Edilizia, Lavori Pubblici e Patrimonio

Normativa tecnica

Protocollo ITACA

Il Protocollo Itaca, elaborato nell’ambito del processo internazionale denominato Green Building Challenge, è un sistema di valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici introdotto ed approvato nel 2004 dal Gruppo di Lavoro Interregionale in materia di Bioedilizia. Oltre alle Regioni e ad ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale-http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp) c’è la partecipazione di iiSBE-Italia (International Initiative for a Sustainable Built Environment - www.iisbeitalia.org) e dell’ ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della costruzione–Istituto Nazionale delle Ricerche- www.itc.cnr.it).

Il sistema Protocollo Itaca è caratterizzato da una serie di regole condivise a livello nazionale per la definizione di progetti con caratteristiche di bioedilizia, e si configura al tempo stesso come una federazione di protocolli di valutazione regionali nella quale si condivide uno standard comune consentendo al tempo stesso l’adattamento al contesto locale. L’ultima versione del Protocollo nazionale è del 2011 ed è composto da 34 criteri. La principale novità è la predisposizione, oltre che di un Protocollo per Edifici Residenziali, anche di un Protocollo per Uffici, in linea con la direttiva comunitaria 2010/31/CE che prevede per il 2020 consumo quasi "zero" per gli edifici pubblici.

La maggior parte delle Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) hanno aderito al Protocollo Itaca e in alcuni casi lo hanno scelto come strumento di riferimento per promuovere la sostenibilità ed erogare incentivi economici a chi costruisce in bioedilizia.

Di recente, nel corso del 2015 è stata elaborata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2015, quale “evoluzione” del Protocollo Itaca, elaborata da uno specifico tavolo tecnico attivato presso Uni e coordinato dalla Regione Marche. La PdR tenderà a sostituire Itaca diventando lo strumento di riferimento nazionale per tutte le Regioni.

 

Protocollo ITACA Marche

La Regione Marche, attraverso la L.R. n.14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile, ha adottato il sistema di certificazione volontaria denominatoITACA Marche rivolto sia agli edifici residenziali, nonché agli edifici non residenziali.

Il Protocollo Itaca Marche Sintetico, composto da n.15 criteri, è stato utilizzato nell’ambito di alcuni programmi ERP, nonché in relazione agli incentivi volumetrici introdotti dalla L.R. 22/2009 e s.m.i. (Piano Casa) “Interventi della Regione per il riavvio delle attivita’ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l`occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

Il Protocollo Itaca Marche Completo composto da n.49 criteri è il riferimento per il processo di certificazione energetico-ambientale come descritto nella DGR n. 1689 del 19/12/2011. E’ inoltre utilizzato nell’ambito degli incentivi di tipo fiscale (riduzione oneri urbanizzazione) già introdotti dalla L.R. n.14/2008 (oggi abrogata a favore della L.R. n.17/2015).

· La struttura regionale competente PF Energia cura l’aggiornamento del sistema di valutazione nonché l’elenco dei certificatori abilitati per la certificazione degli edifici.

· Presso l’ERAP-Presidio di Ancona (Piazza Salvo d'Acquisto n.40 - www.erap.an.it -

E-mail:sportello.bioedilizia@erap.an.it) è stato istituito lo Sportello Bioedilizia. La struttura si configura come luogo dell´informazione, della consulenza alla progettazione, della formazione e della sperimentazione per l'edilizia sostenibile secondo il Protocollo ITACA - Marche.

La Regione Marche, nel decennio 2003-2013, ha introdotto iltema della “sostenibilità energetico-ambientale” nei programmi per l’Housing sociale, utilizzando i criteri dei diversi “Protocolli Itaca” elaborati nel corso degli anni sia a livello nazionale che regionale. Complessivamente sono stati programmati, nel decennio,oltre 1000 alloggi sociali con “requisiti Itaca”per oltre 110 milioni di euro di contributi. Di questi il 65% sono alloggi di nuova costruzione, il restante 35% oggetto di interventi di recupero.

Certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici, introdotta a seguito della normativa nazionale di cui al                                       

 D.lgs. n.192/2005 concernente l’attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e relativi decreti attuativi (DPR 2 aprile 2009, n.59 e Decreto interministeriale 26 giugno 2009), si configura sostanzialmente come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare orientato a migliorare la trasparenza ed introdurre l’informazione riguardante le prestazioni energetiche e i “costi di conduzione” del sistema edificio-impianti.

Il Decreto Legge n.63/2013 convertito nella Legge n.90/2013, recependo la più recente Direttiva 2010/31/UE, ha introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE) in sostituzione del precedente attestato di certificazione energetica (ACE).

 Dal 1 ottobre 2015 sono entrati in vigore i 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015 che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici:

• Decreto requisiti minimi: applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

• Linee guida nuovo APE 2015: adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

• Decreto relazione tecnica di progetto: schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti e nei trasferimenti di proprietà di edifici esistenti, è rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti (certificatori) ed attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori nonché la definizione di una “classe energetica” in analogia a quanto già applicato in materia di etichettatura energetica degli elettrodomestici. 

 

 

La struttura regionale competente a gestire l’archiviazione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica (APE)

 

REGIONE MARCHE – PF ENERGIA – CERTIFICATO APE http://ape.regione.marche.it/ 


 

Edilizia agevolata e convenzionata

CONVENZIONI

Convenzione tipo per l'edilizia convenzionata (fuori   aree PEEP) allegato al Regolamento Regionale del 4 ottobre 2004, n. 6 ..... 

 

Elementi essenziali della convenzione per gli interventi di edilizia agevolata (D.G.R. del 13 luglio 2009, n. 1144) .....

  LIMITI DI REDDITO

 

€ 39.701,19 di valore ISEE (punto 3.4.2 della D.A.C.R. del 5 giugno 2007, n. 55 .....)

LIMITI DI COSTO

Limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (Nuovo regime D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 1499

 

 

Limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (Vecchio regime D.G.R. n.587/1995 )

QTE

Il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione "Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica e sociale" del 28 marzo 2007, n. 5 e pubblicato sul BURM del 12 aprile 2007, n. 35 ha approvato i nuovi modelli dei Quadri Tecnici Economici per gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata.

 

QTE Edilizia Agevolata .....

QTE Edilizia Sovvenzionata .....

PREZZIARIO REGIONALE.....     

 

 

 

Limiti di costo (Nuovo regime)

La D.G.R. del 28 dicembre 2006, n. 1499, pubblicata sul BURM del 12 gennaio 2007, n. 5, ha approvato profonde innovazioni al sistema dei limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, ai fini del finanziamento/contributo regionale, in particolare semplificandone le modalità di determinazione rispetto alla precedente normativa di cui alla DGR n. 587/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il nuovo sistema si applica (salva diversa previsione dei piani/programmi che ne hanno previsto il finanziamento):

    - per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati successivamente alla data del 12 gennaio 2007,

    - per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che beneficiano di contributo regionale concesso successivamente alla data del 12 gennaio 2007.

 

La citata D.G.R. n. 1499/2006 prevede inoltre l'aggiornamento annuale dei limiti di costo, sulla base della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

 

Per comodità, di seguito, si riporta la tabella riepilogativa dei limiti di costo (D.G.R. 1499/06) con gli aggiornamenti ISTAT a partire dal 2007.

 

 

  Nuova edificazione (C.T.N.) Recupero primario (C.T.P.) Recupero secondario (C.T.S.) Acquisto e recupero (C.T.R.) Manutenzione straordinaria (C.T.M.)
Costo base (€) al 2007 1.400,00 1.050,00 500 1.900,00 500
in vigore dal 01/08/2011 1.541,40 1.156,05 550,5 2.091,90 550,50
in vigore dal 01/06/2012 1.581,16 1.185,87 564,7 2.145,86 564,70
Circolare del 22/05/2013 n.327938 - in vigore dal 01/06/2013 1.594,18 1.195,64 569,35 2.163,53 569,35
Circolare del 16/05/2014 n.343836- in vigore dal 01/06/2014 1.591,24 1.193,43 568,30 2.159,54 568,30
Circolare del 21/05/2015 n.359084 - in vigore dal 01/06/2015 1.598,66 1.199,00 570,95 2.169,61 570,95
Circolare del 25/05/2016 n.338259 - in vigore dal 01/06/2016 1.604,68 1.203,51 573,10 2.177,78 573,10
Circolare del 07/06/2017 n.538349 - in vigore dal 01/07/2017 1.612,24 1.209,18 575,80 2.188,04 575,80
Circolare del 02/08/2018 n.890360 - in vigore dal 01/09/2018 1.616,58 1.212,44 577,35 2.193,93 577,35
Circolare del 27/05/2019 n.638031 - in vigore dal 01/06/2019 1.673,70 1255,28 597,75 2271,45 597,75
Circolare del 15/05/2020 n.491967 - in vigore dal 01/06/2020 1.673,70
 
1255,28
 
597,75
 
2271,45 597,75
 
Circolare del 15/05/2021 n.570990 - in vigore dal 01/06/2021 1.665,86 1.249,40 594,95 2.260,81 594,95
Circolare del 02/05/2022 n. 524675 in vigore dal 01/06/2022  1.802,78  1.352,09  643,85  2.446,63  643,85
Circolare del 05/05/2023 n.522096 in vigore dal 01/06/2023 1.961,82 1.471,37 700,65 2.662,47 700,65

 

 

 

Aggiornata al 02/05/2022
 

 

Edilizia agevolata e convenzionata

CONVENZIONI

Convenzione tipo per l'edilizia convenzionata (fuori   aree PEEP) allegato al Regolamento Regionale del 4 ottobre 2004, n. 6 ..... 

 

Elementi essenziali della convenzione per gli interventi di edilizia agevolata (D.G.R. del 13 luglio 2009, n. 1144) .....

  LIMITI DI REDDITO

 

€ 39.701,19 di valore ISEE (punto 3.4.2 della D.A.C.R. del 5 giugno 2007, n. 55 .....)

LIMITI DI COSTO

Limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (Nuovo regime D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 1499

 

 

Limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (Vecchio regime D.G.R. n.587/1995 )

QTE

Il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione "Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica e sociale" del 28 marzo 2007, n. 5 e pubblicato sul BURM del 12 aprile 2007, n. 35 ha approvato i nuovi modelli dei Quadri Tecnici Economici per gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata.

 

QTE Edilizia Agevolata .....

QTE Edilizia Sovvenzionata .....

PREZZIARIO REGIONALE.....     

 

 

Limiti di costo (Vecchio regime)

Prima dell'entrata in vigore della D.G.R. del 28 dicembre 2006, n. 1499 la modalità di aggiornamento dei limiti massimi di costo, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 9 della D.G.R. n. 587/1995, erano fissati dalla  D.G.R. n. 572/2002 pubblicata sul BURM  del 04 aprile 2002, n. 49.

L'indice di variazione percentuale è calcolato sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e certificata dall'ISTAT.

La nuova variazione percentuale si applica ai limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata che non ricadono nell'ambito di applicazione della DGR del 28 dicembre 2006, n. 1499 e decorre dal mese successivo alla data della comunicazione.

Per comodità, di seguito, si riportano la tabella riepilogativa delle variazioni percentuali a partire dal 1995 e la

Tabella riassuntiva dei costi

 Tabella delle variazioni percentuali dal 1995 :              Circolare del 5 dicembre 2023

Giugno 1994-Giugno 2023 +96,89 in vigore dal 01/01/2024
Giugno 1994-Giugno 2022 +95,76 in vigore dal 01/01/2023
Giugno 1994-Giugno 2021 +73,33 in vigore dal 01/01/2022
Giugno 1994-Giugno 2020 +66,06 in vigore dal 01/01/2021
Giugno 1994-Giugno 2019 +65,58 in vigore dal 01/01/2020
Giugno 1994-Giugno 2018     +64,13 in vigore dal 01/01/2019
Giugno 1994-Giugno 2017  +62,45 in vigore dal 01/01/2018
Giugno 1994- Giugno 2016  +61,84 in vigore dal 1/01/2017

Giugno 1994- Giugno 2015

+60,78 in vigore dal 1/01/2016

Giugno 1994- Giugno 2014

+60,32 in vigore dal 1/01/2015

Giugno 1994- Giugno 2013

+60,93 in vigore dal 1/02/2014

Giugno 1994- Giugno 2012

+61,18 in vigore dal 1/01/2013

Giugno 1994- Giugno 2011

+57,71 in vigore dal 1/12/2011

Giugno 1994- Giugno 2010

+52,10 in vigore dal 1/01/2011

Giugno 1994- Giugno 2009

+49,40 in vigore dal 1/04/2010

Giugno 1994- Giugno 2008

+50,13 in vigore dal 1/11/2008

Giugno 1994- Giugno 2007

+43,47 in vigore dal 1/11/2007

Giugno 1994- Giugno 2006

+37,90 in vigore dal 1/11/2006

Giugno 1994- Giugno 2005

+33,80 in vigore dal 1/11/2005

Giugno 1994- Giugno 2004

+28,90 in vigore dal 1/01/2005

Giugno 1994- Giugno 2003

+23,50 in vigore dal 1/01/2004

Giugno 1994- Giugno 2002

+20,30 in vigore dal 1/11/2002

Giugno 1994- Giugno 2001

+15,39 in vigore dal 1/11/2001

Giugno 1994- Giugno 2000

+12,29 in vigore dal 1/04/2001

Giugno 1994- Giugno 1999

+9,290 in vigore dal 1/04/2000

Giugno 1994- Giugno 1998

+7,440 in vigore dal 1/05/1999

Giugno 1994- Giugno 1997

+5,483 in vigore dal 1/01/1998

Giugno 1994- Giugno 1996

+2,909 in vigore dal 1/12/1996

Giugno 1994- Giugno 1995

+2,399 in vigore dal 1/03/1996

 

Aggiornata al 07/12/2022