Enti Locali e Pubblica Amministrazione



Riordino delle funzioni delle Province

L.R. 13/2015: Riordino delle funzioni delle Province (decorrenza: 1/4/2016), integrata e modificata con L.R. 6/2016; L.R. 13/2016 (art. 9), e L.R. 5/2017.

DGR 303 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015;
DGR 302 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane (533 dipendenti e 9 dirigenti) correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015.

Art. 7, L.R. 35/2016; artt. 16 e 17, L.R. 28/2015; DGR 305/2016; 889/2016; 1188/2016; 1189/2016; 1190/2016; 1547/2016; 346/2017; 831/2017;  1507/20171370/2018: Acquisizione dalle Province della proprietà delle strade ex ANAS ed affidamento all'ANAS della rete stradale di interesse nazionale.
L.R. 6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Polizia provinciale); DGR 307 del 31/3/2016 modificata con DGR 1039/2016: convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale. DGR 1750/2018, art. 26 bis, L.R. 7/95: costituzione CRAS Marche.
Convenzioni, accordi e criteri di riparto del fondi per la gestione dei Centri per l'impiego - DGR 91/2016; DGR 306/2016 - DGR 678/2016;
1418/2017; 1557/2017; 1558/20171566/20171188/2017; 29/2018; 28/2018; 270/2018; 839/2018; 1438/2018Trasferimento del personale (353 dipendenti e 1 dirigente) alla Regione (DGR 636/2018); schema di protocollo di intesa per la gestione delle sedi dei Centri per l'impiego (DGR 839/2018).

Linee guida per gli uffici turistici IAT - DGR 729/2016.

Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili destinati ad uffici per la gestione delle funzioni provinciali trasferite : DGR 1478/2017 (Provincia di Pesaro - Urbino); DGR 1323/2018 (Provincia di Fermo); DGR 1041/2020 (Provincia di Macerata - All.A); DGR 1596/2022 (Ascoli Piceno - allegato).

Costituzione dell'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province - DGR 1122/2014 - DGR 573/2015 - Gruppo di lavoro tecnico per l'esame dei dati pervenuti dalle Province - DGR 764/2015; disciplina della trasmissione dei dati sulle risorse correlate alle funzioni - DGR 687/2015.
Tavolo Autonomie locali - DGR 265/2014 - Portale mobilità Funzione Pubblica

Intesa n. 57/CU del 14/4/2016 per lo svincolo delle risorse finanziarie costituenti avanzo vincolato.

Omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle Province con quello del personale regionale (DGR 637/2018)

Al fine di attuare il riordino delle funzioni delle Province previsto dalla Riforma Delrio (legge 56/2014), è stato costituito l'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'accordo sancito in Conferenza Unificata l'11/9/2014, tra il Governo e le Regioni. L’Osservatorio ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad esse collegate sulla base dei modelli adottati dall’Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2, DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l’11/9/2014

Con DGR 303 del 31/3/2016 sono state adottate le Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015.

Con le DGR 302 del 31/3/2016 sono state adottate le Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015.

Con DGR 305 del 31/3/2016  è stato approvato lo schema di convenzione per l´affidamento alle Province delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS.

Con DGR 307 del 31/3/2016  è stata approvata la convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di vigilanza e  controllo di Polizia provinciale.

Le convenzioni per la gestione dei Centri per l'impiego sono state approvate con DGR 91/2016;  e DGR 306/2016.

Nel 2016 sono stati eletti gli organi della Provincia di Macerata e della Provincia di Fermo.

Le Province hanno quantificato la spesa del personale di ruolo alla data dell'8/4/2014, al fine di ridurre del 50% detta spesa, ai sensi dell'art.1, comma 421, della legge 190/2014, ed hanno individuato il personale che è stato poi trasferito alla Regione con decorrenza dal 1/4/2016 (533 i dipendenti delle Province trasferiti, oltre 9 dirigenti).

Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correlate. Con DGR 764 del 21/9/2015, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni. Con l'art.17 della L.R. di assestamento del bilancio 2015, il termine entro cui trasferire le funzioni provinciali alla Regione era stato prorogato al 31/3/2016.

La Regione ha attuato la legge 56/2014 mediante la L.R. 13/2015 di riordino delle funzioni provinciali, trasferendo alla Regione stessa le funzioni individuate nell’Allegato A alla predetta legge regionale, con decorrenza dal 1/4/2016.

Oltre alle funzioni non fondamentali, la Regione ha ripreso la gestione e la proprietà delle strade ex ANAS, affidate mediante convenzione alla società ANAS spa (cfr. Artt. 16 e 17, L.R.  28/2015; art. 7, L.R. 35/2016; DGR nn. 305/2016; 889/2016 1188/2016; 1189/2016; 1190/2016; 1547/2016; 346/2017; 831/2017), e la gestione delle funzioni relative alla vigilanza sull’esercizio della caccia e della pesca, esercitate mediante convenzioni con le Province (cfr. L.R.  6/2016; DGR 307 del 31/3/2016).
A seguito del prelievo forzoso Statale sulle entrate tributarie provinciali ex art. 1, commi 418 e seguenti, legge 190/2014, modificato con l'art. 16, comma 1, decreto-legge 50/2017, convertito in legge 96/2017, si è reso necessario un maggior cofinanziamento regionale sia per le funzioni provinciali oggetto di riordino, trasferite alla Regione, sia per le funzioni fondamentali conferite alle Province con la legge 56/2014.
Nel 2017 alle Province sono stati assegnati con l'art. 6, L.R. 29/2017 e con DGR 1262/2017 euro 9.184.845,00= per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie. Con L.R. 34/2017 sono stati assegnati ulteriori 920.500,00= euro per analoghe finalità.

L'art.16 della L.R. 28/2015 aveva conferito alle Province l'esercizio della funzione relativa alla gestione delle strade ex ANAS ed autorizza un contributo regionale di 4 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle Province. Con l'art. 7, L.R. 35/2016 la proprietà delle strade ex ANAS è passata alla Regione, che le ha affidate all'ANAS per la gestione. Con DGR 790 del 28/9/2015, sono stati destinati al finanziamento dei Centri per l'impiego fondi POR FSE Obiettivo 2 2007-13 per 4 milioni di euro. Con DGR 919 del 26/10/2015 sono stati assegnati alle Province 3.790.649 € per il finanziamento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Con DGR 943 del 26/10/2015 è stato previsto un contributo di 7.000.000 € alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. Con DGR 91/2016 è stato approvato lo schema di convenzione, con il Ministero del Lavoro per la gestione dei servizi per le politiche attive per il lavoro.   L'art.16 comma 4 della L.R. 28/2015 di assestamento del bilancio regionale 2015 stanzia 4 milioni di euro per le Province, al fine di finanziare l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Con DGR 452 del 28/5/2015 è stato ripartito fra le Province un contributo di 2.900.000 per la manutenzione delle strade.

Deliberazione  n. 17/2015 della Corte dei Conti in materia di riordino delle Province.

Deliberazione n. 4/2017 della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

In proposito, con sentenze n. 137/2018, n. 84/2018 e n. 205/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito che le ingenti risorse prelevate dallo Stato, nelle more del processo di riordino, a valere sulle entrate proprie tributarie delle Province debbano essere riassegnate agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni trasferite, ovvero alla Regione, ma tale riassegnazione agli enti subentranti non è avvenuta. Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 16, comma 1, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge 96/2017, nella parte in cui, nel ridefinire i prelievi forzosi alle entrate tributarie provinciali, non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali delle risorse acquisite dallo Stato ex art. 1, commi 418 e 419, legge 190/2014. Alle Province sono stati riconosciuti contributi statali, in misura inferiore rispetto ai tagli, per l'esercizio delle funzioni fondamentali con l'art.1, commi 838 - 843, legge 205/2017 e con gli articoli 16 e seguenti, decreto-legge 78/2015, convertito in legge 125/2015. Nell'affermare tale orientamento, la Corte Costituzionale chiarisce che la necessità che il riordino delle funzioni provinciali sia accompagnato dal passaggio delle relative risorse risulta dalla legge 56/2014 e dall'art. 119, Costituzione, per cui nel momento in cui lo Stato avvia un processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'art.119, Cost., questa normativa impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio. L'omissione del Legislatore Statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (art.119, primo comma, Cost.), perché la necessità di trovare nuove risorse comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, ricavabile dall'art.119, quarto comma, Cost., perché all'assegnazione delle funzioni non corrisponde l'assegnazione delle relative risorse. La necessità del finanziamento degli enti destinatari delle funzioni amministrative, del resto, si fonda sulla logica stessa del processo di riordino delle funzioni (sentenza della Corte Costituzionale 84/2018), come è confermato dai diversi atti legislativi che hanno disciplinato il conferimento delle funzioni. Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti le scelte generali di bilancio, del quantum da trasferire, con l'onere di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione.

Con sentenza n. 137/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, D.L. 50/2017, conv. in l.96/2017 (la norma prevede che per il quadriennio 2017-2020, il 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia riconosciuto alle Regioni, a condizione che le Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno abbiano certificato, in conformità alle leggi regionali di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite) nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale  spettante alla Regione interessata nella misura del 20% anziché fino al 20%, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.

INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.6, COMMA 2, L.R. 13/2015

L’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, nella seduta del 20/7/2015, formula, ai sensi dell’art.1, commi 422 e 423 della legge n. 190/2014, i seguenti indirizzi interpretativi dell’art.6, comma 2, L.R. 13/2015, tenuto conto di quanto proposto, nella riunione del 6/5/2015, dal tavolo tecnico formato da esperti designati da ANCI Marche e da UPI Marche, nonché dai dirigenti delle p.f. Relazioni con gli enti locali e Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

L’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015, dispone che:

“Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare”.

1) Data da considerare ai fini dell’invio alla Regione delle informazioni concernenti il personale e per il trasferimento del medesimo personale

Occorre fare riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (8/4/2014). Accanto all’affermazione di tale criterio generale, l’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015 prescrive di considerare anche il personale assegnato alla funzione, in sostituzione di quello esistente a tale data, il cui rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato  sia in corso al momento del trasferimento della funzione.

Pertanto, ai fini dell’attuazione della citata normativa, rilevano le sostituzioni risultanti da atti formali delle Province che prevedano il subentro, in sostituzione di ciascuna unità cessata, di una o più unità lavorative, con l’unica condizione che risulti non incrementata la spesa complessiva del personale assegnato alle funzioni da trasferire alla Regione, rispetto alla spesa per tale personale risultante alla data dell’8/4/2014.

Le sostituzioni da considerare, ai fini dell’attuazione della citata normativa regionale, sono quelle disposte per una qualsiasi causa di risoluzione del rapporto di lavoro (quale, ad esempio: trasferimento del dipendente ad altro ente, pensionamento, decesso) o di sua trasformazione (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), intervenute entro la data di trasmissione degli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2 della L.R. n. 13/2015. Dopo tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, rilevano le sostituzioni disposte per far fronte a impreviste risoluzioni del rapporto di lavoro, previa comunicazione alla Regione Marche.

Fatto salvo quando previsto dall’art. 4 comma 2 del decreto-legge n. 78/2015, il personale delle Province, assegnato a funzioni da trasferire alla Regione e comandato presso altri enti, può essere inserito negli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2, L.R. n. 13/2015, a condizione che le Province attestino che nessuna unità lavorativa inserita nell’elenco è stata utilizzata a tempo pieno o parziale, per la sostituzione del dipendente comandato, nell’esercizio della funzione.

2) Individuazione del criterio della prevalenza nello svolgimento delle funzioni trasferite

Al fine di individuare tale criterio, per il personale non dirigente addetto a più funzioni, è necessario assumere come riferimento il parametro della maggiore percentuale di orario. La percentuale idonea a connotare il requisito della prevalenza è il 50% + 1 del tempo orario impiegato dal singolo dipendente nello svolgimento delle funzioni, rilevando il rapporto fra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali e, ove ricorra il caso, tra le diverse tipologie di queste ultime.

Per il personale dirigenziale preposto allo svolgimento di più funzioni, va considerata prevalente la funzione di maggiore pesatura tenuto conto in via prioritaria dell’impegno richiesto in termini di assunzione di responsabilità e, in via secondaria, della percentuale di orario, in conformità all’ordinamento ed all’organizzazione interna di ciascuna Provincia.

Compete al Direttore Generale della Provincia o, in sua mancanza al Segretario Generale, attestare la prevalenza delle mansioni ascrivibili alle diverse funzioni esercitate dal personale dirigenziale.

Per il personale non dirigenziale la competenza spetta al Dirigente del settore di appartenenza.

Per il personale assegnato a funzioni da trasferire alla Regione nei cui confronti la singola Provincia, per ragioni diverse rispetto a quelle riconducibili alla legge n. 56/2014 abbia applicato la normativa previdenziale previgente alla riforma Fornero in virtù dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, l’individuazione compete sempre al Dirigente del settore di appartenenza. In tali casi la permanenza in servizio presso la Regione dura sino alla data di risoluzione del rapporto determinata secondo la normativa precitata.

 Per il personale che opera nei servizi generali e di supporto, ivi compresi gli uffici per le politiche comunitarie, i soggetti competenti secondo le predette indicazioni determinano la prevalenza delle mansioni in modo da rispecchiare la proporzione risultante dalla complessiva assegnazione di tutti gli altri dipendenti della Provincia tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali.

3) Data di trasmissione degli elenchi del personale delle Province

Sulla base dei criteri individuati nei punti 1 e 2 vanno formati gli elenchi nominativi da trasmettere alla Regione entro il 10/9/2015.

L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, costituito con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 e dell'accordo sancito in Conferenza Unificata l'11/9/2014, tra il Governo e le Regioni, ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad esse collegate sulla base dei modelli adottati dall’Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2, DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l’11/9/2014. Con legge regionale 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, le quali prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali di cui all'elenco allegato alla legge regionale. Ai fini della concertazione delle iniziative di riforma e della loro attuazione, nell'ambito del Tavolo delle Autonomie locali, con DGR n. 1265 del 10/11/2014 è stato approvato un Protocollo di intesa tra la Regione, l'ANCI Marche, l'UPI Marche, e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Le Province hanno quantificato la spesa del personale di ruolo alla data dell'8/4/2014, al fine di individuare il 50% di detta spesa, ai sensi dell'art.1, comma 421, della legge 190/2014, hanno rideterminato la dotazione organica ed individuato le unità lavorative da trasferire alla Regione e da ricollocare in altri enti (comma 422, legge 190/2014; art.6, comma 2, l.r. 13/2015), in attuazione dei propri piani o programmi di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (comma 423). Con DGR 485 del 29/6/2015, sono state introdotte misure di contenimento delle spese per il personale. Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correlate. Con DGR 764 del 21/9/2015, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni. Con l'art.17 della L.R. di assestamento del bilancio 2015, il termine entro cui trasferire le funzioni provinciali alla Regione è stato prorogato al 31/3/2016. L'art.16 della L.R. conferisce alle Province l'esercizio della funzione relativa alla gestione delle strade ex ANAS ed autorizza un contributo regionale di 4 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle Province. Con DGR 790 del 28/9/2015, sono stati destinati al finanziamento dei Centri per l'impiego fondi POR FSE Obiettivo 2 2007-13 per 4 milioni di euro. Con DGR 919 del 26/10/2015 sono stati assegnati alle Province 3.790.649 € per il finanziamento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Con DGR 943 del 26/10/2015 è stato richiesto un parere al Consiglio delle Autonomie locali su uno schema di delibera che prevede di assegnare 7.000.000 € alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. Con DGR 91/2016 è stato approvato lo schema di convenzione, con il Ministero del Lavoro per la gestione dei servizi per le politiche attive per il lavoro.  L'art.16 comma 4 della L.R. 28/2015 di assestamento del bilancio regionale 2015 stanzia 4 milioni di euro per le Province, al fine di finanziare l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Con DGR 452 del 28/5/2015 è stato ripartito fra le Province un contributo di 2.900.000 per la manutenzione delle strade. Con DGR 1038/2015 1194/2015 e 59/2016 sono stati conferiti 5 incarichi dirigenziali ad altrettanti dirigenti provinciali iscritti negli elenchi di dipendenti da trasferire alla Regione, di cui all'art.6, comma 2, L.R. 13/2015. Nel sito extranet http://progetti.regione.marche.it/ - cartella Regione_Province - sono stati inseriti i dati e le informazioni pervenuti dalle Province relativamente ai rapporti giuridici correlati alle funzioni da trasferire. Ai fini della visione e dell'aggiornamento dei dati, sono stati abilitati referenti regionali e provinciali.  Nella presente sezione del sito sono documentati il procedimento di riordino delle funzioni delle Province e l’attività dell’Osservatorio regionale e del Gruppo di lavoro; saranno pertanto pubblicate, non appena disponibili, ulteriori informazioni, ai fini della trasparenza amministrativa.  Documenti: Art.1, comma 440, legge stabilità 2016 (fondo statale di 100M euro per personale soprannumerario); Accordo in Conferenza Unificata in materia di Polizia provinciale (collegamento al sito Upinet); Decreto Ministro Interno 8/10/2015 Riparto fondo straordinario Province (da Finanza Locale Interno); legge 208/2015 (stanzia per funzioni di area vasta 495 Meuro per viabilità ed edilizia scolastica, 100 MEuro per strade provinciali attraverso ANAS; 470 Meuro annui dal 2017 al 2020 e 400 MEuro annui dal 2021).
Verbale del Tavolo delle Autonomie del 28/10/2015.

INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.6, COMMA 2, L.R. 13/2015

L’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, nella seduta del 20/7/2015, formula, ai sensi dell’art.1, commi 422 e 423 della legge n. 190/2014, i seguenti indirizzi interpretativi dell’art.6, comma 2, L.R. 13/2015, tenuto conto di quanto proposto, nella riunione del 6/5/2015, dal tavolo tecnico formato da esperti designati da ANCI Marche e da UPI Marche, nonché dai dirigenti delle p.f. Relazioni con gli enti locali e Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

L’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015, dispone che:

“Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare”.

1) Data da considerare ai fini dell’invio alla Regione delle informazioni concernenti il personale e per il trasferimento del medesimo personale

Occorre fare riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (8/4/2014). Accanto all’affermazione di tale criterio generale, l’art.6, comma 2, della L.R. n. 13/2015 prescrive di considerare anche il personale assegnato alla funzione, in sostituzione di quello esistente a tale data, il cui rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato  sia in corso al momento del trasferimento della funzione.

Pertanto, ai fini dell’attuazione della citata normativa, rilevano le sostituzioni risultanti da atti formali delle Province che prevedano il subentro, in sostituzione di ciascuna unità cessata, di una o più unità lavorative, con l’unica condizione che risulti non incrementata la spesa complessiva del personale assegnato alle funzioni da trasferire alla Regione, rispetto alla spesa per tale personale risultante alla data dell’8/4/2014.

Le sostituzioni da considerare, ai fini dell’attuazione della citata normativa regionale, sono quelle disposte per una qualsiasi causa di risoluzione del rapporto di lavoro (quale, ad esempio: trasferimento del dipendente ad altro ente, pensionamento, decesso) o di sua trasformazione (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale), intervenute entro la data di trasmissione degli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2 della L.R. n. 13/2015. Dopo tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge regionale, rilevano le sostituzioni disposte per far fronte a impreviste risoluzioni del rapporto di lavoro, previa comunicazione alla Regione Marche.

Fatto salvo quando previsto dall’art. 4 comma 2 del decreto-legge n. 78/2015, il personale delle Province, assegnato a funzioni da trasferire alla Regione e comandato presso altri enti, può essere inserito negli elenchi nominativi del personale di cui all’art.6, comma 2, L.R. n. 13/2015, a condizione che le Province attestino che nessuna unità lavorativa inserita nell’elenco è stata utilizzata a tempo pieno o parziale, per la sostituzione del dipendente comandato, nell’esercizio della funzione.

2) Individuazione del criterio della prevalenza nello svolgimento delle funzioni trasferite

Al fine di individuare tale criterio, per il personale non dirigente addetto a più funzioni, è necessario assumere come riferimento il parametro della maggiore percentuale di orario. La percentuale idonea a connotare il requisito della prevalenza è il 50% + 1 del tempo orario impiegato dal singolo dipendente nello svolgimento delle funzioni, rilevando il rapporto fra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali e, ove ricorra il caso, tra le diverse tipologie di queste ultime.

Per il personale dirigenziale preposto allo svolgimento di più funzioni, va considerata prevalente la funzione di maggiore pesatura tenuto conto in via prioritaria dell’impegno richiesto in termini di assunzione di responsabilità e, in via secondaria, della percentuale di orario, in conformità all’ordinamento ed all’organizzazione interna di ciascuna Provincia.

Compete al Direttore Generale della Provincia o, in sua mancanza al Segretario Generale, attestare la prevalenza delle mansioni ascrivibili alle diverse funzioni esercitate dal personale dirigenziale.

Per il personale non dirigenziale la competenza spetta al Dirigente del settore di appartenenza.

Per il personale assegnato a funzioni da trasferire alla Regione nei cui confronti la singola Provincia, per ragioni diverse rispetto a quelle riconducibili alla legge n. 56/2014 abbia applicato la normativa previdenziale previgente alla riforma Fornero in virtù dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, l’individuazione compete sempre al Dirigente del settore di appartenenza. In tali casi la permanenza in servizio presso la Regione dura sino alla data di risoluzione del rapporto determinata secondo la normativa precitata.

 Per il personale che opera nei servizi generali e di supporto, ivi compresi gli uffici per le politiche comunitarie, i soggetti competenti secondo le predette indicazioni determinano la prevalenza delle mansioni in modo da rispecchiare la proporzione risultante dalla complessiva assegnazione di tutti gli altri dipendenti della Provincia tra le funzioni fondamentali e quelle non fondamentali.

3) Data di trasmissione degli elenchi del personale delle Province

Sulla base dei criteri individuati nei punti 1 e 2 vanno formati gli elenchi nominativi da trasmettere alla Regione entro il 10/9/2015.

Il presente atto è pubblicato nel sito internet www.marchentilocali.it.

Schema criteri di mobilità (in fase di concertazione)
(art.1, comma 424, legge 190/2014)


Richiamati:

• La legge n. 56/2014 articolo 1, comma 92
• La legge n. 56/2014 articolo 1, comma 96, lettera a)
• La legge n. 183/2014 __________
• La legge n. 190/2014 articolo 1, comma 424
• L’accordo sottoscritto in attuazione dell’articolo 1 , comma 91, della legge n. 56/2014
• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2014, in attuazione dell’articolo1, comma 92, della legge n. 56/2014
• La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 423 della legge n. 190/2014 prevede che nell’ambito dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta sono definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri, anche in riferimento all’ambito territoriale, sono fissati con il decreto di al comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Considerato che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che _____(partecipazione sindacale)

Articolo 1
(mobilità personale trasferito per l’esercizio delle funzioni già delegate)

1. Nel caso in cui la Regione, sulla base del precedente assetto, ha già delegato alla provincia l’esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, il personale dirigenziale e non dirigenziale adibito allo svolgimento delle stesse funzioni, secondo quanto stabilito nelle singole leggi regionali di riordino, è trasferito alla regione con le relative risorse corrispondenti all’ammontare dei precedenti trasferimenti, secondo quanto previsto nel punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.
2. La mobilità in tal caso è effettuata sulla base del criterio unico di esercizio delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 e comunque alla diversa data, se prevista, contenuta nelle singole leggi regionali.
3. Per effetto del trasferimento la regione valuta la necessità di ampliare la propria dotazione organica.
4. In termini finanziari è garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni. Nel caso in cui le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia non fossero sufficienti trova applicazione l’articolo 2.


Articolo 2
(mobilità personale trasferito per l’esercizio delle funzioni non già delegate o per le funzioni delegate per le quale le risorse già stanziate non sono sufficienti)

1.Nei casi diversi rispetto all’articolo 1, ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non abbia delegato l’esercizio di funzioni alle Province, o nel caso di cui al 2^ periodo del comma 4, dell’articolo 1, il personale dirigenziale e non dirigenziale adibito alle funzioni non fondamentali destinate alla Regione, sulla base delle singole leggi regionali di riordino, è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni degli anni 2014 e 2015 e definite, anche nei termini di posizione contrattuale e profilo professionale, nei programmi triennali del fabbisogno di personale e nei relativi piani occupazionali.
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene sulla base dei sottoelencati criteri e in relazione al maggior punteggio attribuito sulla base degli stessi criteri:

1. Attività lavorativa svolta presso la provincia nella funzioni oggetto di trasferimento
Punteggio max __ 1 per ogni anno di attività lavorativa.
Le frazioni di anno superiore a sei mesi si arrotondano all’anno intero.
2. Residenza (*) Punteggio max ___ 0,1 per ogni Km. di distanza tra il Comune ove è ubicata la sede attuale di lavoro ed il Comune di residenza anagrafica (la residenza deve essere posseduta da almeno 2 anni, in caso contrario si prende in considerazione quella precedentemente posseduta).

3. Situazione familiare (*) Punteggio max ___ a) coniuge convivente (1) non lavoratore
punti _
b) coniuge convivente (1) non lavoratore e con figli minori fino a anni 8 (assorbe il punto a)
punti _
c) figli minori con anni fino a 8 (per ogni figlio) punti _
d) figli minori da 9 a 18 anni (**)
(per ogni figlio) punti _
e) persone a carico conviventi (2)
(per ogni persona. Il familiare è a carico quanto da diritto a detrazioni d’imposta) punti _
f) stato di vedovanza in presenza di figli minori (per ogni figlio minore) (***) punti _
g) assenza del coniuge per cause diverse dal punto f) in presenza di figli minori (per ogni figlio minore) ( ***) (3) punti _

4. Patologie gravi (*) Punteggio max _ Deve sussistere un nesso tra la patologia sofferta ed il “disagio”conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro (4)

Legenda:

(*) I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non si applicano nel caso in cui la nuova sede di lavoro comporti un allontanamento dal Comune di residenza anagrafica rispetto all’attuale sede di lavoro.
(**) Che non abbiano compiuto i 18 anni alla data di trasferimento.
(***) L’attribuzione del punteggio sostituisce i punti c) e d).
1. Al coniuge convivente è equiparato il convivente di fatto, purché tale condizione risulti dallo stato di famiglia.
2. Vanno indicate le eventuali persone a carico conviventi non ricomprese tra quelle indicate ai punti a), b), c) e d), specificando il tipo di rapporto.
3. All’assenza del coniuge è equiparata l’ipotesi di inesistenza dello stesso (nucleo familiare formato da un solo genitore).
4. Lo stato patologico del dipendente è documentato mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.


Art. 3
(Precedenze e preferenze a parità di punteggio)

1. A parità di punteggio attribuito ai sensi dell’articolo 2, costituiscono titoli di precedenza, le fattispecie che seguono secondo l’ordine di elencazione riportato:

1) lavoratore portatore di handicap nella misura individuata dall’art. 21, comma 1, della Legge 104/1992. Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell’atto di riconoscimento;
2) lavoratore che assiste parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e portatori di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge 104/1992, a condizione che la mobilità comporti un avvicinamento al luogo di assistenza. Se familiare deve essere indicato il grado di parentela.
Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell’atto di riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992.
2. A parità di punteggio e di titoli costituiscono preferenze le categorie di titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 e s.m., secondo l’ordine di elencazione riportato:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) gli invalidi ed i mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata, prioritariamente, in favore del dipendente utilizzato in posizione di “comando” ed in subordine dal più giovane di età.


Art. 4
(Disposizioni finali)

1. In relazione al personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito ai sensi degli articoli 1 e 2 le province garantiscono il trasferimento delle quote parti dei relativi Fondi contrattuali. Nei confronti di tale personale si applica la lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014.
2. La titolarità di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa/alta professionalità da parte dello stesso personale presso le province sarà mantenuta provvisoriamente e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
3. Nell’arco di tale periodo la regione verifica la compatibilità dell’incarico e la permanenza dello stesso in relazione agli assetti organizzativi regionali. Qualora l’incarico risulti compatibile con il nuovo assetto organizzativo della regione lo stesso dovrà essere riconferito sulla base dei criteri e delle modalità vigenti nel contesto regionale e tenuto conto dei valori retributivi vigenti nella stessa regione.

 Attività dell’Osservatorio regionale - approfondimenti

L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province ha trasmesso alle Province, ai fini della compilazione, con nota del Vice Presidente della Giunta regionale prot. n. 71/AC/2014, il modello per la mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse correlate, adottato dall’Osservatorio nazionale (v. art.2, comma 2, DPCM 26/9/2014; Intesa Stato-Regioni dell’11/9/2014; Accordo Stato-Regioni dell’11/9/2014).

Con nota prot.74/AC/2014 dell'11/11/2014 è stata sollecitata, dal Vice Presidente della Giunta regionale, la trasmissione, da parte delle Province, del modello compilato di mappatura delle funzioni e delle risorse delle Province. 

In data 1-2/12/2014 sono pervenuti i modelli con la mappatura delle funzioni e delle risorse dalle Province, oggetto di successive integrazioni in data 11-18/12/2014.

Con nota id.890882 del 18/12/2014, la mappatura è stata trasmessa all'Osservatorio nazionale.  

Nella seduta del 27/12/2014, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato un ordine del giorno per l'attuazione del processo di riordino.

Nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale del 10/3/2015, il Vice Presidente della Giunta regionale, con delega agli enti locali, ha risposto all'interrogazione n. 1763 e all'interrogazione n. 1904, abbinate, inerenti il riordino delle Province.

Note:

 Nelle more dell'attuazione dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 (Riforma Delrio), è intervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art.1, commi 420 e seguenti, prevede la riduzione di entrate proprie provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015 (2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017) e il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale del 50% rispetto a quella sostenuta per il personale alla data dell'8/4/2014.

Tra 2009 e 2013 il taglio complessivo delle risorse è stato per le Province del 27%, per i Comuni del 14%, per le amministrazioni centrali dello Stato del 12%, per le Regioni del 38%.

Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province.   

E’ disponibile l’applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale, di cui all'art.1, commi 423 e seguenti, legge 190/2014 e D.M. attuativo. Il Formez fornisce supporto tecnico ai fini della riorganizzazione.

Il decreto-legge n. 78 del 19/6/2015 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, la legge 124/2015 (Deleghe per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), l'Accordo quadro fra Stato e Regioni in materia di politiche attive per il lavoro ed il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 183/2014) prevedono ulteriori norme in materia di funzioni e personale delle Province.

E' stato adottato il DPCM 26/6/2015 di approvazione delle tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento, previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai fini della mobilità intercompartimentale (articolo 4, comma 3 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014). 
Con DPCM 14 settembre 2015 sono stati definiti i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale (articolo 1, comma 423 della legge 190/2014). Sullo schema di tale decreto, la Conferenza delle Regioni ha espresso il proprio parere nella seduta del 16/7/2015.
La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG dell'11/5/2015, ha approvato il Referto sul riordino delle Province relativamente agli aspetti ordinamentali ed ai riflessi finanziari.

In tema di ricollocazione di personale soprannumerario, è intervenuta la delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, del 16/6/2015, n. 19.

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un documento aggiornato sull'iter delle iniziative legislative regionali ed ha espresso, in data 2/4/2015, una posizione comune in merito all'attuazione della legge 56/2014.

 

Documentazione contabile

Tabelle con il numero dei dipendenti e il relativo costo, ripartito per funzioni, per ciascuna provincia - DatiProvince14_4_2015.zip

Riduzione della dotazione organica delle province: individuazione del valore finanziario della nuova dotazione organica delle Province in attuazione dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014

Elenco generale delle funzioni conferite con legge regionale alle Province 

Proposta della Provincia di Macerata di individuazione del contenuto delle funzioni fondamentali e non delle province

Dati aggregati personale e partecipazioni societarie

Mappatura funzioni conferite alle Province e risorse correlate

Schede riepilogative definitive del 23_1_2015.
Ricognizioni pervenute il 18_12_14
Rettifica pervenuta il 9_1_2015 dalla Provincia di Ancona (2 schede)
Schede riepilogative sintetiche pervenute il 13_1_2015
Rettifiche pervenute dalla Provincia di Ancona il 13_1_2015
Integrazione pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno il 15_1_2015
Rettifica pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno il 20_1_2015
Ricognizioni - versioni pervenute il 11-17/12/14 dalle Province di: Ancona; Ascoli Piceno; Fermo - prima integrazione - seconda integrazione, Macerata; Pesaro - Urbino.
Ricognizioni versione 1-2/12/2014 - Province di: Ancona; Ascoli Piceno; Fermo; Macerata; Pesaro-Urbino.

Dati relativi alla spesa per il personale, entrate e spese complessive delle Province

Dati finanziari tratti dai certificati allegati ai rendiconti delle Province
2011
2012
2013
2011 pdf
2012 pdf
2013 pdf
Elenchi delle società e dei trasferimenti in conto capitale da Consoc (2011 - 2013)

 

Documentazione da siti internet regionali esterni

Documentazione pubblicata da Lega Autonomie 

Circolare Ministeriale n. 32/2014 dal sito del Dipartimento Affari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Chiarimenti per l'applicazione della legge del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

Adempimenti previsti dalla legge 56/2014 (Senato.it);

Scheda ddl costituzionale: "Abolizione delle province" (1543);

Scheda sul Codice delle Autonomie locali;

Quadro dei vincoli alla spesa ed alle assunzioni negli enti locali (ARAN);

Scheda sull'ordinamento delle Province e dei Comuni;

Forme di raccordo fra Regione, Comuni e Province;

Risoluzione dell'Assemblea legislativa regionale del 10/07/2012;

Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 25/07/2012;

Documento approvato dalla I° Commissione della Conferenza delle Regioni il 12/09/2012;

Dossier sui ricorsi alla Corte Costituzionale in merito all'art.23, commi 14 e seg., d.l. 201/2011 (Federalismi);

Dossier sul riordino delle Province dal sito dell'Assemblea legislativa della Regione Marche;

Osservatorio per le riforme istituzionali;


Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Ancona

Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Ascoli Piceno

Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Fermo

Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Macerata

Elenco delle funzioni e dei procedimenti - Provincia di Pesaro - Urbino

Anci Marche

Lega autonomie Marche

Cittalia

ECFIN - Patto di stabilità

 UPI Marche

IFEL – Effetti della manovra sui Comuni

Carta Europea dell'Autonomia locale

Orientamenti interpretativi dell'ARAN sui CCNL
Indice di virtuosità dei Comuni (IFEL)
Parere Corte dei conti Sardegna 32/2015 (turn over personale province)
Parere Corte dei conti Lombardia 85/2015 (mobilità personale prov.)
Parere Corte dei conti Sicilia 119/2015 (mobilità personale province)
Parere Corte dei Conti 26/2015 (mobilità personale province e utilizzo resti di capacità assunzionali di comuni in anni precedenti);
Parere Corte Conti Puglia 201/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e convenzioni intercomunali per l'esercizio associato di funzioni);
Parere Corte Conti Puglia 2014/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e utilizzo graduatorie concorsuali 2014);
Parere Corte dei Conti n. 19/2015 (assunzioni negli enti locali nel 2015 e nel 2016);
Parere Corte dei Conti Liguria 58/2015 (assorbimento personale soprannumerario Province);
Parere Corte dei Conti Lombardia 317/2015 (Assorbimento dipendenti Province e posizioni lavorative infungibili);
Parere Corte dei Conti Lombardia 390/2015 (Mobilità per interscambio e assunzione dipendenti degli enti di area vasta);
Parere Corte dei Conti Lombardia 249/2015 (Mobilità fra Comuni e Province: disciplina e vincoli finanziari);
Parere Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 231/PAR/2015 (divieto di assunzione di agenti di P.M. mediante concorso);
DPCM tabelle di equiparazione qualifiche per mobilita'

Il quadro normativo (Lega Autonomie)

Il riordino nelle leggi delle altre Regioni (da Regioni.it)

FUNZIONI PROVINCIALI TRASFERITE ALLA REGIONE / PROCEDIMENTI 

 

 

Materia

 

Normativa di riferimento

 

 

Procedimenti 

 

 

Turismo, informazione accoglienza turistica

 

l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;

 

l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art.7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.

 

 

Accertamento dell'idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (L.R. 09/2006 art. 65; D.G.R. n. 688 del 25/06/07 );

 

Riconoscimento titoli abilitanti alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguiti presso uno Stato estero (L.R. 9/2006 art. 65, comma 5 );

 

Abilitazione alle professioni turistiche (L.R. 9/2006 art. 49; D.G.R. n. 725 del 29/06/07 );

 

Riconoscimento titoli abilitanti alle professioni turistiche, esclusa guida turistica, rilasciati da uno Stato estero (art. 47, comma 5, L.R. 9/2006 );

 

Approvazione programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche (L.R. 9/2006, art. 50, commi 1 e 2 );

 

Organizzazione corsi di aggiornamento per gli abilitati e per i preposti all’accertamento delle violazioni (L.R. 9/2006, art. 55 );

 

Rilascio tessere personali di riconoscimento ed iscrizione in elenco o cancellazione (L.R. 9/2006 art. 52 3 53; D.G.R. n. 725 del 29/06/07);

 

Classificazione dei campeggi (L.R. 09/2006 art. 13 comma 1; art. 6 e 7 D.G.R. n. 1312 del 19/11/07 );

 

Classificazione alberghi e residenze turistico alberghiere (L.R. 09/2006 art. 13 comma 1; art. 8 D.G.R. n. 479 del 14/05/07, D.G.R. n. 699 del 27/04/09, D.G.R. n. 578 del 15/03/10 );

 

Assegnazione del Marchi di Qualità alle strutture ricettive (L.R. 9/2006, art. 20, comma 3 );

 

Reclami strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta (L.R. 09/2006 art. 42 comma 2 e 3 );

 

Vigilanza e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione delle strutture ricettive (L.R. 9/2006 art. 44, comma 2 );

 

Gestione coordinata delle attività di informazione ed accoglienza turistica sul territorio regionale:

 

1. Coordinamento Centri I.A.T. regionali:

· definizione standard minimi di erogazione dei servizi all’utenza

· rideterminazione ed allineamento procedure operative di front office e di back office

· attività controllo e monitoraggio servizi erogati

· gestione personale (orari, turnazioni, ecc.);

· interfaccia Servizio Personale Regione ;

· rapporti con altri Enti pubblici e organismi privati (protocolli intesa, accordi di programma, convenzioni, ecc.;

· Verifica e riconoscimento dei Punti I.A.T. istituiti dai Comuni;

· Erogazione servizi all’utenza nei singoli IAT: attività front office.

Beni-attività culturali

l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.

Individuazione dei progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel piano regionale erogazione dei contributi (l.r. 4/2010, art. 5, comma 2).

Distretto culturale evoluto “Creattività”, Rete dei Teatri, Contenitori culturali, Centoborghi (DGR 425/2011) .

 

Trasporto pubblico locale

 

- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto

pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art.

14, comma 1; art. 15;

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative

della Regione e degli Enti locali nei settori dello

sviluppo economico ed attività produttive, del

territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla

persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed

organizzazione amministrativa): art. 58, comma1,

lettere a), b) e c) con esclusione delle strade

provinciali;

- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico

locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;

- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a

fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei

sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis,

comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22,

comma 1;

- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di

trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1

e 2.

Istituzione eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio con oneri finanziari a carico dei propri

bilanci o delle Aziende affidatarie (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. c)

 

Determinazione e corresponsione di acconti e del saldo annuale dei corrispettivi previsti dai Contratti di servizio extraurbani e urbani (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. d);

 

Rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile - immissione in linea

ed alienazioni, autorizzazione scorte, autorizzazione fuori linea (D.LGS. 285/92 artt. 82-85-87; L.R. 45/1998 art. 8, punto 2);

 

Autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio di attività di noleggio da rimessa mediante autobus (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. h);

 

Controllo della regolarità del servizio di trasporto e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. e) D.P.R. 753/80);

 

Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. e) D.P.R. 753/80);

 

Attività di vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovracomunale (L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. g) e art. 22 L.R. 22/2001 art. 12);

 

Accertamento dell’idoneità ad accertare e contestare violazioni ai titoli di viaggio a seguito di corso ed esami previa nomina di commissione d'esame (L.R. 12/09; L.R. 45/1998 art. 8, comma 2 lett. m-n);

 

Redazione dei Piani di Bacino in coerenza con la pianificazione regionale (L.R. 45/1998 art. 14);

 

Verifica di compatibilità dei Piani Urbani del Traffico (PUT) con il Piano di Bacino Provinciale (L.R. 45/1998 art. 16, comma 1);

 

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale adibiti al trasporto pubblico di persone e delle piste da sci ad essi asservite (D.P.R. 753/80 art. 3; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art. 8, comma 1; L.R. 22/2001 art. 5);

 

Concessione per la costruzione di opere in variante alla cabinovia OM 06 Caprile Monte Catria (impianto di risalita a carattere comunale di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino) e per l'esercizio (D.P.R. 753/80 art, 3; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art.

8, comma 1; L.R. 22/2001 art. 5; L.R. 20/2011 art. 30 in modifica all'art. 5 L.R. 22/2001);

 

Approvazione del regolamento di esercizio e delle disposizioni interne per il pubblico esercizio di impianti a fune a carattere sovracomunale (D.P.R. 753/80 art. 102; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art. 8, comma 1; L.R. 22/2001);

 

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti di risalita a carattere sovracomunale (impianti sciistici - D.P.R. 753/80 artt. 4 e 5; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art. 8, comma 1; L.R. 22/2001 art. 6);

Autorizzazione per l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci asservite ad impianti di risalita a carattere sovracomunale (L.R. 22/2001 art. 16);

 

Attività di vigilanza della regolarità dell'esercizio delle piste a carattere sovracomunale (L.R. 22/2001 art.20);

 

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci a carattere sovracomunale (L.R. 22/2001 art.19);

 

Concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone (ascensori e scale mobili - D.P.R. 753/80 art. 3; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art. 8, comma 1);

 

Autorizzazione per l'apertura, riapertura o prosecuzione del pubblico esercizio (ascensori e scale mobili - D.P.R. 753/80 artt. 4 e 5; L.R. 45/98 art. 5, comma 4 e art. 8, comma 1);

 

Istituzione ed aggiornamento del pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci (L.R. 22/2001 art. 22);

 

Affidamento di servizi di trasporto pubblico su gomma di linea - L.R. 45/1998 - nelle more dell'approvazione della legge di riordino del settore (L.R. 6/2013 art. 6, comma 1 – disciplina della procedura di affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico);

 

Stipula di contratti di servizio per il trasporto pubblico locale (L.R. 6/2013 art.6 comma 2);

 

Accertamento idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (Art. 105, comma 3 lett. g) D.Lgs. 112/98; art. 5 L. 264/91; art. 8, comma 2 lett. m) L.R. 45/98; Circolare n. 146/96; artt. 23-32

Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

 

Rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (Art. 105, comma 3 lett. g) D.Lgs. 112/98; art. 5 L. 264/91; art. 8, comma 2 lett. m) L.R. 45/98; Circolare n. 146/96; art. 33 Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

 

Deroga al Direttore o Responsabile di esercizio di risiedere in prossimità di impianti a fune ai quali è preposto (D.P.R. 753/80 art. 91; DM 05/06/1985 art. 14);

Protezione civile

l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.

 

Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento degli analoghi programmi regionali;

 

Attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

 

Predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l'intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale;

 

Attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi, d'intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;

 

Predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi;

 

Costituzione di centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti e del Comitato provinciale di protezione civile;

 

Difesa del suolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative

della Regione e degli Enti locali nei settori dello

sviluppo economico ed attività produttive, del

territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla

persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed

organizzazione amministrativa): art. 52;

- l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del

suolo): art.15; art.16, comma 1;

- l.r. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi

d'acqua): art.2, commi 1, 6 e 7;

- l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale): art. 5, comma

5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art.

13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies.

Riconoscimento e sanatoria di prelievi idrici esistenti (Art. 93 R.D. 1775/1933; art. 23 D.Lgs. 152/1999; art. 16, lett. i) e l) L.R. 13/1999; artt. 32-40 L.R. 5/2006);

 

Perizia di stima per determinazione importo sanzione pecuniaria per realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004 in assenza di autorizzazione paesaggistica, nell'ambito del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (Art. 6, comma 4 L.R. 34/1992; art. 167, comma 5 D.Lgs. 42/2004);

 

Autorizzazione allo scarico di acque bianche in corsi d'acqua pubblici (R.D. 523/1904; art. 16, lett. a) L.R. 13/1999);

 

Concessione all'estrazione e prelievo di materiale litoideo dai corsi d'acqua (Art. 97, lett. m) R.D. 523/1904; art. 52, lett. e) L.R. 10/1999);

 

Pareri idraulici per occupazioni aree demaniali (R.D. 523/1904; art. 16, lett. a) L.R. 13/1999);

 

Pareri per demanializzazione e/o sdemanializzazione di aree di pertinenza dei corsi d'acqua (Art. 60 R.D. 523/1904);

 

Polizia idraulica di repressione violazioni in

materia di demanio idrico (T.U. 1775/1933; R.D. 523/1904; art. 16, lett. a) L.R. 13/1999); Il provvedimento riveste carattere di denuncia alla Procura della Repubblica in caso di reato penale o di segnalazione al Comune per l'applicazione della sanzione

 

Autorizzazione per l'escavazione pozzi per ricerca di acque sotterranee (Art. 93 R.D. 1775/1933; R.D. 523/1904; art. 16, lett. i) e l) L.R. 13/1999; art. 13, comma 5 L.R. 5/2006);

 

Concessione pluriennale piccole derivazioni di acque pubbliche superficiali e sotterranee (Art. 7 T.U. 1775/1933; art. 16, lett. i) L.R. 13/1999; artt. 12 e 13 L.R. 5/2006);

 

Concessione piccole derivazioni di acque pubbliche superficiali e sotterranee - licenze annuali (Art. 56 T.U. 1775/1933; art. 16, lett. i) L.R. 13/1999);

 

Derivazioni ad uso idroelettrico (Art. 29bis L.R. 5/2006);

 

Autorizzazione idraulica per attività temporanee da svolgere nel demanio idrico e nelle pertinenze idrauliche - taglio vegetazione ripariale e raccolta legname a terra (Art. 97, lett. c) R.D. 523/1904; art. 16, lett. a) e f) L.R. 13/1999);

 

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di sbarramenti o dighe di ritenuta per invasi (laghetti collinari) non comprese nell'art. 91 co. 1 D.Lgs. 112/98 ( Artt. 13 e 15 D.P.R. 1363/1959; D.L.507/1994; art. 16, lett q-bis) L.R. 13/1999);

 

Approvazione progetti preliminari interventi di difesa del suolo e di salvaguardia idrogeologica ed idraulica (L. 183/1989; Art. 93 D.Lgs. 163/2006);

 

Esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo idrogeologico Art. 12 R.D. 3267/1923);

 

Autorizzazioni e nulla osta, nell’ambito dei procedimenti amministrativi inerenti l’amministrazione del vincolo idrogeologico ex RDL n. 3267/1923, RD n. 1126/1926 e l.r. n. 13/1999, per attività in terreni vincolati e non boscati in tutto il territorio regionale, ai sensi delle ll.rr. n. 13/1999 e 24/1998, quali i movimenti terra, sbancamenti, cave, realizzazione strutture e infrastrutture che presuppongono scavi e/o riporti, periodo e modalità di pascolamento; sradicamento di piante o ceppaie in aree non boscate; trasformazione di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione (rimessa a coltura), ecc…;

 

Imposizione lavori riparatori (attività di vigilanza) per chi esegue interventi privi dell'apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 7 r.d. 3267/23 (Artt. 24 e ss. R.D. 3267/1923; art. 16, comma 1 lett. b) L.R. 13/1999; Del. G.P. 147/2008; art. 11 L.R. 6/2005); i lavori riparatori vengono imposti dall'amministrazione provinciale la quale impone anche i termini entro i quali devono

essere svolti.

 

Attività di revisione e ridefinizione del perimetro delle aree soggette a vincolo idrogeologico (Art. 2 R.D. 3267/1923; art. 16, comma 1 lett. b) L.R. 13/1999);

 

Rilascio autorizzazione per riduzione superficie boscata e trasformazione di boschi in altra qualità di coltura (Art. 12, comma 1 L.R. 6/2005); Autorizzazione con obbligo di rimboschimento compensativo o nel caso di mancanza di terreni disponibili, di pagamento di un indennizzo;

 

Rilascio di dichiarazione di fallimento relativa a rimboschimenti di almeno venti anni realizzati con fondi pubblici per la rimessa a coltura dei terreni (Art. 13, comma 4 L.R. 6/2005); obbligo di pagamento di Euro 300 per ogni 1000 mq di superficie rimessa a coltura da versare sul capitolo previsto dalla L.R. 6/05 art. 12 co.5;

 

Rilascio autorizzazione al taglio di boschi al di fuori degli ambiti di cui all’allegato A alla L.R. 18/2008 per interventi di taglio cedui o diradamenti alto fusto per superfici inferiori a Ha 2.00 D.G.R. 2585/2001 (art. 10 L.R. 6/2005); Ai sensi del comma 4-quater dell'art. 49 D.L. 78/2010 nel testo modificato dalla legge di conversione 122/2010 "Le espressioni "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "Dichiarazione di Inizio Attività" e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";

 

Rilascio autorizzazione al taglio di boschi al di fuori degli ambiti di cui all’allegato A L.R. 18/2008 per interventi diversi da quelli di taglio cedui o diradamenti alto fusto assoggettati a DIA (Art. 2 D.G.R. 2585/2001; art. 10 L.R. 6/2005);

 

Rilascio concessioni demaniali per derivazioni dal demanio idrico (R.D. 1775/1933; L. 37/1994; art. 52, comma 1 lett. b) L.R. 10/1999; L.R.

13/1999; L.R. 5/2006);

 

Opere di pronto intervento (D.Lgs. 12/04/1948 n. 1010);

 

Pareri di compatibilità geomorfologica sugli interventi edilizi e urbanistici (art. 89 D.P.R. 380/2001);

 

Pareri di compatibilità geomorfologica sugli interventi edilizi e urbanistici di competenza del SUAP art. 89 D.P.R. 380/2001;

 

Inserimento, modifica parziale o eliminazione aree in dissesto e inondabili per variazione rischio e di pericolosità (art.19 N.A.PAI Art. 13 L.R. 22/2011);

 

Accertamento verifica di compatibilità idraulica e verifica di applicazione delle misure compensative di invarianza idraulica sugli strumenti di pianificazione generale territoriale e attuativa e loro varianti (Art. 10 L.R. 22/2011; D.G.R. 53/2014);

 

Pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) nelle procedure di VIA e VAS D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 

Predisposizione e tenuta degli atti tecnici ed amministrativi della Commissione Provinciale Espropri (T.U. 327/2001 e L.R. 2/88) che ogni anno la Commissione approva i VAM;

 

Attestazione di deposito delle denunce di costruzioni in zona sismica (D.P.R. 380/01 artt. 65 e 93-94; L.R. 33/84; L.R. 18/87; L.R. 13/1999 art- 16 lett. o) e p); Il rilascio dell'attestazione di deposito del progetto avviene previa procedura di verifica della rispondenza formale e di massima del contenuto sulla base delle prescrizioni L.R.

33/84 come modificata dalla L.R. 18/87 - L.

1086/71 e L. 64/74;

 

Attestazione di deposito delle relazioni o certificati a strutture ultimate e certificati di collaudo (D.P.R. 380/01 artt. 65 e 67; L.R. 33/84; L.R. 18/87; L.R. 13/99 art. 16 lett. o) e p); Il rilascio dell'attestazione di deposito della RSU e di Collaudo avviene previa procedura di verifica della rispondenza formale e di massima del contenuto sulla base delle prescrizioni L.R. 33/84 come modificata dalla L.R. 18/87 - L. 1086/71 e L. 64/74. Ai sensi dell'art. 3bis, comma 4 L.R. 33/1984, l'esito delle verifiche a campione viene comunicato al proprietario, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa costruttrice ed al Comune territorialmente competente entro 30 giorni dalla data del sorteggio che, ai sensi dell'art. 3bis, comma 2, viene effettuato il secondo lunedì di ogni mese.

 

Provvedimenti di repressione e violazioni alle norme sismiche (D.P.R. 380/01 artt. 69, 70 e da 96 a 100; L.R. 33/84 art. 8; L.R. 18/87; L.R. 13/99 art. 16, comma 1 lett. o) e p); Il procedimento è preordinato alla trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità giudiziaria competente, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o, nel caso di estinzione del reato di cui all'art. 100 D.P.R. 380/2001, all'assunzione del provvedimento demolitorio delle opere abusive. Non sono previsti termini trattandosi di illeciti di carattere permanente.

 

Rilascio certificazione per gli interventi di sopraelevazione (D.P.R. 380/01 art. 90; L.R. 13/99 art. 16, comma 1 lett. o) e p);

 

Rilascio certificati di Conformità (D.P.R. 380/01 art. 62; L.R. 33/84 art. 7; L.R. 13/99 art. 16, comma 1 lett. o) e p);

 

Rilascio attestato di deposito certificato di idoneità statica e progetto adeguamento per Condoni Edilizi (D.P.R. 380/01 art. 62; D.L. 269/03; L.R. 23/2004; L.R. 13/99 art. 16, comma 1 lett. o) e p); ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 , art 32 comma 25, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47,si applicano anche per il nuovo condono, ovvero per gli abusi eseguiti entro il 31 marzo 2003. - Deposito di Certificato di idoneità sismica ai sensi dell'art. 35 L.47/85 se l'opera è conforme alla normativa sismica; - Deposito di progetto di adeguamento sismico in caso contrario. - Vedi inoltre L.R. 29/10/2004 n°23;

 

Autorizzazione abitati da consolidare (D.P.R. 380/01 art. 61; L. 64/74 art.2; L.R. 13/99 art. 16, comma 1 lett. o) e p); ex art. 2 Legge 2/2/74 n.64 - in tutti i territori comunali o loro parti , nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o le Regioni per opere di consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9/7/1908 n. 455 e successive modificazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione.

 

Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti fino a 150.000 volts (L.R. 19/1988 e s.m.i.).

 

Caccia

 

- l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e

disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16,

comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1,

2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6;

art. 25, commi 2, 2 bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art.

26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28,

commi 1, 3 e 8 ; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32,

commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34

commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi

1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu);

art. 40, comma 6;

- l.r. 10/1999 : art. 44;

- l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle

funzioni amministrative in materia agro-alimentare,

forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale):

art. 7, comma 2, lettera h).

Autorizzazione costituzione e trasformazione delle Aziende faunistico-venatorie e Aziende agrituristico- venatorie

(L. 157/1992; art. 13 L.R. 7/1995);

 

Approvazione piano di abbattimento o cattura nelle Aziende faunistico venatorie (AFV) e Aziende agri-turistico venatorie (AAFV - L. 15/1992; art. 13; L.R. 7/1995; Regolamento regionale 41/95;

 

Bando per la costituzione e/o ampliamento delle AFV e AATV L. 157/92; L.R. 7/1995 art. 13; Regolamento Regionale 41/95;

 

Abilitazione all'esercizio venatorio (Art. 28, comma 1 L.R. 7/1995);

 

Liquidazione a titolo risarcitorio dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle coltivazioni agricole (Artt. 34- L.R. 7/1995);

 

Istituzione zone addestramento per allenamento e per gare cinofile (Art. 33, comma 1 L.R. 7/1995);

 

Rilascio autorizzazioni all'addestramento e

all'allenamento cani e per gare cinofile (L.R. 7/95 art. 33, commi 4 e 10);

 

Individuazione fondi sottratti alla gestione programmatica della caccia (Art. 21, comma 2 L.R. 7/1995);

 

Autorizzazione all'attuazione dei Piani Annuali di Gestione e di Prelievo del cinghiale in braccata e in selezione e del disciplinare (Artt. 27 e 27bis L.R. 7/1995; Regolamento regionale 3/12)

 

Autorizzazione caccia ai cervidi in selezione e disciplinare (L.R. 7/1995 artt. 27 e 27bis; RR 3/12);

 

Controllo della fauna selvatica - Stesura - Approvazione e attuazione piani di abbattimento selettivi della fauna selvatica (L. 157/1992; art. 25 L.R. 7/1995);

 

Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso (Art. 31, comma 5 L.R. 7/1995);

 

Stesura, approvazione e attuazione piani faunistici venatori provinciali (Artt. 3 e 6 L.R. 7/1995);

 

Autorizzazioni, nelle oasi di protezione, della cattura a scopo di studio (Art. 8, comma 6 L.R. 7/1995);

 

Istituzione ZRC e Centri Pubblici riproduzione fauna selvatica loro eventuale soppressione;

 

Controllo sui piani di gestione annuali e pluriennali (9, 10, L.R. 7/1995);

 

Autorizzazione allevamenti a scopo ornamentale, amatoriale e alimentare (art.23, L.R. 7/1995);

 

Rilascio autorizzazione per attività di tassidermia (art.24, L.R. 7/1995);

 

Attività connesse al recupero della fauna selvatica in difficoltà (art.26, L.R. 7/1995);

 

Abilitazione figure tecniche (Regolamento Reg.3/2012 art.2).

 

Pesca nelle acque interne

- l.r. 24/1998: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);

- l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della

fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque

interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9,

comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1;

art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19;

art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23,

comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27,

commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi

6 e 7.

Predisposizione piani ittici provinciali (Art. 8, comma 1 L.R. 11/2003);

 

Istituzione zone di ripopolamento a vocazione produttiva e di zone di protezione (L.R. 11/03 artt. 9 e 10);

 

Disposizione cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento (L.R. 11/03 art. 11);

 

Emanazione disposizioni e provvedimenti volti a mantenere l'equilibrio biologico del patrimonio ittico (L.R. 11/03 art. 13, comma 1 lett. a), b), c), d);

 

Individuazione tratti corsi d'acqua per impianto campi di gara permanenti (L.R. 11/03 art. 27, comma 2 lett. b);

 

Autorizzazione alla produzione di mangimi semplici, composti o complementari (L. 281/1963; art. 19, comma 9 D.Lgs. 112/1998);

 

Autorizzazione ai fini di tutela del patrimonio ittico di opere in alveo (Art. 14, comma 1 L.R. 11/2003);

 

Rilascio licenza di pesca (Art. 21, comma 3 L.R. 11/2003);

 

Rilascio autorizzazione per attività di pesca a pagamento nei laghetti di pesca (Art. 26, comma 2 L.R. 11/2003);

 

Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne (Legge regionale 11/2003 art.6);

Strutture per la risalita delle specie ittiche (Legge regionale 11/2003 Art. 15);

Derivazione di acque pubbliche (Legge regionale 11/2003 Art. 16);

 

Danni arrecati al patrimonio ittico (art. 19, Legge regionale 11/2003);

 

Classificazione delle acque (art. 20, Legge regionale 11/2003);

 

Registro dei pescatori (art. 23, Legge regionale 11/2003).

 

Formazione professionale

 

l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di

formazione professionale): art. 5, comma 1;

l.r. 2/1996 (Delega alle province delle funzioni

amministrative relative alle attività formative

cofinanziate dall’Unione Europea); art. 1.

Approvazione programma annuale delle azioni del Fondo Sociale Europeo (FSE – L.R. 16/1990 art. 8; L.R. 2/1996 art. 2;L.R. 2/2005 art. 7; POR);

 

Approvazione bandi/Avvisi per azioni formative, politiche del lavoro e delle politiche attive (L.R. 16/1990 art. 8; L.R. 2/1996 art. 2;L.R. 2/2005; POR ); In questo procedimento vengono ricompresi i bandi per azioni formative FSE - apprendistato- tirocini- assunzioni – borse lavoro- assegni di ricerca- sostegno alla creazione di impresa - voucher - azioni di conciliazione;

Approvazione graduatorie dei progetti formativi, delle politiche del lavoro e delle politiche attive (L.R. 16/1990 art. 8; L.R. 2/1996 art. 2;L.R. 2/2005; POR);

 

Concessione finanziamento dei progetti formativi, politiche del lavoro e delle politiche attive (L.R. 16/1990 art. 8; L.R. 2/1996 art. 2;L.R. 2/2005; POR);

 

Approvazione tirocini formativi e di orientamento (D.M. 142/98 L. 196/1997);

 

Controllo e registrazione attestati di qualificazione, specializzazione, idoneità ed abilitazione (L.R.16/90 artt. 11 e 13);

 

Contestazione non conformità amministrativa contabile nell'attuazione dei

progetti FSE (DGR.2110/2009; DGR 974/2008; REG CE 1828/2006 art. 21 D.D.DS.F.P. N. 182/2009);

 

Autorizzazione corsi liberi autorizzati e/o per apprendisti (L.R.16/90 art. 10);

 

Approvazione rendiconto attività formative soggette a controllo analitico (REG CE 1828/2006 art. 21 D.D.DS.F.P. N. 182/2009);

 

Approvazione rendiconti attività formative non campionate (REG CE 1828/2006, art. 21 D.D.DS.F.P. N. 182/2009).

 

Servizi sociali

 

- l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della

Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;

- l.r. 9/2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione

dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il

sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e

modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46

concernente “Promozione e coordinamento delle

politiche di intervento in favore dei giovani e degli

adolescenti): art. 12, comma 5;

Progetto Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie (D.G.R.144/2015 - D.A. 132/2004);

 

Interventi assistenziali ordinari o straordinari a favore di minori ciechi e sordi art.29 legge Finanziaria Regionale 2010 (art. 5 dl. 9/93 convertito con modifiche dalla L. 67/93);

 

Interventi assistenziali con assunzione di oneri in istituti specializzati per minori vista e udito in regime di convitto e/o semiconvitto;

 

Interventi assistenziali con assunzione di oneri a sostegno della frequenza a corsi di qualificazione professionale e/o di specializzazione a favore di ciechi e sordi superiori a 18 anni ;

 

Interventi assistenziali ordinari e straordinari a favore di minori riconosciuti da un solo genitore ;

 

Interventi assistenziali con assunzione oneri per pagamento retta a favore di minori riconosciuti da un solo genitore;

 

Interventi assistenziali con assunzione oneri per pagamento sussidi a gestanti nubili con status socio-economico disagiato ;

 

Interventi assistenziali per particolari situazioni a favore di minori riconosciuti da un solo genitore;

 

Organizzazione corsi professionali e di aggiornamento per educatori ed assistenti sociali (art.12, comma 5, L.R. 9/2003;

 

Coordinamento dei servizi di assistenza ai minori in stato di abbandono di competenza comunale (art.29, L.R. 31/2009.

 

Artigianato

 

l.r. 17/2007 (Disciplina dell’attività di acconciatore e

di estetista): art. 2, comma 2.

Rilascio attestato di acconciatore estetista a seguito di esame finale. Nomina rappresentante regionale.

 

Agricoltura

- l.r. 24/1998 (Disciplina organica delle funzioni

amministrative in materia agroalimentare, forestale,

di caccia e di pesca nel territorio regionale):articolo

7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o),

3 e 4;

- l.r. 17/2001 (Norme per la raccolta e la

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e

conservati ): art.1 ;

- l.r. 5/2013 (Norme in materia di raccolta e coltivazione

dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio

tartufigeno) art.3;

- l.r. 13/2013 (Riordino degli interventi in materia di

Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio

di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di

Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone,

Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del

Tenna e del Tronto): art. 3.

Edilizia.

Abilitazione ricerca e raccolta tartufi (L. 752/85; L.R. n. 5/2013 Art. 12); l'abilitazione è conseguita a seguito di superamento delle prove d'esame di cui all'art. 12 L.R. 5/2013. Il rilascio del tesserino di idoneità che autorizza la ricerca e la raccolta del tartufo era di competenza della Provincia limitatamente ai territori non montani (allegato A l.r. 18/2008);

 

Autorizzazione ricerca e raccolta tartufi nelle foreste demaniali (L. 752/1985; art.

14 L.R. 5/2013);

 

Attestazione di riconoscimento tartufaie controllate o coltivate (L. 752/1985; artt. 16-17 L.R. 5/2013; Delibera Giunta Regionale n. 61 del 9/02/2015); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Revoca tartufaia controllata o coltivate (L. 752/1985; art. 17 L.R. 5/2013); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Sospensione e revoca abilitazione ricerca e raccolta tartufi (L. 752/85 art. 20, comma 5; L.R. 5/2013 art. 12; Del. G.R. n. 61 del

09/02/2015); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Variazione del calendario di raccolta tartufi (L. 752/85; L.R. 5/2013 Art. 9); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Divieti temporanei di cerca e raccolta tartufi (L. 752/85; L.R. 5/2013 art. 10); Previo parere espresso dal Centro Sperimentale di tartuficoltura di S.A. in Vado, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o del centro per lo studio di micologia di Torino o degli istituti delle facoltà di scienze biologiche e naturali. competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Riconversione nel vigente titolo autorizzativo del tesserino per la raccolta funghi (L. 352/1993 e s.m.i.; D.P.R. 376/1995; L.R. 17/01 art. 16); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Autorizzazione speciale raccolta funghi a scopo scientifico (L. 352/1993 e s.m.i.; D.P.R. 376/1995; L.R. 17/01 art. 6); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Limitazioni o divieti alla raccolta dei funghi per motivi di tutela (L. 352/1993 s.m.i.; D.P.R. 376/1995; L.R. 17/2001 art. 2); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Autorizzazione al commercio funghi epigei spontanei freschi e conservati (L. 352/1993 s.m.i.; D.P.R. 376/1995; L.R. 17/2001 art. 11); competenza per i territori diversi da quelli di cui all’allegato A alla l.r. 18/2008;

 

Abilitazione raccolta funghi epigei spontanei (L. 352/1993 s.m.i.; D.P.R. 376/1995; L.R. 17/2001 art. 4, comma 1);

L'abilitazione è documentata dal possesso

di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 L.R. 17/2001 e subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5 della medesima legge. Il rilascio del tesserino è di competenza della Provincia limitatamente ai territori non ricompresi nelle Comunità Montane.

 

 

Edilizia pubblica

- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative

della Regione e degli Enti locali nei settori dello

sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,

ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla

comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione

amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;

- l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle

politiche abitative): art . 3.

Edilizia residenziale pubblica, funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia, rilevamento del fabbisogno abitativo, criteri per soddisfare i bisogni abitativi di edilizia pubblica, individuazione delle tipologie di intervento, individuazione dei Comuni ove localizzare gli interventi, concessione di contributi ai (L.R. 36/2005; L.R. 22/2006; L.R. 32/2013; DACR 55/2007; DACR 115/2014).

 

Approvazione e gestione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale con:

a) rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) introduzione di criteri diretti al soddisfacimento dei bisogni abitativi di edilizia pubblica nelle aree interne collinari e montane, al fine di favorire il riequilibrio territoriale;

c) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

d) individuazione dei comuni nei quali localizzare gli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

e) individuazione degli operatori pubblici attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

f) concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici (funzione non attiva);

g) concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli (funzione non attiva);

h) nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

Trasferimento ai Comuni i fondi necessari per l’attuazione dei programmi. Le funzioni concernono anche l’edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai Comuni ed alle Province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

 

Istruzione

l.r. 21/92 (Corsi di orientamento musicale);

 

l.r. 23/91 (Università della Terza età).

Autorizzazione all'Istituzione di Corsi di Orientamento Musicale (L.R. 21/92; D.G.R. 177/2010; art. 72 L.R. 10/1999- Competenza della Provincia abrogata ex art. 7, comma 69, L.R. 13/2015);

 

Concessione cofinanziamenti derivanti dal Leggi regionali nel settore dei Corsi di Orientamento Musicale (L.R. 21/92 art. 2; L.R. 10/1999 art. 72; D.G.R. 177/2010 - Competenza della Provincia abrogata ex art. 7, comma 69, L.R. 13/2015);

 

Concessione cofinanziamenti derivanti dal Leggi regionali nel settore dell'Università della Terza Età (L.R. 23/91 - Competenza della Provincia abrogata ex art. 7, comma 69, L.R. 13/2015).

Polizia Provinciale

Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono state riallocate presso le Province (art.1, L.R. 6/2016). Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).

Sulla base di specifici accordi, il personale espleterà attività di vigilanza sul rispetto della normativa regionale e provinciale.

Norme regionali: Legge Regionale 7/95 Art.9 (Controllo immissione selvaggina in ZRC);

Legge Reg. 7/95 art.9 (Attuazione piani di controllo della fauna in sovrannumero); art.26, L.R. 7/95 (Recupero della fauna selvatica in difficoltà);

art.36 e 37, L.R. 7/95 (Vigilanza venatoria e coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie e Ittiche);

art. 25, L.R. 7/95; Reg. reg. 3/2012 art.11 (Controllo numerico del cinghiale);

Legge regionale 11/2003 art. 30 (agenti di vigilanza).

Manutenzione strade ex ANAS

L’esercizio della funzione è stato delegato alle Province con l’art. 16, L.R. 28/2015 e per lo svolgimento della funzione trova applicazione il terzo periodo del comma 427 dell’articolo 1 della legge 190/2014.

Con DGR 305 del 31/3/2016è stato approvato lo schema di convenzione per l´affidamento alle Province delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria dellestrade ex ANAS.

Centri per l’impiego

Ai sensi del punto 11 dell’Accordo Stato Regioni dell’11/11/2014, la materia delle politiche per il lavoro e dei Centri per l’impiego è stata sottratta alla potestà legislativa Regionale, ai fini del riordino di cui alla legge 56/2014, perché la modifica della Costituzione ricondurrà la materia alla competenza Statale.

La legge 124/2015 ed il decreto legislativo 150/2015, hanno successivamente delineato un nuovo modello di gestione, incentrato su un’Agenzia Nazionale, con funzioni di programmazione, con strutture regionali decentrate, per la gestione delle altre funzioni.

L’art. 15 del decreto-legge n. 78 del 19/6/2015 convertito in legge 125/2015, prevede, nell’ambito di un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, la stipula di convenzioni fra Regioni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sbloccare il cofinanziamento statale, volto alla copertura delle spese di gestione dei Centri per l’impiego nella fase transitoria, fino al previsto riordino.

Con l'Accordo quadro fra Stato e Regioni, in materia di politiche attive per il lavoro, il Governo si è impegnato a garantire con le Regioni, per tutta la fase di transizione verso il nuovo assetto delle competenze, la continuità del funzionamento dei Centri per l’impiego, mediante reperimento delle risorse per i costi del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni, per il 2015 ed il 2016.

La Regione Marche ha aderito a tale convenzione.

Lo schema di convenzione per la gestione dei Centri per l'impiego è stato approvato con DGR 91/2016 e con DGR 306/2016.

 

L'iniziativa per la soppressione delle Province (ddl costituzionale S-1429 che sostituisce il precedente 1543-AC) è stata promossa  dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 220/2013, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni di legge per il riordino delle province, di cui all'art.23, d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, per violazione degli articoli 77; 117 comma 2 lett. p); 133  della Costituzione, considerando che i decreti-legge sono destinati a fronteggiare situazioni straordinarie di necessità ed urgenza, per cui non rappresentano strumenti utilizzabili per realizzare riforme organiche e di sistema. La proroga dei commissariamenti degli organi provinciali è stata disposta con l'art.1 comma 115, della legge 228/2012, con l'art.2, del decreto-legge 93/2013, convertito in legge 119/2013 e con l'art.1, commi 325 e 441 della legge 147/2013, facendo  salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari adottati in applicazione della legge.
L’art.23 commi 14 e seguenti del
decreto-legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, aveva introdotto varie disposizioni per l'elezione indiretta degli organi delle province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, integrate con l’art.17 del decreto-legge95/2012, convertito in legge 135/2012 ai fini della riduzione delle funzioni e dell'accorpamento delle province, fino a raggiungere le dimensioni territoriali e demografiche minime stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri. La delibera inerente gli accorpamenti del Consiglio dei Ministri era stata trasmessa ai consigli delle autonomie locali, i quali hanno deliberato entro il 2/10/2012 ipotesi di riordino e le hanno trasmesse alle regioni entro il 3/10/2012. A sua volta, le regioni hanno trasmesso al Governo proposte di riordino, di riduzioni del numero delle province e di accorpamenti entro il 23/10/2012. La normativa aveva previsto che si potesse tenere conto ai fini del riordino delle iniziative comunali per la modifica delle circoscrizioni provinciali pendenti alla data del 20 luglio 2012.  In data 1/10/2012 il CAL delle Marche aveva approvato un'ipotesi di riordino delle Province. In data 22/10/2012, l'Assemblea legislativa aveva approvato una proposta di riordino delle Province. Il Governo aveva assunto un'iniziativa legislativa con il decreto-legge 188/2012, per addivenire alle riduzioni ed agli accorpamenti fra province, il quale non è stato convertito in legge. 
Nell'ambito delle attività di ricerca del Gruppo di Lavoro Regione - Enti locali costituito con Decreto n.80/Pres del 04/04/2011, è stata elaborata una 
ricognizione delle funzioni di competenza provinciale e di altri dati organizzativi e finanziari.

L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province, costituito con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 e dell'accordo sancito in Conferenza Unificata l'11/9/2014, tra il Governo e le Regioni, ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad esse collegate sulla base dei modelli adottati dall’Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2, DPCM 26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l’11/9/2014

L'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province ha trasmesso alle Province, ai fini della compilazione, con nota del Vice Presidente della Giunta regionale prot. n. 71/AC/2014, il modello per la mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse correlate, adottato dall’Osservatorio nazionale (v. art.2, comma 2, DPCM 26/9/2014Intesa Stato-Regioni dell’11/9/2014Accordo Stato-Regioni dell’11/9/2014).

Con nota prot.74/AC/2014 dell'11/11/2014 è stata sollecitata, dal Vice Presidente della Giunta regionale, la trasmissione, da parte delle Province, del modello compilato di mappatura delle funzioni e delle risorse delle Province. 

In data 1-2/12/2014 sono pervenuti i modelli con la mappatura delle funzioni e delle risorse dalle Province, oggetto di successive integrazioni in data 11-18/12/2014.

Con nota id.890882 del 18/12/2014, la mappatura è stata trasmessa all'Osservatorio nazionale.  

Nella seduta del 27/12/2014, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato un ordine del giorno per l'attuazione del processo di riordino.

Nella seduta dell'Assemblea legislativa regionale del 10/3/2015, il Vice Presidente della Giunta regionale, con delega agli enti locali, ha risposto all'interrogazione n. 1763 e all'interrogazione n. 1904, abbinate, inerenti il riordino delle Province.

 Nelle more dell'attuazione dell'art.1, comma 91, della legge 56/2014 (Riforma Delrio), è intervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art.1, commi 420 e seguenti, prevede la riduzione di entrate proprie provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015 (2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017) e il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale del 50% rispetto a quella sostenuta per il personale alla data dell'8/4/2014.

Tra 2009 e 2013 il taglio complessivo delle risorse è stato per le Province del 27%, per i Comuni del 14%, per le amministrazioni centrali dello Stato del 12%, per le Regioni del 38%.

Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province.   

E’ disponibile l’applicativo a supporto delle procedure di mobilità del personale, di cui all'art.1, commi 423 e seguenti, legge 190/2014 D.M. attuativo. Il Formez fornisce supporto tecnico ai fini della riorganizzazione.

Il decreto-legge n. 78 del 19/6/2015 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, la legge 124/2015 (Deleghe per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), l'Accordo quadro fra Stato e Regioni in materia di politiche attive per il lavoro ed il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 183/2014) prevedono ulteriori norme in materia di funzioni e personale delle Province.

E' stato adottato il DPCM 26/6/2015 di approvazione delle tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento, previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai fini della mobilità intercompartimentale (articolo 4, comma 3 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014). 
Con DPCM 14 settembre 2015 sono stati definiti i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale (articolo 1, comma 423 dellalegge 190/2014). Sullo schema di tale decreto, la Conferenza delle Regioni ha espresso il proprio parerenella seduta del 16/7/2015.
La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG dell'11/5/2015, ha approvato il Referto sul riordino delle Province relativamente agli aspetti ordinamentali ed ai riflessi finanziari.

In tema di ricollocazione di personale soprannumerario, è intervenuta la delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, del 16/6/2015, n. 19.

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un documento aggiornato sull'iter delle iniziative legislative regionali ed ha espresso, in data 2/4/2015, una posizione comune in merito all'attuazione della legge 56/2014.

Le Province hanno quantificato la spesa del personale di ruolo alla data dell'8/4/2014, al fine di individuare il 50% di detta spesa, ai sensi dell'art.1, comma 421, della legge 190/2014, hanno rideterminato la dotazione organica ed individuato le unità lavorative da trasferire alla Regione e da ricollocare in altri enti (comma 422, legge 190/2014; art.6, comma 2, l.r. 13/2015), in attuazione dei propri piani o programmi di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (comma 423). Con DGR 485 del 29/6/2015, sono state introdotte misure di contenimento delle spese per il personale. Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correlate. Con DGR 764 del 21/9/2015, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni. Con l'art.17 della L.R. di assestamento del bilancio 2015, il termine entro cui trasferire le funzioni provinciali alla Regione è stato prorogato al 31/3/2016. L'art.16 della L.R. conferisce alle Province l'esercizio della funzione relativa alla gestione delle strade ex ANAS ed autorizza un contributo regionale di 4 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle Province. Con DGR 790 del 28/9/2015, sono stati destinati al finanziamento dei Centri per l'impiego fondi POR FSE Obiettivo 2 2007-13 per 4 milioni di euro. Con DGR 919 del 26/10/2015 sono stati assegnati alle Province 3.790.649 € per il finanziamento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Con DGR 943 del 26/10/2015 è stato richiesto un parere al Consiglio delle Autonomie locali su uno schema di delibera che prevede di assegnare 7.000.000 € alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. Con DGR 91/2016 è stato approvato lo schema di convenzione, con il Ministero del Lavoro per la gestione dei servizi per le politiche attive per il lavoro.  L'art.16 comma 4 della L.R. 28/2015 di assestamento del bilancio regionale 2015 stanzia 4 milioni di euro per le Province, al fine di finanziare l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Con DGR 452 del 28/5/2015 è stato ripartito fra le Province un contributo di 2.900.000 per la manutenzione delle strade. Con DGR 1038/2015 1194/2015 e 59/2016 sono stati conferiti 5 incarichi dirigenziali ad altrettanti dirigenti provinciali iscritti negli elenchi di dipendenti da trasferire alla Regione, di cui all'art.6, comma 2, L.R. 13/2015. Nel sito extranet http://progetti.regione.marche.it/ - cartella Regione_Province - sono stati inseriti i dati e le informazioni pervenuti dalle Province relativamente ai rapporti giuridici correlati alle funzioni da trasferire. Ai fini della visione e dell'aggiornamento dei dati, sono stati abilitati referenti regionali e provinciali.  Nella presente sezione del sito sono documentati il procedimento di riordino delle funzioni delle Province e l’attività dell’Osservatorio regionale e del Gruppo di lavoro; saranno pertanto pubblicate, non appena disponibili, ulteriori informazioni, ai fini della trasparenza amministrativa.  Documenti: Art.1, comma 440, legge stabilità 2016 (fondo statale di 100M euro per personale soprannumerario); Accordo in Conferenza Unificata in materia di Polizia provinciale (collegamento al sito Upinet); Decreto Ministro Interno 8/10/2015 Riparto fondo straordinario Province (da Finanza Locale Interno); legge 208/2015 (stanzia per funzioni di area vasta 495 Meuro per viabilità ed edilizia scolastica, 100 MEuro per strade provinciali attraverso ANAS; 470 Meuro annui dal 2017 al 2020 e 400 MEuro annui dal 2021).

Documentazione mappatura.

In relazione ai beni culturali, la legge n. 125 del 6 agosto 2015, all’articolo 16, comma 1 quater, rinvia all’adozione di un apposito piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura di proprietà delle province, da adottare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata. Il Piano dovrà prevedere il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi.

Lo stesso comma 1-quater ha inoltre previsto che con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.


Parere Corte dei conti Sardegna 32/2015 (turn over personale province)
Parere Corte dei conti Lombardia 85/2015 (mobilità personale prov.)
Parere Corte dei conti Sicilia 119/2015 (mobilità personale province)
Parere Corte dei Conti 26/2015 (mobilità personale province e utilizzo resti di capacità assunzionali di comuni in anni precedenti);
Parere Corte Conti Puglia 201/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e convenzioni intercomunali per l'esercizio associato di funzioni);
Parere Corte Conti Puglia 2014/2015 (Assorbimento Polizia provinciale e utilizzo graduatorie concorsuali 2014);
Parere Corte dei Conti n. 19/2015 (assunzioni negli enti locali nel 2015 e nel 2016);
Parere Corte dei Conti Liguria 58/2015 (assorbimento personale soprannumerario Province);
Parere Corte dei Conti Lombardia 317/2015 (Assorbimento dipendenti Province e posizioni lavorative infungibili);
Parere Corte dei Conti Lombardia 390/2015 (Mobilità per interscambio e assunzione dipendenti degli enti di area vasta);
Parere Corte dei Conti Lombardia 249/2015 (Mobilità fra Comuni e Province: disciplina e vincoli finanziari);
Parere Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 231/PAR/2015 (divieto di assunzione di agenti di P.M. mediante concorso);
DPCM tabelle di equiparazione qualifiche per mobilita'