Info
Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
Tipologia delle strutture ricettive alberghiere:
- ALBERGHI
- RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE
- ALBERGHI DIFFUSI
- RESIDENZE D’EPOCA
- CONDHOTEL
ALBERGHI:
Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE:
Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
ALBERGHI DIFFUSI:
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell'albergo diffuso.
RESIDENZE D’EPOCA:
Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.
CONDHOTEL:
Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
Dipendenze: Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le residenze d’epoca e i condhotel possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
MEUBLÉ / GARNÌ:
Possono assumere la denominazione di meublé o di garnì quegli alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione.
CENTRO BENESSERE:
Possono assumere la denominazione di “centro benessere” quegli alberghi dotati di impianti e di attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico. L’albergo con la denominazione di “centro benessere” deve avere un livello di classificazione non inferiore alle tre stelle. Non rientrano in questa tipologia gli stabilimenti di cura o casi di salute in cui prevalgano i servizi di natura medica e assistenziale.
DISPOSIZIONI SPECIALI:
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
OBBLIGHI:
Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono disporre di almeno sette camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitati e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti.
L’offerta dei servizi nei diversi edifici che compongono l’albergo diffuso deve invece garantire: un numero di camere o unità abitative non inferiore a sette, un’ampia e confortevole zona ricevimento situata nell’edificio principale, le sale comuni di soggiorno in numero adeguato all’ampiezza e articolazione della struttura ricettiva ed eventuale locale ristorante.
Gli alberghi diffusi devono disporre i seguenti requisiti obbligatori: servizio di ricevimento e di portineria assicurato 16/24 ore da personale addetto nell’edificio principale; di notte addetto disponibile a chiamata; due lingue straniere correttamente parlate dal personale di ricevimento; cambio di biancheria nelle camere e/o nelle unità abitative e nei bagni ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente, tutti i giorni; riscaldamento in tutti gli edifici che compongono la struttura ricettiva; servizio di colazione garantito.
Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.