FAQ

 

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO

Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’articolo 14 del DRP n. 616/1977, e le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola regione acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle personalità giuridiche. I riferimenti normativi sono: Titolo II, Capo I e Capo II del Libro Primo del codice civile e il DPR 361/2000.

Con il riconoscimento gli enti acquisiscono la personalità giuridica che comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli. Il patrimonio degli associati o degli amministratori, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica.

Le condizioni essenziali per ottenere il riconoscimento giuridico regionale sono:
• costituzione per atto pubblico (ovvero redatto dal notaio) comprensivo dello statuto dell'Ente (associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato);
• possesso di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo (in analogia con quanto previsto nel Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 117/ 2017, la Regione Marche ha determinato in € 15.000 il patrimonio minimo richiesto per le associazioni e in € 30.000 il patrimonio minimo richiesto per le fondazioni);
• ambito delle finalità statutarie che si esauriscono nel territorio della Regione Marche e nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

L’istanza di riconoscimento e quella per le eventuali successive modifiche statutarie o dell’atto costitutivo deve essere presentata alla Regione tramite posta elettronica certificata, posta R/R o a mano, indirizzata al Presidente della Regione. L'istanza va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, utilizzando l’apposita modulistica presente al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-PubblicaAmministrazione/Registro-Regionale-Persone-Giuridiche

Deve produrre una copia autentica del verbale dell’Assemblea (o dell’organo statutariamente a ciò delegato) redatto in forma pubblica dal notaio con il quale si conferma la costituzione dell'Ente avvenuta antecedentemente in forma privata. Il verbale deve riportare in allegato lo statuto vigente.

L'art 2 del DPR 361/00 stabilisce che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica, salvi i casi di riconoscimento per atto legislativo. Le modifiche vengono annotate nel Registro delle persone giuridiche.
Nell'ipotesi in cui l'Ente sia stato costituito con atto pubblico, ma successivamente siano state apportate delle modifiche alle norme statutarie in forma privata, si deve comunque produrre una copia autentica del verbale notarile attestante l'avvenuta deliberazione delle modificazioni statutarie.

Il procedimento di riconoscimento giuridico regionale e dell’approvazione delle eventuali modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo si conclude con l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, previo decreto dirigenziale della struttura competente, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, fatta salva la possibilità che l'autorità amministrativa ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata dando motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti.
Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, l'autorità amministrativa non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.


TENUTA E CONTENUTI DEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nel Registro devono essere indicati i seguenti dati: la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (se presente nell’atto costitutivo), la sede, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Nel Registro devono, altresì, essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.


CONTROLLI ESERCITATI DALLA REGIONE SUGLI ENTI

Tutti gli enti iscritti hanno l'obbligo in base al decreto del Dirigente Settore Segreteria, Politiche Integrate di sicurezza ed Enti locali n. 4/2022 di presentare annualmente il bilancio consuntivo, la relazione di accompagnamento e l’eventuale documentazione del revisore contabile (laddove nominato) con il relativo verbale di approvazione. Nel caso in cui l'Ente risulti inadempiente, la Regione provvederà ad inviare le necessarie sollecitazioni. Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 25 cc., attribuita alla Regione dal DPR 361/2000, l’amministrazione può assumere eventuali provvedimenti nei confronti degli Enti qualora ne ravvisi la necessità.


ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELL’ENTE

Il Legale rappresentante dell’Ente deve inoltrare alla Regione apposita istanza in bollo (salve le esenzioni di legge) volta a chiedere il provvedimento di estinzione al verificarsi di una della ipotesi previste all’art. 27 c.c. (ovvero: per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e, per le associazioni, quando tutti gli associati sono venuti a mancare).
All’istanza dovrà essere allegata copia autentica del verbale in bollo (redatto per atto pubblico) contenente la deliberazione di scioglimento o di presa d’atto del verificarsi di un fatto produttivo dell’estinzione, ai sensi del sopracitato art. 27 c.c., da parte del consiglio di amministrazione, riportante, nel caso sia disposta, la nomina di un liquidatore (o più liquidatori) con i relativi dati identificativi.

La Regione accerta, su istanza dell’Ente, di altro interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 c.c. e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore o dei liquidatori ai sensi dell’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Dopo che la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento.
In ogni caso la nomina dei liquidatori fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale, a seguito dell’attestazione dei liquidatori della chiusura della liquidazione conclude la procedura di liquidazione e ordina alla Regione la cancellazione dell’Ente dal Registro regionale delle persone giuridiche.

La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche può essere disposta:
• a seguito della estinzione della persona giuridica e della conclusione dell’iter di liquidazione innanzi al Presidente del Tribunale;
• se a seguito di modifiche statutarie relative all’ambito territoriale e/o alla materia trattata, viene meno la competenza regionale (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 361/2000);
• nel caso di fusione per incorporazione con altro soggetto, il quale di conseguenza subentra in tutti i beni e rapporti giuridici (crediti e debiti) dell’incorporato o di fusione di due Enti in nuovo Ente;
• nel caso di trasformazione in una delle società disciplinate dal Titolo V, Libro V del codice civile;
• su espressa richiesta da parte dell'Ente stesso.

Le Associazioni e le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private, sono cancellate mediante annotazione nel suddetto Registro del relativo decreto del Dirigente della struttura competente per materia.
La documentazione per la cancellazione è la seguente:
• Nei casi previsti all’art. 27 c.c.(per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e per le associazioni quando tutti gli associati sono venuti a mancare) copia del provvedimento del Tribunale che dispone la cancellazione dell’Ente dal Registro regionale delle persone giuridiche private;
• Al di fuori dei suddetti casi previsti all’art. 27 c.c., copia autentica dell’atto notarile, in bollo, salvo le esenzioni di legge, dell’atto pubblico, registrato, contenente la deliberazione di modificazioni statutarie, fusione per incorporazione, trasformazione in società, indicante il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale e la partita iva.


CERTIFICATI

Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque lo richieda. Inoltre, dietro presentazione di apposita istanza la Regione deve rilasciare gli estratti e i certificati riguardanti i dati contenuti nel Registro.

La richiesta di certificazione deve essere presentata alla Regione tramite posta elettronica certificata, posta ordinaria o a mano presentandosi presso gli uffici regionali. L'istanza va presentata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente allegando copia del documento di identità dello stesso.


 

Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti Locali

 

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