FAQ utili per ROSS1000 e sul TESTO UNICO SUL TURISMO L.R. 9/2006 (ultimo aggiornamento 24/03/2026 - Validate da - Responsabile EQ Osservatorio del Turismo Regionale)
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Faq generali a più tipologie
1)In quali casi è obbligatorio registrare un contratto all’Agenzia delle Entrate?
Per i contratti di locazione di durata superiore ai 30 giorni vi è l’obbligo di registrazione.
2) Quali sono i periodi di sospensione previsti dalle l.r. 09/2006 per le diverse tipologie di attività?
1. Per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta di cui al titolo II Capo I della l.r. 09/2006, la sospensione è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
2. Per le strutture ricettive extralberghiere di cui alla sezione I del Capo II della l.r. 09/2006, il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. E’ consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviata.
3. Le altre strutture di cui alla sezione III del capo II della l.r. 09/2006 (appartamenti ammobiliati per uso turistico e B&B la legge regionale non specifica quali siano i periodi massimi di sospensione. La modulistica tuttavia consente l’inserimento di tale periodo o anche della sola data di inizio della sospensione. In base alle indicazioni fornite dal Ministero, se la struttura è disponibile ad operare al di là del periodo di sospensione, allora è corretto che risulti sospesa nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Qualora invece il gestore/proprietario abbia stipulato contratti ad uso abitativo per il medesimo immobile, è richiesta la comunicazione di cessazione dell’attività al SUAP come già previsto nell’art. 32 comma 1.
4. È comunque sempre consigliabile indicare nella modulistica anche la data di fine del periodo di sospensione o, quantomeno, di aggiornare periodicamente le informazioni già inserite in caso di variazioni per permettere agli uffici preposti di verificare i corretti adempimenti degli obblighi previsti (rilevazione movimento turistico ed eventuale pagamento tassa di soggiorno).
3) È obbligatorio comunicare i dati del movimento turistico?
Si evidenzia che i dati degli ospiti vanno comunicati sia alla Regione sia alla Questura, al fine del rispetto della normativa vigente. Tale comunicazione permette di essere in regola anche in sede di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ( Forze dell’Ordine, Corte dei Conti, ecc)
Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, l’art. 43 della legge regionale n. 9/2006 obbliga tutte le strutture ricettive a comunicare gli arrivi e le presenze degli ospiti alla Regione Marche entro i primi cinque giorni del mese successivo alla struttura organizzativa regionale tramite la piattaforma Istrice-Ross1000.
Per adempiere invece alla normativa in materia di pubblica sicurezza (art. 109 del T.U.L.P.S) è obbligatorio comunicare le generalità delle persone alloggiate alla Questura entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti o, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore, le generalità vanno inviate all'arrivo stesso. Da Ross1000 è possibile generare un file che dovrà essere caricato sul portale Alloggiati Web oppure è possibile la trasmissione tramite Web Service, spiegata nel manuale d’uso della piattaforma. I campi obbligatori sono contrassegnati.
I dati sul movimento turistico (arrivi, presenze, provenienza ospiti) trasmessi dalla Regione all' ISTAT sono soggetti al segreto statistico e pertanto non possono essere comunicati se non in forma aggregata.
4)Quale norma regola il diritto di accesso ai dati statistici da parte dei Consigliari regionali?
Il diritto di accesso da parte dei Consiglieri è regolamentato dallo Statuto della Regione Marche lo disciplina nell'articolo 16 comma 4 in conformità di quanto comunque sancito dall'articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali e confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le pronunce più recenti Consiglio di Stato, Sezione III, 13 gennaio 2025, n.171).
5) Come posso scegliere la denominazione della struttura che gestisco?
La denominazione è una dicitura di fantasia che non deve contenere indicazioni fuorvianti rispetto al tipo di attività effettivamente svolta. La denominazione deve inoltre tener conto delle indicazioni proprie delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal Testo Unico del Turismo ( L.R.09/2006).
Il riferimento normativo è l'articolo 2598 comma 1 del Codice Civile
(Atti di concorrenza sleale).
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l' attività di un concorrente”.
6) Quale indirizzo PEC va utilizzato per inviare delle comunicazioni ad una struttura?
Come criterio generale se la comunicazione è inerente alla procedura delegata al commercialista/agenzia/ procuratore si usa il domicilio digitale del delegato ma se si tratta di comunicazioni extra che non riguardano la gestione della pratica per la quale è stata rilasciata la delega allora è corretto utilizzare l'indirizzo del diretto destinatario della comunicazione.
7)Non ho avuto ospiti. Che cosa devo fare?
In base ai periodi d’apertura e di chiusura comunicati al SUAP o aggiornati nella piattaforma regionale, utilizzando la sezione “Check in- Gestione disponibilità” è necessario aggiornare ogni anno il calendario, utilizzando il tasto “Rimanenti mov. 0” per i mesi di apertura (colore giallo), anche senza ospiti, e “Rimanenti chiusura” per i mesi di chiusura (colore grigio). Ogni giorno va valorizzato (no giorni in bianco).
8) Chi non è considerato turista (ospite non turista)?
Chi soggiorna per più di un anno in una struttura. Non sono turisti gli ospiti di parenti e amici, così come coloro che soggiornano nella propria seconda casa, oppure gli ospiti di strutture in emergenza abitativa a causa di calamità naturali, rifugiati, o altre situazioni e vanno registrati sulla piattaforma istrice-ross1000 come ospiti non turisti.
9) Vanno esposti i prezzi massimi in camera (come abbiamo sempre fatto in passato)? oppure non c'è obbligo di esporli in camera? Vanno comunque esposti in reception oppure no?
Ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/07/2006, n. 9 deve essere esposta in modo visibile la tabella dei prezzi massimi praticati. Fra i luoghi maggiormente visibili può esserci sicuramente la reception. L’esposizione dei cartellini dei prezzi in camera è stata abrogata con L.R. 2 luglio 2020, n. 28.
10) Cosa va esposto obbligatoriamente in camera?
In base alla normativa di sicurezza nelle camere deve essere esposta la planimetria di emergenza.
Le normative di riferimento sono le seguenti:
Decreto Legislativo n. 81/2008;
Decreto Ministeriale 2 settembre 2021;
Norma tecnica UNI ISO 23601:2024;
e si applicano alle strutture ricettive che abbiano determinate caratteristiche.
Su come debba essere la planimetria predetta, quali contenuti nello specifico debba riportare e chi deve esporla si consiglia di rivolgersi a tecnici specializzati del settore.
11) A chi spetta la competenza sulle questioni urbanistiche delle strutture ricettive?
I soggetti coinvolti sono i seguenti:
A) il Comune è l’ente competente per tutto ciò che riguarda l’urbanistica.
In particolare:
Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata - verifica la destinazione d’uso dell’immobile e controlla la conformità al Piano Regolatore / PRG/ PGT / PRG alle norme tecniche di attuazione (NTA) e autorizza le richieste di cambio di destinazione d’uso/Ristrutturazioni/ampliamenti
Ogni struttura ricettiva deve essere urbanisticamente compatibile con lo strumento urbanistico comunale.
B) SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive è il canale obbligatorio per avviare o modificare una struttura ricettiva riceve SCIA o istanze (apertura – variazioni periodo apertura – subingressi- cessazioni- ecc.) e coordina i pareri dei soggetti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni (Urbanistica/AST (Azienda Sanitaria Territoriale) /Vigili del Fuoco/altri enti coinvolti)
C) La Regione è competente solo per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, Residenze turistiche alberghiere (RTA) e strutture ricettive all’aria aperta e verifica i requisiti minimi obbligatori previsti dalla legge regionale 9/2006 e dalle delibere sulla classificazione.
❗ La Regione non verifica la conformità urbanistica del singolo immobile, ma definisce e classifica la qualità delle strutture ricettive secondo i requisiti minimi definiti per legge della struttura ricettiva alberghiera, dell’RTA o della struttura ricettiva all’aria aperta strutture ricettive per le quali è obbligatoria la classificazione regionale.
D) Le Aziende Sanitarie Territoriali (AST) e Vigili del Fuoco intervengono, a seguito o contestualmente alla verifica urbanistica su igiene e sanità, sicurezza, antincendio.
12) A chi si applica la tassa di soggiorno?
La tassa di soggiorno è un tributo locale applicato da alcuni Comuni alle persone che alloggiano negli alberghi, bed and breakfast, case vacanze, affitti brevi e altre strutture dedicate all’ospitalità turistica. Questa tassa è regolamentata a livello locale e può variare da comune a comune in base alle specifiche disposizioni. Per le relative informazioni è dunque sempre necessario rivolgersi al Comune di competenza ossia a quello ove è ubicata la struttura.
13) Vorrei realizzare una piscina nella mia struttura. Qual è l’iter da seguire?
La DGR 1431 del 14/10/2013 prevede che i gestori debbano presentare al SUAP del Comune competente la Domanda di Autorizzazione per l'esercizio di piscine a uso natatorio di categoria A (piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica) o B (piscine destinate solo agli alloggiati di strutture ricettive).
I SUAP rilasciano poi l’autorizzazione previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta dell’ASUR competente per territorio.
14) Quando si può usare il modello del subentro?
Quando ad una società con una partita IVA subentra un’altra società con un’altra partita IVA.
Il subingresso (o subentro) in una attività consiste nel trasferimento di gestione o titolarità di una azienda da un soggetto cd. "cedente" ad un altro cd. "cessionario".
Dunque l’attività rimane la stessa. Ciò che varia è il soggetto che la gestisce che, ovviamente, deve avere tutti i requisiti soggettivi già in capo al cedente per poter subentrare.
Il subingresso per atto tra vivi può avvenire nelle forme di cui all'art. 2556 cod. civ. tramite: contratto di compravendita, donazione, usufrutto, comodato o affitto d'azienda redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.
Il subentro a causa di morte avviene per successione ereditaria.
Il subentro in un’attività produttiva già in essere (tra quelle soggette a procedure SUAP) è subordinato pertanto a:
• idoneo titolo di acquisizione dell’attività produttiva (contratto di compravendita, per affitto, per eredità, a titolo di comodato, di donazione, ecc.…)
• possesso dei requisiti morali
• possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per la specifica attività
La casistica di "subingresso" comprende anche le ipotesi di ritorno della titolarità dell'azienda in capo al proprietario dell'autorizzazione concessa in affitto per un determinato periodo, al termine del quale il proprietario intende tornare a gestire la propria attività (re-intestazione).
15) Quando si può utilizzare il modulo di comunicazione variazioni?
Quando le modifiche interessano la società che già opera a seguito della variazione della denominazione, ragione sociale, sede legale, domicilio digitale, legale rappresentante.
16)Quando bisogna registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate?
La registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate scatta obbligatoriamente se la durata supera i 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso conduttore (o locatario, ospite).
A differenza delle locazioni brevi, che non richiedono registrazione se non superano i 30 giorni complessivi annui con lo stesso inquilino, i contratti turistici superiori a 30 giorni devono sempre essere obbligatoriamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla firma.
La regola quindi è che se il soggiorno dura più di trenta giorni, anche frazionati nell'arco dell'anno, ma con lo stesso conduttore, deve essere registrato il contratto.