Marche Turismo

Strutture ricettive alberghiere

Info

Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

Tipologia delle strutture ricettive alberghiere: 
  • ALBERGHI
  • RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE
  • ALBERGHI DIFFUSI
  • RESIDENZE D’EPOCA
  • CONDHOTEL
ALBERGHI:

Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE:

Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.

ALBERGHI DIFFUSI:

Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell'albergo diffuso.

RESIDENZE D’EPOCA:

Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.

CONDHOTEL:

Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Dipendenze: Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le residenze d’epoca e i condhotel possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.

MEUBLÉ / GARNÌ:

Possono assumere la denominazione di meublé o di garnì quegli alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione.

CENTRO BENESSERE:

Possono assumere la denominazione di “centro benessere” quegli alberghi dotati di impianti e di attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico. L’albergo con la denominazione di “centro benessere” deve avere un livello di classificazione non inferiore alle tre stelle. Non rientrano in questa tipologia gli stabilimenti di cura o casi di salute in cui prevalgano i servizi di natura medica e assistenziale.

 

DISPOSIZIONI SPECIALI:

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.

OBBLIGHI:

Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono disporre di almeno sette camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitati e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti.

L’offerta dei servizi nei diversi edifici che compongono l’albergo diffuso deve invece garantire: un numero di camere o unità abitative non inferiore a sette, un’ampia e confortevole zona ricevimento situata nell’edificio principale, le sale comuni di soggiorno in numero adeguato all’ampiezza e articolazione della struttura ricettiva ed eventuale locale ristorante.

Gli alberghi diffusi devono disporre i seguenti requisiti obbligatori: servizio di ricevimento e di portineria assicurato 16/24 ore da personale addetto nell’edificio principale; di notte addetto disponibile a chiamata; due lingue straniere correttamente parlate dal personale di ricevimento; cambio di biancheria nelle camere e/o nelle unità abitative e nei bagni ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente, tutti i giorni; riscaldamento in tutti gli edifici che compongono la struttura ricettiva; servizio di colazione garantito.

Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

 

Normativa

 

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2018, n. 13
    Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonchè dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  • Legge 11 novembre 2014, n. 164
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00176)
  • D. Lgs. n. 79 del 23.05.2011
    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)
  • Legge Regionale11 luglio 2006, n. 9
    TITOLO II DEL TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
     
Atti

 

  • D.G.R. n. 1086 del 16.09.2019
    Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di esercizio dei Condhotel -L.R. n. 9/2006 art. 10 comma 5 ter
  • D.G.R. n.  425 del 02.05.2016
    L.R. n. 9/2006 Modifiche ed integrazioni alle delibere attuative della Giunta regionale Marche concernenti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta DGR n. 479/2007 - DGR n. 699/2009 - DGR n. 1312/2007 - DGR n. 89312010
  • D.G.R. n. 345 del 28.04.2015
    L.R. n. 9/2006 Modifiche e integrazioni alle delibere attuative della Giunta Regione Marche sulle funzioni delegate alle Province in materia di turismo
  • D.G.R. n. 578 del 15.03.2010
    Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 1311 del 03.08.2009
    Caratteristiche e requisiti degli alberghi diffusi - Integrazione del punto 3 della DGR n. 479/2007
  • D.G.R. n. 699 del 27.04.2009
    Integrazioni-e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 479 del 14.05.2007
    Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonchè dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Ai•ticolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della LR n.9/2006.
  • D.G.R. n. 1011 del 17.09.2007
    Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art.28, comma 1, L. R. 9/2006