Principi e istituti normativi
I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c. c.). Premesso questo principio, l’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivi, di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36 cod. nav.). Al fine di ottenere il godimento in forma differenziata e particolare dei beni suddetti, è dunque necessario per il privato il rilascio di un provvedimento di attribuzione (concessione) dell’autorità pubblica, che deve essere di forma e significato espliciti, “non essendo sufficiente un comportamento tacito, omissivo, tollerante, o concludente” della stessa.
Le concessioni demaniali marittime, fermi restando i capisaldi normativi dei codici del 1942, sono state interessate da una notevole evoluzione e da importanti innovazioni legislative, anzitutto, come si dirà, in materia di competenze amministrative e gestionali (trasferimento a Regioni ed enti locali) e nei criteri di determinazione dei canoni concessori. Nello stesso tempo, l’istituto concessorio ha avuto un grande sviluppo.
Da un punto di vista generale, infatti, si è andata affermando una concezione dinamica dei beni demaniali, che ha portato a farli considerare, piuttosto che dal punto di vista statico della tutela della loro conservazione, da quello delle opportunità del loro utilizzo e gestione, beninteso per il raggiungimento di obiettivi, di pertinenza statale, di interesse collettivo. Una siffatta evoluzione ha riguardato in modo rilevante il demanio marittimo, ormai soprattutto considerato come “strumento” da valorizzare, alla luce delle sue elevate potenzialità nello sviluppo economico, come fonte di benessere della popolazione e come oggetto, anche per questa ragione, di doverosa preservazione ambientale, paesaggistica, biologica.
In questo nuovo contesto, l’istituto della concessione, da evento eccezionale, stante l’assoluta preminenza dei valori della proprietà e dell’uso pubblico, è diventato invece del tutto “normale”, in conseguenza delle utilizzazioni sempre più numerose e diversificate consentite a favore dei concessionari privati, ma in grado di risolversi in un vantaggio per la collettività. In particolare, si è grandemente diffuso il rilascio di concessioni su beni del demanio marittimo per scopi turististico-balneari e per la nautica, venendosi ad assecondare, in tal modo, una evidente corrispondente vocazione delle nostre coste. La legge stessa, d’altronde, ha direttamente disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e attività portuali e produttive, per l’esercizio di tutta una serie di elencate attività, tra le quali spiccano proprio quelle aventi finalità turistico-ricreative (v. art. 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del D.L. 5.10.1993, n. 400).
Ma se si può effettivamente affermare che le utilizzazioni e la fruibilità dei beni sono ormai considerati il loro tratto saliente, più degli aspetti della proprietà pubblica e della demanialità, tale qualità resta comunque tuttora determinante per il relativo regime giuridico in quanto il bene deve sempre essere idoneo, in concreto, alla fruizione della generalità e proprio in virtù delle attività ed opere poste in essere dal concessionario: da qui l’importanza della regolamentazione, discrezionale, prevista dell’autorità concedente e dalla compatibilità, da questa garantibile e controllabile, tra uso pubblico ed uso privato.
Il procedimento amministrativo di concessione resta disciplinato dal codice della navigazione (art. 36 e segg.) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 15.2.1952, n. 328, art. 5 e segg.) come modificati, in particolare, dal D.L. n. 400/1993 convertito nella L. n. 494/1993.
Al riguardo conviene porre in evidenza i seguenti principi, in quanto maggiormente significativi, in merito alla istruttoria, rilascio, contenuto e durata della concessione:
- la scelta del concessionario è sempre discrezionale, anche in presenza di criteri di preferenza tra più richiedenti;
In caso di concorso di più domande, la legge indica criteri di preferenza generali, cioè per qualunque concessione (art. 37, comma 1 cod. nav.), consistenti nell’ offerta di maggiori garanzie di proficua utilizzazione, quali possono desumersi dall’adeguatezza della capacità economico-aziendale e dall’affidabiltà finanziaria degli aspiranti (v. Cons. Stato, sez. VI, 5.6.1986, n. 396 e 26.9.1996, n. 1265), e nell’uso rispondente ad un più rilevante interesse pubblico, “a giudizio dell’amministrazione”. Il che conferma che la scelta è di tipo discrezionale, ma significa anche che l’amministrazione deve comunque procedere ad una valutazione comparativa e dare un’idonea motivazione di tale scelta (v. TAR Emilia-Romagna – Parma, 10.6.1998, n. 334). Criteri di preferenza speciali sono poi indicati per le richieste di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative (art. 37, comma 2), a vantaggio di quelle che importino “attrezzature non fisse e completamente amovibili” (ciò che comporta un accertamento tecnico-materiale) e, in sede di rinnovo, a favore del precedente concessionario, che è dunque titolare del c.d. “diritto di insistenza”. Tale diritto è peraltro anch’esso apprezzabile dall’amministrazione nell’ambito della sua valutazione complessiva, nel senso che non può far determinare da solo la scelta tra più concorrenti né obbligare l’amministrazione a decidere comunque di rilasciare una nuova concessione, al precedente concessionario o ad altri (v. TAR Sicilia-Catania, 1.6.1994,n. 1115; Cons. Stato, sez. VI, n. 354 del 24.4.1995 e sez. V, n. 725 del 7.2.2000). In altri termini, il diritto di insistenza del precedente concessionario costituisce soltanto un criterio sussidiario nella concessione dei beni del demanio marittimo, che può essere utilizzato solo qualora nel giudizio di comparazione gli aspiranti a diventare nuovi concessionari non offrano condizioni migliori (v. TAR Sardegna 22.2.1996, n 312). Quando non ricorrano le ragioni di preferenza precedentemente indicate, che sono da intendersi in maniera tassativa, si procede a licitazione privata (art. 37, comma 3).
- nell’istruttoria delle richieste di concessione viene garantito il diritto di eventuali altri interessati e deve essere assicurata la concorrenza delle offerte secondo le regole dell’evidenza pubblica;
- il concessionario acquista facoltà assimilabili a quelle proprie dei diritti reali di godimento su cosa altrui;
- le concessioni possono essere rilasciate con licenza ovvero nel caso di concessioni-contratto, che richiedono l’atto pubblico, con “atto formale”;
- la concessioni hanno durata temporanea;
- oltre che per scadenza del termine, le concessioni possono cessare per revoca, rinunzia, estinzione e decadenza;
- la cessazione della concessione comporta la devoluzione allo Stato, senza compensi o rimborsi, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale (art. 49 codice della navigazione).