C.I.R. - Codice Identificativo Regionale
Il testo unico delle norme regionali in materia di Turismo (Legge Regionale n. 9/06) con l'articolo art. 43 ter istituisce il registro delle strutture ricettive
Alle strutture inserite nel registro è attribuito un Codice identificativo Regionale (CIR).
Il CIR viene rilasciato dalla Regione Marche alle sole strutture iscritte nel registro che abbiano completato tutti gli adempimenti di legge.
Il percorso di regolarizzazione delle strutture ricettive appartenenti al registro regionale, compresi gli appartamenti ammobiliati dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L.431/98 e D.L. 50/2017, consiste nelle seguenti attività:
a) presentazione della CIA/SCIA al SUAP del comune territorialmente competente;
b) registrazione presso la questura di competenza per ricevere le credenziali del sito “Alloggiatiweb”;
c) accreditamento presso la Regione Marche al fine di comunicare i prezzi, le aperture e ricevere quindi le credenziali per il sistema di gestione dei flussi turistici denominato Istrice Ross1000;
Per il rilascio delle credenziali da parte della Regione è sufficiente la presentazione di copia della CIA/SCIA e relativo protocollo comunale attestante l’avvenuta presentazione.
D:G:R. n. 193 del 22 febbraio 2021
Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) – art.34 bis - Registro regionale delle strutture extra-alberghiere. Criteri e modalità per la costituzione e la tenuta del registro e modalità di utilizzo del codice identificativo regionale (CIR)
INFO e ASSISTENZA
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