Marche Turismo

Ancona, scalinata del Passetto e monumento ai Caduti affacciati sul mare Adriatico
Portonovo di Ancona, torre costiera e chiesa romanica di Santa Maria sul mare
Ancona, grotte dei pescatori scavate nella falesia del Passetto
Ascoli Piceno, profilo del centro storico con torri e campanili medievali
Ascoli Piceno, Piazza del Popolo con Palazzo dei Capitani e loggiato
Ascoli Piceno, Piazza Arringo con Duomo di Sant'Emidio
Loreto, Piazza del Santuario con Basilica della Santa Casa
Paesaggio collinare delle Marche con campi coltivati e casali rurali
Fermo, Cisterne Romane sotterranee di epoca imperiale
Abbazia di Fiastra, chiostro cistercense con porticato ad archi
Fermo, Piazza del Popolo con Palazzo dei Priori
Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, giardino storico all'italiana
Macerata, Arena Sferisterio in stile neoclassico
Pesaro, scultura Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro sul lungomare
Parco del Monte San Bartolo, panorama costiero tra Pesaro e Gabicce
Pesaro, Villa Caprile con giardino e fontane storiche
Fermo, chiesa di San Marco alle Paludi con affreschi interni
Urbino, cortile del Laurana nel Palazzo Ducale rinascimentale

 

 

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Accesso piattaforma Istrice-Ross1000 per gli adempimenti legislativi dichiarazione ospiti e prezzi

 

 

Possono accedere alla piattaforma tramite autenticazione i comuni, le strutture ricettive, gli appartamenti ammobiliati, le aree di sosta, gli stabilimenti balneari.

 

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Sei un gestore di una struttura ricettiva o un SUAP o il servizio turismo di un Comune delle Marche?

Consulta le FAQ per su istrice-ross1000 e sul testo unico regionale sul turismo (l.r. 9/2006)

Consulta le FAQ per il Cin e la BDSR

Presentazione Piattaforma ISTRICE-ROSS1000

FAQ utili per ROSS1000 e sul TESTO UNICO SUL TURISMO L.R. 9/2006 (ultimo aggiornamento 24/03/2026 - Validate da - Responsabile EQ Osservatorio del Turismo Regionale)

per le Faq sul CIN e la BDSR clicca qui 

1. Quali sono i requisiti per affittare un appartamento ammobiliato per uso turistico?

 Le locazioni ad uso turistico (con durata massima di giorni 365) sono regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).

 La locazione turistica è resa in unità abitative fornite di servizi igienici e di cucina autonoma o in parti di esse con pari requisiti. L'alloggio deve essere funzionale e non è consentito affittare singole camere a più persone contemporaneamente, poiché in tal caso si rientrerebbe nell'attività di affittacamere.

 La locazione turistica è una tipologia contrattuale che consente al proprietario di fornire all’utente energia elettrica, acqua, gas, connessione ad Internet, climatizzazione e/o riscaldamento, oltre alla manutenzione e riparazione di eventuali guasti agli impianti o agli arredi presenti nell'immobile. E' altresì consentito fornire la biancheria, a condizione che questo non avvenga durante la permanenza dell'ospite nella struttura.

 Nelle locazioni turistiche dunque il conduttore deve essere necessariamente informato sul fatto che l’appartamento è sprovvisto del servizio di cambio biancheria, sia da bagno che da letto e che, quindi, lo stesso è tenuto in autonomia al riassetto delle stesse sino al termine della sua permanenza.

 2. Quali sono le forme di gestione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico?

L’attività può essere svolta sia in forma non imprenditoriale che in forma imprenditoriale.

L’esercizio in forma non imprenditoriale o occasionale richiede la presentazione di una Comunicazione di Inizio Attività (CIA).

 L’esercizio in forma imprenditoriale richiede invece la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Le norme statali stabiliscono il numero di appartamenti che possono essere gestiti in forma non imprenditoriale.

 3. Voglio avviare un’attività di locazione turistica. Che cosa devo fare?

È necessario mettersi in contatto con lo sportello SUAP del Comune in cui si trova l’immobile per la presentazione dell’istanza secondo la relativa modulistica.

Il Comune trasmette la domanda alla Regione per la registrazione dei dati nella piattaforma Istrice-Ross1000, l’invio delle credenziali di accesso ed il rilascio del Codice Identificativo Regionale (CIR) al fine di consentire l’esecuzione degli altri adempimenti previsti dalla legge quali a titolo esemplificativo la registrazione ospiti e la richiesta del CIN al Ministero del Turismo tramite la piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

4. In quali casi è obbligatorio registrare un contratto all’Agenzia delle Entrate?

Per i contratti di locazione di durata superiore ai 30 giorni vi è l’obbligo di registrazione.

 5. Quali sono i periodi di sospensione previsti dalle l.r. 09/2006 per le diverse tipologie di attività?

1. Per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta di cui al titolo II Capo I della l.r. 09/2006, la sospensione è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.

2. Per le strutture ricettive extralberghiere di cui alla sezione I del Capo II della l.r. 09/2006, il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. E’ consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviata.

3. Le altre strutture di cui alla sezione III del capo II della l.r. 09/2006 (appartamenti ammobiliati per uso turistico e B&B la legge regionale non specifica quali siano i periodi massimi di sospensione. La modulistica tuttavia consente l’inserimento di tale periodo o anche della sola data di inizio della sospensione. In base alle indicazioni fornite dal Ministero, se la struttura è disponibile ad operare al di là del periodo di sospensione, allora è corretto che risulti sospesa nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Qualora invece il gestore/proprietario abbia stipulato contratti ad uso abitativo per il medesimo immobile, è richiesta la comunicazione di cessazione dell’attività al SUAP come già previsto nell’art. 32 comma 1.

4. È comunque sempre consigliabile indicare nella modulistica anche la data di fine del periodo di sospensione o, quantomeno, di aggiornare periodicamente le informazioni già inserite in caso di variazioni per permettere agli uffici preposti di verificare i corretti adempimenti degli obblighi previsti (rilevazione movimento turistico ed eventuale pagamento tassa di soggiorno).   

6. Sono un privato. Ho stipulato un contratto di locazione breve o per finalità turistiche. Come posso inserire gli ospiti nella piattaforma istrice-Ross1000?

Gli ospiti turisti vanno inseriti nella piattaforma Istrice-Ross1000 alla sezione “Check in – Registra ospite” dopo aver compilato la sezione “Check in- Gestione disponibilità”. La soglia convenzionale oltre la quale non si è più considerati turisti, ma residenti nella destinazione, è pari a un anno.

 7. È obbligatorio comunicare i dati del movimento turistico?

Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, l’art. 43 della legge regionale n. 9/2006 obbliga tutte le strutture ricettive a comunicare gli arrivi e le presenze degli ospiti alla Regione Marche entro i primi cinque giorni del mese successivo alla struttura organizzativa regionale tramite la piattaforma Istrice-Ross1000.

 Per adempiere invece alla normativa in materia di pubblica sicurezza (art. 109 del T.U.L.P.S) è obbligatorio comunicare le generalità delle persone alloggiate alla Questura entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti o, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore, le generalità vanno inviate all'arrivo stesso. Da Ross1000 è possibile generare un file che dovrà essere caricato sul portale Alloggiati Web oppure è possibile la trasmissione tramite Web Service, spiegata nel manuale d’uso della piattaforma. I campi obbligatori sono contrassegnati.

 I dati sul movimento turistico (arrivi, presenze, provenienza ospiti) trasmessi dalla Regione verso ISTAT sono soggetti al segreto statistico e pertanto non possono essere comunicati se non in forma aggregata.

 8. Non ho avuto ospiti. Che cosa devo fare?

In base ai periodi d’apertura e di chiusura comunicati al SUAP o aggiornati nella piattaforma regionale, utilizzando la sezione “Check in- Gestione disponibilità” è necessario aggiornare ogni anno il calendario, utilizzando il tasto “Rimanenti mov. 0” per i mesi di apertura (colore giallo), anche senza ospiti, e “Rimanenti chiusura” per i mesi di chiusura (colore grigio). Ogni giorno va valorizzato (no giorni in bianco).

 9. Chi non è considerato turista (ospite non turista)?

Chi soggiorna per più di un anno in una struttura. Non sono turisti gli ospiti di parenti e amici, così come coloro che soggiornano nella propria seconda casa, oppure gli ospiti di strutture in emergenza abitativa a causa di calamità naturali, rifugiati, o altre situazioni e vanno registrati sulla piattaforma istrice-ross1000 come ospiti non turisti.

10. Quanti posti letto occorre considerare per la capacità ricettiva in un'area di sosta camper?

 Gli stalli a parcheggio hanno convenzionalmente quattro posti letto (se non è noto il numero effettivo, in base a indicazioni ISTAT).

 

11. Vanno esposti i prezzi massimi in camera (come abbiamo sempre fatto in passato)? oppure non c'è obbligo di esporli in camera? vanno comunque esposti in reception oppure no?

 Ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/07/2006, n. 9 deve essere esposta in modo visibile la tabella dei prezzi praticati. Fra i luoghi maggiormente visibili può esserci sicuramente la reception. L’esposizione dei cartellini dei prezzi in camera è stata abrogata con L.R. 2 luglio 2020, n. 28.

 12. Cosa va esposto obbligatoriamente in camera?

 In base alla normativa di sicurezza nelle camere deve essere esposta la planimetria di emergenza.

 Le normative di riferimento sono le seguenti:

 Decreto Legislativo n. 81/2008;

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021;

Norma tecnica UNI ISO 23601:2024;

e si applicano alle strutture ricettive che abbiano determinate caratteristiche.

 Su come debba essere la planimetria predetta, quali contenuti nello specifico debba riportare e chi deve esporla si consiglia di rivolgersi a tecnici specializzati del settore.

 13. A chi spetta la competenza sulle questioni urbanistiche delle strutture ricettive?

I soggetti coinvolti sono i seguenti:

 

A) il Comune è l’ente competente per tutto ciò che riguarda l’urbanistica.

In particolare:

Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata - verifica la destinazione d’uso dell’immobile e controlla la conformità al Piano Regolatore / PRG/ PGT / PRG alle norme tecniche di attuazione (NTA) e  autorizza le richieste di cambio di destinazione d’uso/Ristrutturazioni/ampliamenti

Ogni struttura ricettiva deve essere urbanisticamente compatibile con lo strumento urbanistico comunale.

 B) SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive è il canale obbligatorio per avviare o modificare una struttura ricettiva riceve SCIA o istanze (apertura – variazioni periodo apertura – subingressi- cessazioni- ecc.) e coordina i pareri dei soggetti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni (Urbanistica/AST (Azienda Sanitaria Territoriale) /Vigili del Fuoco/altri enti coinvolti)

C) La Regione è competente solo per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, Residenze turistiche alberghiere (RTA) e strutture ricettive all’aria aperta e verifica i requisiti minimi obbligatori previsti dalla legge regionale 9/2006 e dalle delibere sulla classificazione.

❗ La Regione non verifica la conformità urbanistica del singolo immobile, ma definisce e classifica la qualità delle strutture ricettive secondo i requisiti minimi definiti per legge della struttura ricettiva alberghiera, dell’RTA o della struttura ricettiva all’aria aperta strutture ricettive per le quali è obbligatoria la classificazione regionale.

D) Le Aziende Sanitarie Territoriali (AST) e Vigili del Fuoco intervengono, a seguito o contestualmente alla verifica urbanistica su igiene e sanità, sicurezza, antincendio.

 

 14. Intendo fornire un servizio di ristorazione nella mia country house. Sono necessari dei requisiti?

 Sì. È necessario essere in possesso di requisiti professionali stabiliti dalla L.R. n. 22/21 (Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche) al titolo II.  L’articolo 15 della suddetta legge è conforme a quanto previsto dall’art. 71 comma 6 del D. Lgs 59/2010.

  15. Intendo gestire un affittacamere non imprenditoriale. Posso fornire la prima colazione?

 No. Questo servizio può essere offerto solo da un affittacamere gestito in forma imprenditoriale.

 16. È necessaria una formazione specifica per fornire la prima colazione in affittacamere gestiti in forma imprenditoriali?

 Il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.

 17. Quali servizi vanno offerti nelle case e appartamenti per vacanze?

 Nelle case e appartamenti per vacanze sono previsti i seguenti servizi:

 - pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

 - fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

 - fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

 - assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

 - ricevimento ospiti.

 18. Gestisco un b&b. Devo dimorare nello stesso immobile in cui esercito la mia attività?

Sì, come stabilito dal comma 7 dell’art. 34 della L.R. 9/2006, sia che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale. La legge impone l’obbligo di dimora nei locali in cui l’attività viene esercitata relativamente ai periodi di apertura della stessa oppure l’obbligo di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

Nell’attività imprenditoriale la residenza/dimora deve essere posseduta solo dal legale rappresentante.  Non è quindi sufficiente che la società abbia la sede legale o unità locale come indirizzo di ubicazione del B&B, ma che il legale rappresentante vi abbia la propria residenza.

19 – Gestisco un affittacamere non imprenditoriale. Devo dimorare nello stesso immobile in cui esercito la mia attività?

Nel caso degli affittacamere non imprenditoriali l’’interpretazione dell’espressione “normale organizzazione familiare” non è rigida come per il bed and breakfast, pertanto, sempre nel caso dell’affittacamere non imprenditoriale,  non è perentoriamente previsto, per il proprietario, “l’obbligo di dimora per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora” come stabilito dall’art. 34 comma 7 della legge regionale.

 20.Gestisco un b&b non imprenditoriale precedentemente al mese di luglio 2020. Devo ridurre la capacità ricettiva della mia struttura, se nel corso del tempo sono intervenute delle variazioni normative? Deve essere espressamente indicato nella legge?

 Sì, un b&b non imprenditoriale, a far data dall’entrata in vigore della legge regionale 02.07.2020, deve adeguare la capacità ricettiva della propria struttura in base a quanto previsto dal comma 1 quater dell'art. 34 della legge 9/2006, l’attività ricettiva non imprenditoriale deve quindi essere svolta in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

21. Posso avere la residenza negli appartamenti che concedo in locazione?

No, il proprietario non può coabitare con l'inquilino quando trasferisce l'intero possesso dell'abitazione al locatario. Il proprietario che affitta interamente ad altri un immobile deve dimostrare di avere la disponibilità di un altro immobile dove risiedere e dove dimorare abitualmente.

 22. L’abbassamento della soglia da quattro a due appartamenti ammobiliati gestiti in forma non imprenditoriale ha reso più frequenti situazioni problematiche, specialmente quando gli immobili sono detenuti in comproprietà. Come si contano gli immobili in comproprietà? Un comproprietario deve conteggiare l’immobile in comunione, indipendentemente dalla quota posseduta?

La risposta è affermativa. La comproprietà concorre al computo degli immobili. Chi deve esercitare un’attività in forma imprenditoriale deve rivolgersi ad un commercialista per gestire le problematiche di natura fiscale.

 23. A chi si applica la tassa di soggiorno?

La tassa di soggiorno è un tributo locale applicato da alcuni Comuni alle persone che alloggiano negli alberghi, bed and breakfast, case vacanze, affitti brevi e altre strutture dedicate all’ospitalità turistica. Questa tassa è regolamentata a livello locale e può variare da comune a comune in base alle specifiche disposizioni. Per le relative informazioni è dunque sempre necessario rivolgersi al Comune di competenza ossia a quello ove è ubicata la struttura.

 24. Intendo realizzare un'area sosta camper su un terreno privato. Valgono le indicazioni dell'articolo 35 della L.R.9/2006?

No, l'articolo citato si riferisce alle sole aree di sosta realizzate su suolo pubblico.

In particolare, la legge regionale 9/2006 stabilisce al comma 2 che la realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Le aree di sosta così come definite dall’art. 35, possono essere gestite direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

Non possono essere realizzate aree di sosta da privati che, dispongono di altre tipologie di strutture ricettive allo scopo istituite nella legge regionale (Campeggio o agriturismo)

 25. Possiedo un'abitazione distribuita su due piani. Posso avviare un'attività di locazione dell'appartamento ubicato al secondo piano?

Se il secondo piano è catastalmente separato dal primo e dispone quindi di un proprio foglio, particella, subalterno sì, altrimenti no poiché in tal caso, si tratterebbe di porzione del medesimo immobile.

 28. Gestisco, in forma imprenditoriale, un B&B ed un affittacamere. È richiesta la mia residenza?

In base a quanto disposto dall’art.34 della L.R. 9/2006 al comma 7, la residenza deve essere mantenuta dove è ubicato il B&B, in quanto la norma prevede l'obbligo di dimora e/o residenza nei locali in cui l'attività viene svolta mentre per l’attività di affittacamere in forma imprenditoriale non è prevista analoga prescrizione.

 29. Quanti affittacamere in forma imprenditoriale posso gestire?

La legge regionale n.9/2006 stabilisce che debba essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune di competenza in cui si intende svolgere l’attività. Non stabilisce quindi il numero degli affittacamere che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, ma indica la capacità ricettiva ammessa: non più di sei camere, e dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti di uno stesso immobile.

30. Quali sono le dimensioni previste per gli affittacamere non imprenditoriali? Sono diverse da quelle degli affittacamere imprenditoriali?

No non c’è differenza tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale; in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1011/2007, che definisce al punto 7.1 i requisiti tecnici degli affittacamere, le dimensioni previste sono le seguenti: 8 mq. per le camere ad un letto, 12 mq. per le camere a due letti, cui devono essere aggiunti almeno altri 5 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato.

 31. Qual è la differenza tra appartamenti ammobiliati per uso turistico in forma imprenditoriale e case e appartamenti per vacanze?

Per entrambe le tipologie si devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale, specificati nel caso degli appartamenti ammobiliati per uso turistico nella DGR 971/09 e nel caso delle case e appartamenti per vacanze nella DGR n. 1011 del 17 settembre 2007, come modificata dalla DGR 310 del 10/03/2008. La differenza consiste nei servizi previsti per l’uno e per l’altro.

 32. C’è un limite al numero degli appartamenti ammobiliati per uso turistico che posso gestire in forma imprenditoriale?

No. Si tratta di una gestione imprenditoriale e non sono previsti limiti.

 33. C’è un limite al numero delle case e appartamenti per vacanza che posso gestire?

No, la gestione è imprenditoriale e non sono previsti limiti.

 34. Dove posso realizzare un appartamento ammobiliato per uso turistico?

Solamente nei locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico- sanitari, come disposto dalla DGR 971 del 08/06/2009. Quindi solo negli immobili catastalmente inquadrati come immobili ad uso abitativo in categoria A (da A1 A A11 eccetto A10, riservato a uffici e studi privati).

 35. Dove posso avviare l’attività di affittacamere?

Un affittacamere, in base alla DGR n. 1011 del 17 settembre 2007, può essere avviato nei locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico- sanitari. Quindi solo in un locale di un immobile ad uso abitativo catastalmente inquadrato in categoria A (da A1 A A11 eccetto A10). Eventuali variazioni delle destinazioni d’uso vanno autorizzate dal Comune, Servizio Urbanistica.

 36. Gestisco contemporaneamente due B&B in forma imprenditoriale. Dove devo risiedere?

Il comma 1 ter dell'art. 34 della L.R.9/2006 indica che possono essere gestiti in forma imprenditoriale non più di due esercizi di B&B nel medesimo edificio quindi si può stabilire la residenza in uno dei due appartamenti indifferentemente visto che comunque devono trovarsi nello stesso stabile.

 37. Quando bisogna registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate?

La registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate scatta obbligatoriamente se la durata supera i 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso conduttore (o locatario, ospite).

A differenza delle locazioni brevi, che non richiedono registrazione se non superano i 30 giorni complessivi annui con lo stesso inquilino, i contratti turistici superiori a 30 giorni devono sempre essere obbligatoriamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla firma.

La regola quindi è che se il soggiorno dura più di trenta giorni, anche frazionati nell'arco dell'anno, ma con lo stesso conduttore, deve essere registrato il contratto.

 38. Quando si può usare il modello del subentro?

Quando ad una società con una partita IVA subentra un’altra società con un’altra partita IVA.

Il subingresso (o subentro) in una attività consiste nel trasferimento di gestione o titolarità di una azienda da un soggetto cd. "cedente" ad un altro cd. "cessionario".

Dunque l’attività rimane la stessa. Ciò che varia è il soggetto che la gestisce che, ovviamente, deve avere tutti i requisiti soggettivi già in capo al cedente per poter subentrare.

Il subingresso per atto tra vivi può avvenire nelle forme di cui all'art. 2556 cod. civ. tramite: contratto di compravendita, donazione, usufrutto, comodato o affitto d'azienda redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il subentro a causa di morte avviene per successione ereditaria.

Il subentro in un’attività produttiva già in essere (tra quelle soggette a procedure SUAP) è subordinato pertanto a:

  • idoneo titolo di acquisizione dell’attività produttiva (contratto di compravendita, per affitto, per eredità, a titolo di comodato, di donazione, ecc.…)
  • possesso dei requisiti morali
  • possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per la specifica attività

La casistica di "subingresso" comprende anche le ipotesi di ritorno della titolarità dell'azienda in capo al proprietario dell'autorizzazione concessa in affitto per un determinato periodo, al termine del quale il proprietario intende tornare a gestire la propria attività (re-intestazione).

 39. Quando si può utilizzare il modulo di comunicazione variazioni?

Quando le modifiche interessano la società che già opera a seguito della variazione della denominazione, ragione sociale, sede legale, domicilio digitale, legale rappresentante.

 40. Vorrei realizzare una piscina nella mia struttura. Qual è l’iter da seguire?

La DGR 1431 del 14/10/2013 prevede che i gestori debbano presentare al SUAP del Comune competente la Domanda di Autorizzazione per l'esercizio di piscine a uso natatorio di categoria A (piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica) o B (piscine destinate solo agli alloggiati di strutture ricettive).

I SUAP rilasciano poi l’autorizzazione previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta dell’ASUR competente per territorio.

(ultimo aggiornamento 24/03/2026 - Validate da - Responsabile EQ Osservatorio del Turismo Regionale)

per le FAQ su istrice-ross1000 e la normativa regionale clicca qui

  1. Chi deve richiedere il CIN? I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali, i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

 

  1. Come si può ottenere il CIN? Per ottenere il CIN è necessario aver ottemperato agli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività (ad esempio, obbligo di presentazione della SCIA o della CIA) e successivamente accedere alla piattaforma BDSR (Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive) tramite il link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ con SPID o CIE del titolare o del delegato scegliendo il pulsante “OTTIENI CIN”. Una volta visualizzata la struttura o l’elenco delle strutture associate al codice fiscale, cliccando su "DETTAGLIO SCHEDA/OTTIENI CIN", si potrà accedere ai dati della struttura, compilare eventuali dati mancanti (ad esempio i dati catastali) ed ottenere così il CIN cliccando sul pulsante “Ottieni CIN”. Se i dati sono stati tutti correttamente inseriti comparirà il messaggio “Struttura inserita correttamente”. In poco tempo verrà inviata al dichiarante una mail di notifica dell’avvenuta creazione del CIN (N.B.: la mail non contiene il PDF del certificato CIN). Sarà necessario accedere nuovamente alla BDSR nella sezione "OTTIENI CIN" per scaricare il PDF di riepilogo della creazione del CIN con il numero di protocollo del Ministero del Turismo, tramite il pulsante “Scarica pdf protocollato”.

 

  1. Entro quando devo richiedere il CIN? Se hai ottenuto il CIR nei tempi previsti dalla normativa regionale, hai 30 giorni dalla data di attribuzione del CIR. Se invece non ti è stato attribuito il codice nei termini previsti, puoi richiedere il CIN entro 10 giorni dalla scadenza del procedimento regionale. Trascorsi tali termini, si applicano le sanzioni previste.

 

  1. Sei un Delegato? Innanzitutto accertati di essere correttamente registrato come Delegato nella piattaforma regionale ROSS1000. Solo così sarai censito tra i Delegati della struttura e il sistema BDSR ti richiederà di caricare in BDSR un documento di delega firmato dal titolare e la copia della carta d’identità del titolare e potrai accedere in BDSR con SPID o CIE per conto del tuo delegante.

 

  1. Sei un cittadino straniero non in possesso di SPID? Richiedi le Credenziali – Utenti Stranieri in BDSR e segui passo le istruzioni che ti verranno fornite in piattaforma BDSR. Le stesse sono pubblicate nel Manuale Operatore Privato – Richiesta CIN nella sezione dedicata.

 

  1. Sei entrato in BDSR ma la struttura ricettiva non risulta in elenco? Se sei già in possesso del codice CIR (Codice Identificativo Regionale), potrai inviare una segnalazione cliccando sul pulsante “Segnalazione struttura mancante” che si trova in fondo alla pagina “Le mie strutture”. 

 

  1. Sei entrato in BDSR e nel Dettaglio Scheda della tua struttura sono presenti dati errati o non aggiornati? Potrai inviare una segnalazione tramite l’apposito form Segnala dato errato che ti consentirà di caricare gli aggiornamenti relativi ai dati modificabili. La segnalazione di dati errati non modifica il CIN ed è possibile ottenere il PDF aggiornato della struttura modificata premendo il tasto “Richiedi pdf struttura aggiornato” e in seguito “Scarica pdf aggiornato”. 

 

  1. Quali sono i link utili per la BDSR e per il CIN? Sulla homepage della BDSR https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ è disponibile il Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) con le istruzioni per accedere alla BDSR ed ottenere il CIN e nella sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ) https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ sono disponibili indicazioni, termini e modalità di ottenimento del CIN.

 

Per i comuni è  stato aperto l'accesso dedicato alla piattaforma ISTRICE-ROSS1000.

 

Per richiedere le credenziali a istrice-ross1000:

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14233

Per il manuale ISTRICE-ROSS1000 per comuni:

/portals/0/Turismo Sport Tempo Libero/Turismo/Osservatorio/Marche_MANUALE_SUAP-COMUNALE.pdf

in data 26/03/2026 è stata aggiornata anche l'informativa che prevede la responsabilità anche dei comuni come Titolare esterno del trattamento.

Scarica la nuova informativa

 

Incontri tecnici verbali:

verbale incontro del 26/03/2026

Come accedere alla piattaforma regionale

 

Accedere con SPID/CIE/CNS entrando su Cohesion oppure con le credenziali già fornite a istrice ROSS1000 della Regione Marche all’indirizzo:

 

 https://istrice-ross1000.turismo.marche.it/

 

Ross1000 permette di evadere gli obblighi relativi alle rilevazioni statistiche in ambito turistico e, contemporaneamente, può essere utilizzato come microgestionale gratuito per la sua attività ricettiva; tramite la piattaforma è inoltre possibile effettuare la comunicazione dei dati al portale AlloggiatiWeb per le finalità di pubblica sicurezza.

 

 

Rilevazioni statistiche Ai fini dell’indagine sul “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” (che raccoglie informazioni, per ciascun mese dell’anno, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia), in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo e del Regolamento di esecuzione della Commissione n.1051/2011, così come modificati dal Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, e come previsto dal Programma statistico nazionale 2023-2025, aggiornamento 2024-2025 (codice IST-00139), approvato con DPR 6 novembre 2025, l’Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322 /1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, in qualità di organi intermedi di rilevazione.

Informazioni sulla rilevazione sono consultabili sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/movimento-dei-clienti-negli-esercizi-ricettivi/

 

Per quanto riguarda le rilevazioni statistiche della Regione Marche, si ricorda che la legge regionale 9/2006 all’art. 43 https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1512 sancisce che i gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti privati ad uso turistico, comunicano gli arrivi e le presenze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese successivo, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo mediante l’applicativo regionale Istrice-Ross1000 e che all’art. art. 45 comma 2 lettera b) della medesima legge dispone sanzioni amministrative in caso di mancata comunicazione degli ospiti da parte della struttura stessa.

 

Di seguito alcune brevi indicazioni sulla PROCEDURA PER INSERIMENTO OSPITI SUL PORTALE ISTRICE-ROSS1000 https://istrice-ross1000.turismo.marche.it/ :

 

  1. CHECK-IN/GESTIONE DISPONIBILITA’ – per ogni mese va dichiarato se la struttura è aperta o chiusa – si clicca sul primo giorno del mese, si apre una finestra che va compilato seguendo attentamente quello che viene indicato 
  1. INSERIMENTO OSPITI, nel momento in cui arrivano gli ospiti, può avvenire:
  • MANUALMENTE consultare Marche_MANUALE_CARICAMENTO MANUALE.pdf , presente nella Home di Istrice-Ross1000 nella pagina MANUALI
  • IMPORTANDO IL FILE GESTIONALE consultare Marche_MANUALE_IMPORTA FILE GESTIONALE.pdf, presente nella Home di Istrice-Ross1000 nella pagina MANUALI
  • Si consiglia di procedere almeno ogni anno (forse utile una volta al mese alla trasmissione del mese successivo) ad anonimizzare i dati personali inseriti degli ospiti onde evitare eventuali violazioni della privacy degli ospiti registrati accedendo a storico ospiti, selezionare gli ospiti e premere il tasto anonimizza. Questo evita al gestore le responsabilità sulla tutela dei dati personali previste dalla normativa vigente in materia (consultare il manuale pag. 23)

 

 

E’ possibile provvedere all’invio dei DATI IN QUESTURA, nei tempi previsti indicati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art.109), tramite la piattaforma Istrice-Ross1000 seguendo la procedura indicata nel “Marche_MANUALE_CARICAMENTO MANUALE” al paragrafo GENERA FILE QUESTURA.

 

 

CIR In Ross1000, alla voce "Anagrafica/Gestione strutture", è inoltre pubblicato il CIR (Codice Identificativo Regionale) associato alla sua struttura che dovrà utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 43 ter L.R. 9/2006.

 

CIN Il Codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) deve essere ottenuto accedendo con SPID o CIE alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Per ottenere il CIN è necessario accedere con SPID o CIE su BDSR (i cittadini stranieri possono richiedere le credenziali). Verificare la struttura o l’elenco delle strutture associate al codice fiscale del gestore/delegato e procedere con la richiesta del CIN compilando i campi richiesti, quindi inoltrare la richiesta. È possibile procedere con Segnalazione struttura mancante se la struttura non risulta in elenco oppure con Segnalazione dati errati se sono presenti dati errati o non aggiornati.

Sulla homepage della BDSR https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ è disponibile il Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) con le istruzioni per accedere alla BDSR ed ottenere il CIN e nella sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ) https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ sono disponibili indicazioni, termini e modalità di ottenimento del CIN.

 

Deleghe Il gestore della struttura, accedendo alla sezione “Gestione deleghe” può creare degli utenti delegati all’accesso ROSS 1000 che avranno un proprio profilo e che potranno operare solo nel lasso temporale stabilito dal gestore, seguendo la procedura indicata nel “Marche_MANUALE_CARICAMENTO MANUALE” al paragrafo GESTIONE DELEGHE.

 

Privacy  Ai sensi della l.r. 9/2006 i dati della struttura (Denominazione, indirizzo, categoria, città, servizi dichiarati, certificazioni e i dati relativi al telefono, mail, sito web inseriti nella sezione Dati Catastali e Dati Istat) vengono pubblicati sui portali turistici della Regione Marche, degli enti locali dei soggetti pubblico/privati che si occupano di turismo, del Ministero del Turismo e messi a disposizione in formato open-data -ivi compresa la eventuale pubblicazione degli stessi sui loro siti- (ad esclusione degli appartamenti ammobiliati che al momento non vengono pubblicati sui portali di promozione). Qualora si desideri revocare tale consenso, è necessario accedere alla scheda Privacy nel menù Anagrafica → Gestione Strutture e deselezionare l’apposita opzione entro il mese di MARZO 2026. In questo modo, la pubblicazione verrà disattivata e nella scheda di ROSS 1000 verranno registrati lo username e la data di modifica del consenso. Se tali opzioni saranno attivate, i dati della struttura saranno pubblicati nel portale www.letsmarche.it, nei portali dei comuni collegati al sistema istrice-ross1000 e distribuiti negli uffici turistici del territorio.

 

Al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Turismo/Osservatorio-del-turismo/Accesso-piattaforma-Istrice-Ross1000#Note-utili-per-ROSS1000 sono disponibili le domande frequenti sull'utilizzo della piattaforma e sulla normativa di riferimento.

Rilevazione permanente NUOVE/ variazioni/ CANCELLAZIONI aree di sosta

Compilare il modulo al link

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14321

la legge regionale 9/2006 stabilisce al comma 2 che la realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Le aree di sosta così come definite dall’art. 35, possono essere gestite direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

Non possono essere realizzate aree di sosta da privati che, dispongono di altre tipologie di strutture ricettive allo scopo istituite nella legge regionale (Campeggio o agriturismo)