio, nel territorio, con la partecipazione di cittadini, amministratori e funzionari, per creare una maggiore sensibilizzazione ed un maggiore interesse sul tema, presso le comunità locali.

L’esercizio associato di funzioni comunali può consentire un maggiore sviluppo economico ed occupazionale, come accaduto in alcune Regioni, dove i Comuni si sono consorziati per gestire funzioni e servizi, senza limitarsi a pensare all’ordinaria amministrazione e dando vita a società pubbliche, oggi quotate in Borsa e capaci di penetrare nel mercato di Regioni vicine creando reddito in loco, con le entrate certe, relative alle tariffe.

L’incentivazione alla fusione dei Comuni è altresì funzionale al loro rafforzamento organizzativo, in vista del riassetto organizzativo delle Province.

I piccoli Comuni, a differenza delle Unioni di Comuni, subiscono i più gravosi vincoli alla spesa, alle assunzioni e alle modalità associative mediante convenzione, che a volte sono di difficile gestione.

La fusione dei Comuni e la costituzione delle Unioni di Comuni possono rivelarsi strumenti utili per far fronte a tali vincoli.



LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO PER LE FORME ASSOCIATIVE FRA COMUNI

 

L’articolo 1, comma 107, della legge 56/2014, modificando l’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, dispone che il limite demografico minimo, ovvero la popolazione complessiva minima dell’insieme dei Comuni che si associano, debba essere di almeno 10.000 abitanti, oppure 3.000 nel caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, che possono essere individuati dalla Regione. 
Con la L.R. 23/2014, è stato introdotto, in deroga alla citata normativa statale, il limite demografico minimo di 5000 abitanti per Unioni di Comuni e per le convenzioni (nelle zone montane il limite resta di 3000 abitanti, come previsto dall'art.1, comma 107, della legge 56/2014).
La disciplina del limite demografico minimo è prevista ai fini della legittimità delle forme associative.
Con la L.R. 46/2013, la Regione incentiva fusioni, unioni e convenzioni fra Comuni, con una dimensione conforme a quella prevista nella normativa regionale concernente il programma di riordino territoriale e le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento in forma associata, da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE UNICA APPALTANTE

La gestione associata delle funzioni degli enti locali concernenti i procedimenti contrattuali (Programmazione, progettazione, gara, esecuzione) avviene mediante centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti, soggetti aggregatori

La centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce  attività di centralizzazione delle committenze  e se del caso attività   di   committenza ausiliarie. Acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art.3, lett.i) d.lgs 50/2016; art.11, direttiva 2004/18).

La stazione unica appaltante è una centrale di committenza preposta alla gestione delle procedure di gara (v. DPCM30 giugno 2011legge 136/2010), fino all’aggiudicazione, per conto delle amministrazioni che ad essa aderiscono (art.3, lett. o), D.Lgs 50/2016).

soggetti aggregatori (Determinazione ANAC n. 3 del 25/2/2015) rappresentano forme evolute delle centrali di committenza in quanto sono qualificati ed abilitati (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. I soggetti aggregatori sono dunque centrali di committenza “qualificate” tramite l’iscrizione all’elenco tenuto dall’Autorità (cfr. art.3, lett. n), D.Lgs 50/2016, par. 3.1 della Determinazione dell’ANAC n. 3, del 25 febbraio 2015).

Obbligo associativo per i Comuni (art.37 e seguenti, d.lgs 50/2016 – determinazione 11/2015 ANAC; Determinazione ANAC n. 3/2015). 

 

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016, modificato con la legge di stabilità 2016 (comma 499), fatto salvo l'articolo 1, commi 499 e 455, della legge n. 296/2006 e l'articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012, stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”. Il DPCM di cui sopra, del 24 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016.

L’art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, consente ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, acquisti in proprio, per importi al di sotto di 40.000 euro nonché per interventi di somma urgenza.

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014).

Con il decreto-legge 192/2014, convertito in legge 11/2015, era stata prorogata al 1 settembre 2015 l’obbligatorietà dell’aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Tale termine era stato poi ulteriormente prorogato al 1° novembre 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

INCENTIVI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO GIUSTIZIA

Con legge regionale 13/2014 sono stati previsti contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, mediante la gestione associata intercomunale delle relative funzioni di supporto e logistiche. Gli incentivi regionali sono aggiuntivi rispetto ai fondi Ministeriali previsti per il cofinanziamento di analoghe attività. Con DGR 835 del 12/7/2014 è stata apportata una modifica del Programma operativo annuale (POA), per istituire un nuovo capitolo di spesa.  Con DGR 1018 del 15/9/2014 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di delibera avente ad oggetto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di Pace. Con DGR 1156 del 13/10/2014 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stati definitivamente approvati, acquisito il parere del CAL.
Con decreti n. 14/RLE_GPR dell'11/11/2014 e n. 15/RLE_GPR del 14/11/2014 è stato assunto ai sensi dell'art.2, L.R. 13/2014, l'impegno di spesa in favore dei Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del Giudice di pace. I Comuni sono invitati a produrre entro il 15/1/2015 l'attestazione delle spese sostenute nel 2014 ai fini del mantenimento del servizio della Giustizia, in conformità a quanto stabilito con i citati decreti. Pervenute le attestazioni, con decreto n. 1/RLE_GPR del 30/01/2015, si è proceduto alla determinazione dell’ammontare del contributo concesso in favore dei Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell’ufficio del Giudice di pace ai sensi dell’art.2 della L.R. 13/2014.Con il decreto n. 15/GPR del 20/2/2015 è stato richiesto il trasporto dei residui passivi, corrispondenti ai contributi indicati nel decreto n. 1/RLE_GPR del 30/01/2015, dall’esercizio 2014 al 2015. Con decreto n. 482/RCS del 25/2/2015 il Dirigente della p.f. Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria ha determinato le somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2014, al capitolo 10601119, ai sensi dell’art. 58, commi 4 e 5 della l.r. 31/2001. Con DGR n. 175 del 9/3/2015 è stata apportata al Programma operativo annuale 2015 una variazione compensativa di cassa per consentire l’effettuazione del pagamento relativo ai contributi per il servizio del Giudice di pace a valere sul capitolo n. 10601119 del bilancio 2015.Con il decreto n. 2/RLE_GPR del 16/4/2015 sono stati liquidati i contributi ai Comuni che hanno mantenuto la sede dell'ufficio del Giudice di pace a proprio carico.

Istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi uffici del giudice di pace.

INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA COMUNI (UNIONI E CONVENZIONI)

Al fine di programmare, sulla base di dati obiettivi, la gestione associata di funzioni, è possibile analizzare il dato storico, per Comune, di alcuni indicatori e raffrontare le performance degli anni successivi con il dato storico e con la media.

 Sulla base delle più recenti buone prassi, sono state definite griglie di indicatori economici e finanziari per valutare l’efficienza delle Unioni di Comuni, il livello dell’associazione delle funzioni e la dipendenza dai trasferimenti di altri Enti. Con opportuni adattamenti, gli indicatori possono esprimere informazioni sulle performance dei Comuni e delle altre forme associative fra enti locali, ove costituite. Gli indicatori di efficienza possono essere sintetizzati nel modo seguente:

Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell’unione di comuni.
Obiettivo dell’indicatore è di premiare la minore incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale degli impegni per spesa di personale diviso totale degli impegni per spese correnti.
Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l’indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l’indicatore dell’unione di comuni che è pari o inferiore alla media.
L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente.
Il dato attinente alla spesa di personale sarà desunto da attestazioni inerenti la spesa di personale.

 

Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell’ambito territoriale dell’unione di comuni.
 Obiettivo dell’indicatore è valorizzare il miglioramento del rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti, considerando in modo aggregato sia il dato dell’unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale impegni per spesa di personale dell’unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte diviso totale degli impegni per spese correnti dell’unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte.
Per l’applicazione dell’indicatore è necessario che le unioni di comuni abbiano approvato il rendiconto al bilancio per almeno due anni consecutivi. Si comparano tra loro i valori risultanti dagli ultimi due esercizi finanziari. L’indicatore dell’ultimo anno si considera efficiente se il suo valore è diminuito di almeno il cinque per cento rispetto a quello dell’anno precedente.
Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto da attestazioni relative alla spesa per il personale.
 
Rapporto tra la spesa per il personale con qualifica dirigenziale e la spesa complessiva del personale dell’unione di comuni.
 Obiettivo dell’indicatore è premiare la minore incidenza della spesa per qualifiche dirigenziali sul complesso della spesa di personale. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale impegni per spesa di personale con qualifica dirigenziale (compresi gli incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL) diviso totale impegni per spesa di personale. Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media. I dati attinenti alla spesa di personale saranno desunti da attestazioni inerenti la spesa di personale. 

 

Conferimento di incarichi dirigenziali esterni 
 Obiettivo dell’indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni. Si considera efficiente l’unione di comuni che non presenta spesa per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 110 del TUEL.
Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
Il dato attinente la presenza di spesa per incarichi dirigenziali esterni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale.
Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

 

 Spesa media per il personale per abitante dell’ambito dell’unione di comuni.
 Obiettivo dell’indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell’unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale impegni per spesa di personale dell’unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte diviso totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell’unione.
Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media.
Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto da attestazioni sulla spesa di personale.
I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell’esercizio precedente.
Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell’ambito dell’unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell’anno corrispondente all’esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall’unione di comuni.

Incidenza spesa per funzioni generali di amministrazione 
 Obiettivo dell’indicatore è premiare la minore incidenza delle spese per funzioni generali di amministrazione, necessarie per il funzionamento dell’ente in quanto tale, sul complesso delle spese correnti, comprendenti anche le funzioni e i servizi che le unioni svolgono per conto dei comuni. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale degli impegni per funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo diviso totale degli impegni per spese correnti. Per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di amministrazione per i comuni che ne fanno parte, così come desumibile dallo statuto, il valore risultante dal calcolo di cui al precedente n. 2 è ridotto del 60%. Si effettua la media degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media. L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. 
 
Autonomia finanziaria dell’unione rispetto al contributo regionale concesso 
 Obiettivo dell’indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: importo del contributo concesso l’anno precedente diviso totale degli impegni per spese correnti.
Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media regionale.
L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi.

 
Velocità di gestione delle spese
 Obiettivo dell’indicatore è premiare l’efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) per spese correnti e spese in conto capitale diviso totale impegni e residui passivi (riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale.
Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media.
L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi.
 
Velocità di riscossione delle entrate proprie
 Obiettivo dell’indicatore è premiare l’efficienza nella gestione delle entrate non correlate ai trasferimenti da enti terzi e all’accensione di prestiti, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale delle riscossioni (sia in conto competenza che in conto residui) relativi ai titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie) diviso totale degli accertamenti e dei residui attivi (riaccertati) dei titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie). Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media. L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. 

 

 Grado di indebitamento dell’unione pro capite
 Obiettivo dell’indicatore è premiare il basso indebitamento per abitante non assistito da contributi statali, regionali o di altri enti delle amministrazioni pubbliche.
L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:
consistenza finale dei debiti di finanziamento non assistiti diviso totale della popolazione residente nei comuni dell’unione alla data del 31 dicembre.
Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l’indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l’indicatore dell’unione di comuni che è pari o inferiore alla media.
L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi.
Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell’ambito dell’unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell’anno corrispondente all’esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall’unione di comuni.

 

 Rigidità della spesa corrente
 Obiettivo dell’indicatore è premiare la minore incidenza delle spese incomprimibili sul bilancio dell’unione. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale degli impegni per interessi passivi (intervento 6) e per il personale (intervento 1), relativi alle spese correnti, e totale degli impegni per spese per rimborso prestiti diviso totale degli accertamenti dei titoli I, II e III delle entrate. 
Si considera efficiente l’indicatore con valore pari o inferiore a 0,60. L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. 

Risultato della gestione corrente
 Obiettivo dell’indicatore è premiare l’autosufficienza del bilancio dell’unione. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: totale degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate diviso totale degli impegni per spese correnti e spese per rimborso prestiti al netto della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente e del rimborso per anticipazioni di cassa. Si considera efficiente l’indicatore il cui valore è compreso tra 1 e 1,1. L’applicazione dell’indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. 
 

Numero di funzioni fondamentali svolte dall’unione di comuni per tutti i comuni associati
 Obiettivo dell’indicatore è premiare le unioni che svolgono il maggior numero di funzioni fondamentali per tutti i comuni associati. Possono essere valutate per il presente indicatore solo le unioni di comuni che svolgono almeno dieci (10) funzioni fondamentali per tutti i comuni associati, applicando i codici ministeriali di riferimento. Per ogni ulteriore funzione fondamentale svolta dall’unione di comuni per tutti i comuni associati sono attribuiti 0,2 punti.  Il dato relativo al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni va accertato in base agli statuti delle unioni.
 

Numero di segnalazioni qualificate pro-capite
 Obiettivo dell’indicatore è premiare l’attività di contrasto all’evasione fiscale.
L’indicatore è considerato solo se l’unione svolge la funzione fondamentale di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per conto di almeno due comuni. L’indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: numero di segnalazioni qualificate effettuate nell’anno solare precedente a quello di concessione del contributo diviso totale dei residenti nei comuni associati come risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile al 31 dicembre. Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l’indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l’indicatore dell’unione di comuni che è pari o superiore alla media. Il numero di segnalazioni qualificate effettuate all’Agenzia delle Entrate dalle unioni di comuni sarà acquisito direttamente dalla Agenzia medesima. Tale indicatore sarà valutato qualora i dati siano resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.