Amministrazione trasparente

CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche

Art.24 bis d.lgs. n. 33/2013 introdotto dall' articolo 2 comma 5 del d.lvo 103/2024

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d.lvo 103/2024 - Art. 2

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresì, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

3. All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.

4. Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura di cui ai commi 2 e 3 è ripetuta con cadenza triennale.

5. Per gli effetti di cui al comma 1, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«23-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.
2. L'elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.»;

b) all'allegato A le parole: «controlli sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulle attività economiche».

 

Art. 5

Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

 

 

 

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