Marche Turismo

Aree di sosta

Aree di sosta attrezzate

Sono aree di sosta quelle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalle D.G.R. n. 1158/2007 e n. 1701/2009.

La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Tali soggetti provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

La sosta è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive elevabile a settantadue ore.

Le aree di sosta nel rispetto delle disposizioni contenute dall’art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate di:

  • Pozzetto di scarico autopulente;
  • Erogatore di acqua potabile;
  • Adeguato sistema di illuminazione;
  • Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
  • Toponomastica della città.

Gli accessi e i percorsi interni alle aree di sosta devono garantire spazi adeguati per la circolazione, per la sosta e per il parcheggio di autocaravan e caravan.

L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati.

Le aree di sosta sono segnalate da apposita cartellonistica indicante che l’area è autorizzata ai sensi della normativa vigente.

I soggetti gestori devono comunicare, settimanalmente, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio regionale, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle aree di sosta, nella misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile, con l’esclusione delle spese di acquisto dell’area, fino ad un massimo di ventimila euro.

Le aree di sosta assumono la denominazione di “area di sosta di eccellenza” se in possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:

  • Ingresso e uscita controllati;
  • Adeguato numero di allacci elettrici;
  • Servizi aggiuntivi comprensivi di docce e di lavandini;
  • Vicinanza ai centri o siti di interesse turistico;
  • Arrivi non inferiori alle ottocento unità nell’arco dell’anno, comunicati con le modalità previste dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2006.
La richiesta di riconoscimento dell’area di sosta di eccellenza deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di turismo da parte del Comune interessato, entro il 30 aprile, adeguatamente documentata ai fini del possesso dei requisiti.

 

  • D.G.R. n. 1701 del 19 ottobre 2009
    Definizione dei requisiti e delle modalità di riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza Art. 35 della L.R. 9/2006 - DGR n. 1158/2007
  • D.G.R. n. 1158 del 31 ottobre 2007
    Definizione delle caratteristiche per le aree di sosta e modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari -artt. 35 e 74 -L.R. 11/7/2006,  n.9