Contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati
La Legge del 9 gennaio 1989, n.13 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati già esistenti per garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di contributi.
Ai sensi dell’ art.11 comma 1 della legge 13/89 gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve riguardare opere non ancora realizzate.
La modulistica relativa alla domanda di concessione del contributo è disponibile presso l'ufficio comunale competente.
I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno (art.11, comma 4 della L.13/89) trasmettono alla Regione il fabbisogno di contributo tenendo conto delle domande ammissibili pervenute entro il 1° marzo, comprese quelle degli anni precedenti che risultano totalmente o parzialmente insoddisfatte.
A tal proposito, come da informativa regionale ai comuni (trasmessa tramite PEC- protocollo n. 94446 del 24/01/2024) si allega la modulistica necessaria per la comunicazione del fabbisogno per l’anno 2024 e infine, gli allegati necessari per richiedere la liquidazione dei fondi assegnati ai Comuni.
Allegato A.pdf
Scheda C.xlxs
Scheda D.xlsx
mod.1
mod.2
La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro il 30 aprile (art.11, comma 5 della L.13/89) al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
I finanziamenti statali previsti dalla legge 13/89 sono stati assegnati alle Regioni fino all’anno 2001; dal 2002 ad oggi il fondo non è stato più ripartito tra le Regioni, ad eccezione di una esigua quota delle risorse finanziarie affluenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2004.
La Regione Marche, dall’anno 2005 all’anno 2014 ha cercato di sopperire con fondi propri, pari a complessivi euro 8.897.927,02, al soddisfacimento delle richieste di contributo per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche; tali fondi sono comunque risultati insufficienti a coprire l’intero fabbisogno regionale comunicato dai Comuni.
Dall’anno 2018 il Fondo speciale istituito dalla L. 13/1989 è stato rifinanziato e con i decreti interministeriali n. 67/2018, n. 609/2019, n. 360/2021 e n.214/2022 sono state ripartite tra le Regioni richiedenti le risorse statali.
La Regione Marche ha provveduto a:
- stabilire dei criteri di riparto delle risorse a beneficio dei comuni richiedenti e le linee guida per la gestione del Fondo statale in questione;
- Ripartire, concedere e liquidare i fondi disponibili in questione ai secondo le procedure adottate in merito.
Gli atti di adozione delle procedure e i decreti dirigenziali di riparto e concessione sono riportati nella pagina "Riepilogo procedure e concessioni ai comuni".