Marche Turismo

Strutture ricettive all'aria aperta

INFO

Le strutture ricettive all'aria aperta si differenziano in:

VILLAGGI TURISTICI

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

CAMPEGGI

Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.

I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione. I campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della L.R. 9/2006 devono essere dotati di un’area di sosta attrezzata, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di 48 ore.

PROMISCUITA'

Villaggi turistici: Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’esercizio.

Campeggi: È consentita la presenza degli allestimenti mobili di pernottamento nel limite massimo del 70% della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi previsti nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’esercizio.

OBBLIGHI

Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.

Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Nelle strutture ricettive all’aria aperta, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse, tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge tents devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili. Gli allestimenti mobili di pernottamento possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.

Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia, anche nella medesima piazzola, i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.

Per aprire un'attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta

Per aprire un'attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui ha sede l'immobile una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella S.C.I.A. l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all’esercizio dell’attività, ossia:

  • il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;
  • l’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
  • il possesso dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;
  • la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria;
  • la sussistenza della specifica destinazione d’uso urbanistica dei locali sede dell’attività;
  • in caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere inoltre presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari;
  • ogni successiva variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune

Atti e documenti

Normativa

 

  • Legge 11 novembre 2014, n. 164
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00176)
  • D. Lgs. n. 79 del 23.05.2011
    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)
  • Legge Regionale11 luglio 2006, n. 9
    TITOLO II DEL TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
     
Atti

 

  • D.G.R. n.  425 del 02.05.2016
    L.R. n. 9/2006 Modifiche ed integrazioni alle delibere attuative della Giunta regionale Marche concernenti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta DGR n. 479/2007 - DGR n. 699/2009 - DGR n. 1312/2007 - DGR n. 89312010
  • D.G.R. n. 345 del 28.04.2015
    L.R. n. 9/2006 Modifiche e integrazioni alle delibere attuative della Giunta Regione Marche sulle funzioni delegate alle Province in materia di turismo
  • D.G.R. n. 893 del 31.05.2010
    Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1312/2007 relativa alle caratteristiche nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 808 del 18.05.2009
    Determinazione delle caratteristiche nonch  dei livelli, delle procedure e dei requisitj di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - DGR n. 1312/2007 - Proroga.
  • D.G.R. n. 1312 del 19.11.2007
    Determinazione delle caratteristiche nonchè dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta -Art. 11, comma 7 e art. 13, comma 2 de'lla L.R. 9/2006