Strutture ricettive extralberghiere
Il Testo unico del turismo individua le seguenti tipologie:
▪ COUNTRY HOUSE
▪ RESIDENZE D’EPOCA EXTRA-ALBERGHIERE
▪ CASE PER FERIE
▪ OSTELLI PER LA GIOVENTÙ’
▪ RIFUGI ALPINI
▪ RIFUGI ESCURSIONISTICI
▪ BIVACCHI FISSI
▪ AFFITTACAMERE
▪ CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
COUNTRY HOUSE
Le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Le attività possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
Non rientrano tra le attività quelle agrituristiche.
RESIDENZE D’EPOCA EXTRA - ALBERGHIERE
Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Disposizioni comuni alle Country house e alle Residenze d’Epoca extra-alberghiere
Le Country house e le residenze d’epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale e possono offrire le attività accessorie previste per le attività ricettive alberghiere e all’aria aperta.
Possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l’altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.
Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9/1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.
CASE PER FERIE
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, anche in forma non imprenditoriale e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Presso tali strutture è consentito il soggiorno anche con modalità di autogestione.
Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
Le associazioni senza scopo di lucro esercitano l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva.
Nelle case per ferie devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nella medesima struttura è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
Nell’ambito della categoria delle CASE PER FERIE, sono denominate:
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
Strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio.
CENTRI DI VACANZA PER MINORI
Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
CENTRI DI VACANZA PER ANZIANI
Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. Non rientrano nelle strutture ricettive quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF). Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
RIFUGI
RIFUGI ALPINI
Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.
RIFUGI ESCURSIONISTICI
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
Rilascio autorizzazione apertura RIFUGI
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
BIVACCHI FISSI
Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
Chiunque intenda realizzare un bivacco inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.
AFFITTACAMERE
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
1. Gli affittacamere possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale;
- in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i 335 giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione.
2. Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di case o appartamenti ad uso turistico. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
- ricevimento ospiti.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere. L’utilizzo di case e appartamenti non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.
RESIDENZE TURISTICHE O RESIDENCE
All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
Per aprire un’attività ricettiva extra-alberghiera
Per l’apertura di un’attività ricettiva extra-alberghiera occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.).
Nella S.C.I.A l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all’esercizio dell’attività, ossia:
devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale; i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d’uso richiesti dalla legge.
Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari.
Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA è segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
Sono necessariamente esercitate in forma d’impresa,
con l’obbligo quindi di iscriversi al registro delle imprese i titolari e i gestori:
- country house;
- residenze d’epoca extra-alberghiere;
- case e appartamenti per vacanze;
- nonché i titolari delle case per ferie che intendono ospitare gruppi autogestiti diversi da quelli aventi finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiosi o sportivi e dai dipendenti e familiari di enti o aziende.
Periodi di chiusura
Il titolare di una struttura ricettiva extra-alberghiera che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.
Casi in cui si determina l’emanazione di un provvedimento di sospensione/di cessazione dell’attività da parte del Comune
Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei seguenti requisiti:
- igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;
- tecnici definiti dalla Giunta regionale.
Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
Atti ed Elenchi