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Fascione

Edilizia, Lavori Pubblici e Patrimonio

Fondo sostegno affitti

Il fondo nazionale di sostegno alle locazioni è stato introdotto con l’art. 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, intervenuta per disciplinare le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Le somme che annualmente sono disponibili vengono utilizzate per la concessione, da parte dei Comuni, di contributi per il pagamento dei canoni di locazione volti a ridurre l’incidenza dei canoni sul reddito familiare (valore ISEE). Una quota del fondo, non superiore al 5% delle risorse, viene riservata ai Comuni che hanno istituito Agenzie o Istituti per la locazione.

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80 ha apportato modifiche all’art. 11 della L. 431/98.

La gestione del fondo è regolamentata dalla DGR n. 1288/2009 e s.m.i..

Nell’anno 2022 sono state assegnate risorse statali alla Regione Marche, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, per l’importo di € 7.844.900,69.

Con decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed edilizia residenziale pubblica n. 71 del 21 dicembre 2022 (all.1)  i fondi statali di cui sopra sono stati concessi e liquidati ai Comuni con le modalità previste dalla DGR 1288/2009 e s.m.i.

Chi ha diritto

Le somme sono da utilizzarsi per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Secondo i criteri approvati con la DGR n. 1288/2009 e s.m.i., hanno titolo a richiedere il contributo i cittadini a basso reddito, che sono stati divisi in due fasce economiche riguardanti il nucleo familiare di appartenenza del richiedente:
Fascia A) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all’importo annuo di un assegno sociale INPS e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
Fascia B) nucleo familiare il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore all’importo annuo di due assegni sociali INPS e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

L'importo dell'assegno sociale INPS per il 2022 è pari ad Euro 6.085,43.

 

 

- Come  accedere

Secondo i criteri approvati con la DGR n. 1288/2009  e s.m.i, i Comuni indicono entro il 30 settembre apposito bando pubblico per comunicare alla cittadinanza la possibilità di presentare domanda. Ove ritenuto opportuno i Comuni, per le famiglie che includono ultrasessantacinquenni, disabili, per i nuclei familiari con un numero maggiore di cinque componenti o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, possono decidere di incrementare il contributo da assegnare fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia.

 

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 431/1998, la detrazione fiscale prevista per gli inquilini con contratto di locazione NON E' CUMULABILE con il contributo del Fondo sostegno alla locazione.

 

 

- Comunicazione fabbisogno

Secondo i criteri approvati con la DGR n. 1288/2009, i Comuni devono trasmettere alla Regione Marche su apposito modulo la richiesta di partecipazione al fondo entro il 30 novembre di ciascun anno.

 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è generato automaticamente a seguito del caricamento dei dati sul software che la  Regione ha messo a disposizione dei Comuni dal 2003 

Il modulo, timbrato e firmato, deve essere trasmesso alla Regione Marche, P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia residenziale pubblica.

PEC regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it

La medesima procedura va utilizzata per la rendicontazione finale a cui i Comuni devono provvedere entro 6 mesi dalla liquidazione dei fondi da parte della Regione.

Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, a tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

 

Da gennaio 2015 il calcolo dell'indice è effettuato in base all'articolo 5 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 e al conseguente decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Per il rilascio il cittadino può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio oppure in via telematica attraverso i servizi online dell’INPS.

L’ISEE viene calcolato dall’INPS (qualunque sia la modalità di presentazione) tenendo conto di tre parametri fondamentali: composizione del nucleo familiare, reddito e patrimonio (mobiliare e immobiliare).

Per informazioni più dettagliate visitare il sito dell’INPS:

ISSEE post-riforma 2015 

 

Normativa Statale

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (GU n. 292 del 15 dicembre 1998 - Suppl. Ordinario n. 203 )

Decreto MIT 7 giugno 1999 (GU 19 luglio 1999, n. 167)

 

Atti amministrativi regionali 

DGR 3 agosto 2009, n. 1288

DGR 9 febbraio 2010, n. 293 

DGR 27 giugno 2012, n. 943

“Allegato A” Testo coordinato DGR 1299/2009, 293/2010 e 943/2012