Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
In questa sotto-sezione sono riportate le informazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, fino al 23 giugno 2016. La norma che prevedeva l’obbligo di istituire l’Albo è stata abrogata dall’art. 43, c. 2 del d.lgs. 97/2016.
Strutture che non hanno concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici :
- Segreteria Generale
- Servizio Sanità