L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, costituito con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 e dell'accordo sancito in Conferenza Unificata l'11/9/2014, tra il Governo e le Regioni, ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad esse collegate sulla base dei modelli adottati dall’Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2, DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l’11/9/2014. Con legge regionale 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, le quali prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali di cui all'elenco allegato alla legge regionale. Ai fini della concertazione delle iniziative di riforma e della loro attuazione, nell'ambito del Tavolo delle Autonomie locali, con DGR n. 1265 del 10/11/2014 è stato approvato un Protocollo di intesa tra la Regione, l'ANCI Marche, l'UPI Marche, e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Le Province hanno quantificato la spesa del personale di ruolo alla data dell'8/4/2014, al fine di individuare il 50% di detta spesa, ai sensi dell'art.1, comma 421, della legge 190/2014, hanno rideterminato la dotazione organica ed individuato le unità lavorative da trasferire alla Regione e da ricollocare in altri enti (comma 422, legge 190/2014; art.6, comma 2, l.r. 13/2015), in attuazione dei propri piani o programmi di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (comma 423). Con DGR 485 del 29/6/2015, sono state introdotte misure di contenimento delle spese per il personale. Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correlate. Con DGR 764 del 21/9/2015, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni. Con l'art.17 della L.R. di assestamento del bilancio 2015, il termine entro cui trasferire le funzioni provinciali alla Regione è stato prorogato al 31/3/2016. L'art.16 della L.R. conferisce alle Province l'esercizio della funzione relativa alla gestione delle strade ex ANAS ed autorizza un contributo regionale di 4 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle Province. Con DGR 790 del 28/9/2015, sono stati destinati al finanziamento dei Centri per l'impiego fondi POR FSE Obiettivo 2 2007-13 per 4 milioni di euro. Con DGR 919 del 26/10/2015 sono stati assegnati alle Province 3.790.649 € per il finanziamento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Con DGR 943 del 26/10/2015 è stato richiesto un parere al Consiglio delle Autonomie locali su uno schema di delibera che prevede di assegnare 7.000.000 € alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. Con DGR 91/2016 è stato approvato lo schema di convenzione, con il Ministero del Lavoro per la gestione dei servizi per le politiche attive per il lavoro. L'art.16 comma 4 della L.R. 28/2015 di assestamento del bilancio regionale 2015 stanzia 4 milioni di euro per le Province, al fine di finanziare l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Con DGR 452 del 28/5/2015 è stato ripartito fra le Province un contributo di 2.900.000 per la manutenzione delle strade. Con DGR 1038/2015 1194/2015 e 59/2016 sono stati conferiti 5 incarichi dirigenziali ad altrettanti dirigenti provinciali iscritti negli elenchi di dipendenti da trasferire alla Regione, di cui all'art.6, comma 2, L.R. 13/2015. Nel sito extranet http://progetti.regione.marche.it/ - cartella Regione_Province - sono stati inseriti i dati e le informazioni pervenuti dalle Province relativamente ai rapporti giuridici correlati alle funzioni da trasferire. Ai fini della visione e dell'aggiornamento dei dati, sono stati abilitati referenti regionali e provinciali. Nella presente sezione del sito sono documentati il procedimento di riordino delle funzioni delle Province e l’attività dell’Osservatorio regionale e del Gruppo di lavoro; saranno pertanto pubblicate, non appena disponibili, ulteriori informazioni, ai fini della trasparenza amministrativa. Documenti: Art.1, comma 440, legge stabilità 2016 (fondo statale di 100M euro per personale soprannumerario); Accordo in Conferenza Unificata in materia di Polizia provinciale (collegamento al sito Upinet); Decreto Ministro Interno 8/10/2015 Riparto fondo straordinario Province (da Finanza Locale Interno); legge 208/2015 (stanzia per funzioni di area vasta 495 Meuro per viabilità ed edilizia scolastica, 100 MEuro per strade provinciali attraverso ANAS; 470 Meuro annui dal 2017 al 2020 e 400 MEuro annui dal 2021).
Verbale del Tavolo delle Autonomie del 28/10/2015.
INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.6, COMMA 2, L.R. 13/2015
L’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, nella seduta del 20/7/2015, formula, ai sensi dell’art.1, commi 422 e 423 della legge n. 190/2014, i seguenti indirizzi interpretativi dell’art.6, comma 2, L.R. 13/2015, tenuto conto di quanto proposto, nella riunione del 6/5/2015, dal tavolo tecnico formato da esperti designati da ANCI Marche e da UPI Marche, nonché dai dirigenti delle p.f. Relazioni con gli enti locali e Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
L’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015, dispone che:
“Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare”.
1) Data da considerare ai fini dell’invio alla Regione delle informazioni concernenti il personale e per il trasferimento del medesimo personale
Occorre fare riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (8/4/2014). Accanto all’affermazione di tale criterio generale, l’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015 prescrive di considerare anche il personale assegnato alla funzione, in sostituzione di quello esistente a tale data, il cui rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato sia in corso al momento del trasferimento della funzione.
Pertanto, ai fini dell’attuazione della citata normativa, rilevano le sostituzioni risultanti da atti formali delle Province che prevedano il subentro, in sostituzione di ciascuna unità cessata, di una o più unità lavorative, con l’unica condizione che risulti non incrementata la spesa complessiva del personale assegnato alle funzioni da trasferire alla Regione, rispetto alla spesa per tale personale risultante alla data dell’8/4/2014.
Le sostituzioni da considerare, ai fini dell’attuazione della citata normativa regionale, sono quelle disposte per una qualsiasi causa di risoluzione del rapporto di lavoro (quale, ad esempio: trasferimento del dipendente ad altro ente, pensionamento, decesso) o di sua trasformazione (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), intervenute entro la data di trasmissione degli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2 della L.R. n. 13/2015. Dopo tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, rilevano le sostituzioni disposte per far fronte a impreviste risoluzioni del rapporto di lavoro, previa comunicazione alla Regione Marche.
Fatto salvo quando previsto dall’art. 4 comma 2 del decreto-legge n. 78/2015, il personale delle Province, assegnato a funzioni da trasferire alla Regione e comandato presso altri enti, può essere inserito negli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2, L.R. n. 13/2015, a condizione che le Province attestino che nessuna unità lavorativa inserita nell’elenco è stata utilizzata a tempo pieno o parziale, per la sostituzione del dipendente comandato, nell’esercizio della funzione.
2) Individuazione del criterio della prevalenza nello svolgimento delle funzioni trasferite
Al fine di individuare tale criterio, per il personale non dirigente addetto a più funzioni, è necessario assumere come riferimento il parametro della maggiore percentuale di orario. La percentuale idonea a connotare il requisito della prevalenza è il 50% + 1 del tempo orario impiegato dal singolo dipendente nello svolgimento delle funzioni, rilevando il rapporto fra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali e, ove ricorra il caso, tra le diverse tipologie di queste ultime.
Per il personale dirigenziale preposto allo svolgimento di più funzioni, va considerata prevalente la funzione di maggiore pesatura tenuto conto in via prioritaria dell’impegno richiesto in termini di assunzione di responsabilità e, in via secondaria, della percentuale di orario, in conformità all’ordinamento ed all’organizzazione interna di ciascuna Provincia.
Compete al Direttore Generale della Provincia o, in sua mancanza al Segretario Generale, attestare la prevalenza delle mansioni ascrivibili alle diverse funzioni esercitate dal personale dirigenziale.
Per il personale non dirigenziale la competenza spetta al Dirigente del settore di appartenenza.
Per il personale assegnato a funzioni da trasferire alla Regione nei cui confronti la singola Provincia, per ragioni diverse rispetto a quelle riconducibili alla legge n. 56/2014 abbia applicato la normativa previdenziale previgente alla riforma Fornero in virtù dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, l’individuazione compete sempre al Dirigente del settore di appartenenza. In tali casi la permanenza in servizio presso la Regione dura sino alla data di risoluzione del rapporto determinata secondo la normativa precitata.
Per il personale che opera nei servizi generali e di supporto, ivi compresi gli uffici per le politiche comunitarie, i soggetti competenti secondo le predette indicazioni determinano la prevalenza delle mansioni in modo da rispecchiare la proporzione risultante dalla complessiva assegnazione di tutti gli altri dipendenti della Provincia tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali.
3) Data di trasmissione degli elenchi del personale delle Province
Sulla base dei criteri individuati nei punti 1 e 2 vanno formati gli elenchi nominativi da trasmettere alla Regione entro il 10/9/2015.
Il presente atto è pubblicato nel sito internet www.marchentilocali.it.
Schema criteri di mobilità (in fase di concertazione)
(art.1, comma 424, legge 190/2014)
Richiamati:
• La legge n. 56/2014 articolo 1, comma 92
• La legge n. 56/2014 articolo 1, comma 96, lettera a)
• La legge n. 183/2014 __________
• La legge n. 190/2014 articolo 1, comma 424
• L’accordo sottoscritto in attuazione dell’articolo 1 , comma 91, della legge n. 56/2014
• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2014, in attuazione dell’articolo1, comma 92, della legge n. 56/2014
• La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015.
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 423 della legge n. 190/2014 prevede che nell’ambito dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta sono definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri, anche in riferimento all’ambito territoriale, sono fissati con il decreto di al comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Considerato che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che _____(partecipazione sindacale)
Articolo 1
(mobilità personale trasferito per l’esercizio delle funzioni già delegate)
1. Nel caso in cui la Regione, sulla base del precedente assetto, ha già delegato alla provincia l’esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, il personale dirigenziale e non dirigenziale adibito allo svolgimento delle stesse funzioni, secondo quanto stabilito nelle singole leggi regionali di riordino, è trasferito alla regione con le relative risorse corrispondenti all’ammontare dei precedenti trasferimenti, secondo quanto previsto nel punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.
2. La mobilità in tal caso è effettuata sulla base del criterio unico di esercizio delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 e comunque alla diversa data, se prevista, contenuta nelle singole leggi regionali.
3. Per effetto del trasferimento la regione valuta la necessità di ampliare la propria dotazione organica.
4. In termini finanziari è garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni. Nel caso in cui le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia non fossero sufficienti trova applicazione l’articolo 2.
Articolo 2
(mobilità personale trasferito per l’esercizio delle funzioni non già delegate o per le funzioni delegate per le quale le risorse già stanziate non sono sufficienti)
1.Nei casi diversi rispetto all’articolo 1, ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non abbia delegato l’esercizio di funzioni alle Province, o nel caso di cui al 2^ periodo del comma 4, dell’articolo 1, il personale dirigenziale e non dirigenziale adibito alle funzioni non fondamentali destinate alla Regione, sulla base delle singole leggi regionali di riordino, è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni degli anni 2014 e 2015 e definite, anche nei termini di posizione contrattuale e profilo professionale, nei programmi triennali del fabbisogno di personale e nei relativi piani occupazionali.
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene sulla base dei sottoelencati criteri e in relazione al maggior punteggio attribuito sulla base degli stessi criteri:
1. Attività lavorativa svolta presso la provincia nella funzioni oggetto di trasferimento
Punteggio max __ 1 per ogni anno di attività lavorativa.
Le frazioni di anno superiore a sei mesi si arrotondano all’anno intero.
2. Residenza (*) Punteggio max ___ 0,1 per ogni Km. di distanza tra il Comune ove è ubicata la sede attuale di lavoro ed il Comune di residenza anagrafica (la residenza deve essere posseduta da almeno 2 anni, in caso contrario si prende in considerazione quella precedentemente posseduta).
3. Situazione familiare (*) Punteggio max ___ a) coniuge convivente (1) non lavoratore
punti _
b) coniuge convivente (1) non lavoratore e con figli minori fino a anni 8 (assorbe il punto a)
punti _
c) figli minori con anni fino a 8 (per ogni figlio) punti _
d) figli minori da 9 a 18 anni (**)
(per ogni figlio) punti _
e) persone a carico conviventi (2)
(per ogni persona. Il familiare è a carico quanto da diritto a detrazioni d’imposta) punti _
f) stato di vedovanza in presenza di figli minori (per ogni figlio minore) (***) punti _
g) assenza del coniuge per cause diverse dal punto f) in presenza di figli minori (per ogni figlio minore) ( ***) (3) punti _
4. Patologie gravi (*) Punteggio max _ Deve sussistere un nesso tra la patologia sofferta ed il “disagio”conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro (4)
Legenda:
(*) I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non si applicano nel caso in cui la nuova sede di lavoro comporti un allontanamento dal Comune di residenza anagrafica rispetto all’attuale sede di lavoro.
(**) Che non abbiano compiuto i 18 anni alla data di trasferimento.
(***) L’attribuzione del punteggio sostituisce i punti c) e d).
1. Al coniuge convivente è equiparato il convivente di fatto, purché tale condizione risulti dallo stato di famiglia.
2. Vanno indicate le eventuali persone a carico conviventi non ricomprese tra quelle indicate ai punti a), b), c) e d), specificando il tipo di rapporto.
3. All’assenza del coniuge è equiparata l’ipotesi di inesistenza dello stesso (nucleo familiare formato da un solo genitore).
4. Lo stato patologico del dipendente è documentato mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Art. 3
(Precedenze e preferenze a parità di punteggio)
1. A parità di punteggio attribuito ai sensi dell’articolo 2, costituiscono titoli di precedenza, le fattispecie che seguono secondo l’ordine di elencazione riportato:
1) lavoratore portatore di handicap nella misura individuata dall’art. 21, comma 1, della Legge 104/1992. Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell’atto di riconoscimento;
2) lavoratore che assiste parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e portatori di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge 104/1992, a condizione che la mobilità comporti un avvicinamento al luogo di assistenza. Se familiare deve essere indicato il grado di parentela.
Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell’atto di riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992.
2. A parità di punteggio e di titoli costituiscono preferenze le categorie di titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 e s.m., secondo l’ordine di elencazione riportato:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) gli invalidi ed i mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata, prioritariamente, in favore del dipendente utilizzato in posizione di “comando” ed in subordine dal più giovane di età.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. In relazione al personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito ai sensi degli articoli 1 e 2 le province garantiscono il trasferimento delle quote parti dei relativi Fondi contrattuali. Nei confronti di tale personale si applica la lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014.
2. La titolarità di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa/alta professionalità da parte dello stesso personale presso le province sarà mantenuta provvisoriamente e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
3. Nell’arco di tale periodo la regione verifica la compatibilità dell’incarico e la permanenza dello stesso in relazione agli assetti organizzativi regionali. Qualora l’incarico risulti compatibile con il nuovo assetto organizzativo della regione lo stesso dovrà essere riconferito sulla base dei criteri e delle modalità vigenti nel contesto regionale e tenuto conto dei valori retributivi vigenti nella stessa regione.
Attività dell’Osservatorio regionale - approfondimenti
L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province ha trasmesso alle Province, ai fini della compilazione, con nota del Vice Presidente della Giunta regionale prot. n. 71/AC/2014, il modello per la mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse correlate, adottato dall’Osservatorio nazionale (v. art.2, comma 2, DPCM 26/9/2014; Intesa Stato-Regioni dell’11/9/2014; Accordo Stato-Regioni dell’11/9/2014).
Con nota prot.74/AC/2014 dell'11/11/2014 è stata sollecitata, dal Vice Presidente della Giunta regionale, la trasmissione, da parte delle Province, del modello compilato di mappatura delle funzioni e delle risorse delle Province.
In data 1-2/12/2014 sono pervenuti i modelli con la mappatura delle funzioni e delle risorse dalle Province, oggetto di successive integrazioni in data 11-18/12/2014.
Con nota id.890882 del 18/12/2014, la mappatura è stata trasmessa all'Osservatorio nazionale.
Nella seduta del 27/12/2014, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato un ordine del giorno per l'attuazione del processo di riordino.
Nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale del 10/3/2015, il Vice Presidente della Giunta regionale, con delega agli enti locali, ha risposto all'interrogazione n. 1763 e all'interrogazione n. 1904, abbinate, inerenti il riordino delle Province.
Note:
Nelle more dell'attuazione dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 (Riforma Delrio), è intervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art.1, commi 420 e seguenti, prevede la riduzione di entrate proprie provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015 (2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017) e il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale del 50% rispetto a quella sostenuta per il personale alla data dell'8/4/2014.
Tra 2009 e 2013 il taglio complessivo delle risorse è stato per le Province del 27%, per i Comuni del 14%, per le amministrazioni centrali dello Stato del 12%, per le Regioni del 38%.
Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province.
E’ disponibile l’applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale, di cui all'art.1, commi 423 e seguenti, legge 190/2014 e D.M. attuativo. Il Formez fornisce supporto tecnico ai fini della riorganizzazione.
Il decreto-legge n. 78 del 19/6/2015 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, la legge 124/2015 (Deleghe per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), l'Accordo quadro fra Stato e Regioni in materia di politiche attive per il lavoro ed il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 183/2014) prevedono ulteriori norme in materia di funzioni e personale delle Province.
E' stato adottato il DPCM 26/6/2015 di approvazione delle tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento, previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai fini della mobilità intercompartimentale (articolo 4, comma 3 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014).
Con DPCM 14 settembre 2015 sono stati definiti i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale (articolo 1, comma 423 della legge 190/2014). Sullo schema di tale decreto, la Conferenza delle Regioni ha espresso il proprio parere nella seduta del 16/7/2015.
La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG dell'11/5/2015, ha approvato il Referto sul riordino delle Province relativamente agli aspetti ordinamentali ed ai riflessi finanziari.
In tema di ricollocazione di personale soprannumerario, è intervenuta la delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, del 16/6/2015, n. 19.
La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un documento aggiornato sull'iter delle iniziative legislative regionali ed ha espresso, in data 2/4/2015, una posizione comune in merito all'attuazione della legge 56/2014.
Documentazione contabile
Tabelle con il numero dei dipendenti e il relativo costo, ripartito per funzioni, per ciascuna provincia - DatiProvince14_4_2015.zip
Riduzione della dotazione organica delle province: individuazione del valore finanziario della nuova dotazione organica delle Province in attuazione dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014
Elenco generale delle funzioni conferite con legge regionale alle Province
Proposta della Provincia di Macerata di individuazione del contenuto delle funzioni fondamentali e non delle province
Dati aggregati personale e partecipazioni societarie
Mappatura funzioni conferite alle Province e risorse correlate
Schede riepilogative definitive del 23_1_2015.
Ricognizioni pervenute il 18_12_14
Rettifica pervenuta il 9_1_2015 dalla Provincia di Ancona (2 schede)
Schede riepilogative sintetiche pervenute il 13_1_2015
Rettifiche pervenute dalla Provincia di Ancona il 13_1_2015
Integrazione pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno il 15_1_2015
Rettifica pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno il 20_1_2015
Ricognizioni - versioni pervenute il 11-17/12/14 dalle Province di: Ancona; Ascoli Piceno; Fermo - prima integrazione - seconda integrazione, Macerata; Pesaro - Urbino.
Ricognizioni versione 1-2/12/2014 - Province di: Ancona; Ascoli Piceno; Fermo; Macerata; Pesaro-Urbino.
Dati relativi alla spesa per il personale, entrate e spese complessive delle Province
Dati finanziari tratti dai certificati allegati ai rendiconti delle Province
2011
2012
2013
2011 pdf
2012 pdf
2013 pdf
Elenchi delle società e dei trasferimenti in conto capitale da Consoc (2011 - 2013)
Documentazione da siti internet regionali esterni
Documentazione pubblicata da Lega Autonomie ;
Circolare Ministeriale n. 32/2014 dal sito del Dipartimento Affari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Chiarimenti per l'applicazione della legge del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Adempimenti previsti dalla legge 56/2014 (Senato.it);
Scheda ddl costituzionale: "Abolizione delle province" (1543);
Scheda sul Codice delle Autonomie locali;
Quadro dei vincoli alla spesa ed alle assunzioni negli enti locali (ARAN);
Scheda sull'ordinamento delle Province e dei Comuni;
Forme di raccordo fra Regione, Comuni e Province;
Risoluzione dell'Assemblea legislativa regionale del 10/07/2012;
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 25/07/2012;
Documento approvato dalla I° Commissione della Conferenza delle Regioni il 12/09/2012;
Dossier sui ricorsi alla Corte Costituzionale in merito all'art.23, commi 14 e seg., d.l. 201/2011 (Federalismi);
Dossier sul riordino delle Province dal sito dell'Assemblea legislativa della Regione Marche;
Osservatorio per le riforme istituzionali;
Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Ancona
Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Ascoli Piceno
Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Fermo
Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Macerata
Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Pesaro - Urbino
Anci Marche
Lega autonomie Marche
Cittalia
ECFIN - Patto di stabilità
UPI Marche
IFEL – Effetti della manovra sui Comuni
Carta Europea dell'Autonomia locale
Orientamenti interpretativi dell'ARAN sui CCNL
Indice di virtuosità dei Comuni (IFEL)
Parere Corte dei conti Sardegna 32/2015 (turn over personale province)
Parere Corte dei conti Lombardia 85/2015 (mobilità personale prov.)
Parere Corte dei conti Sicilia 119/2015 (mobilità personale province)
Parere Corte dei Conti 26/2015 (mobilità personale province e utilizzo resti di capacità assunzionali di comuni in anni precedenti);
Parere Corte Conti Puglia 201/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e convenzioni intercomunali per l'esercizio associato di funzioni);
Parere Corte Conti Puglia 2014/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e utilizzo graduatorie concorsuali 2014);
Parere Corte dei Conti n. 19/2015 (assunzioni negli enti locali nel 2015 e nel 2016);
Parere Corte dei Conti Liguria 58/2015 (assorbimento personale soprannumerario Province);
Parere Corte dei Conti Lombardia 317/2015 (Assorbimento dipendenti Province e posizioni lavorative infungibili);
Parere Corte dei Conti Lombardia 390/2015 (Mobilità per interscambio e assunzione dipendenti degli enti di area vasta);
Parere Corte dei Conti Lombardia 249/2015 (Mobilità fra Comuni e Province: disciplina e vincoli finanziari);
Parere Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 231/PAR/2015 (divieto di assunzione di agenti di P.M. mediante concorso);
DPCM tabelle di equiparazione qualifiche per mobilita'
Il quadro normativo (Lega Autonomie)
Il riordino nelle leggi delle altre Regioni (da Regioni.it)