Marche Turismo

Regione Marche

 

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Strutture ricettive

Info e moduli

Le strutture ricettive nella Regione Marche si dividono in: 

  • Strutture ricettive alberghiere
  • Strutture ricettive all'aria aperta
  • Strutture ricettive extra-alberghiere e 
  • Altre Strutture ricettive.

Per aprire, modificare e o chiudere un'attività ricettiva o richiedere la classificazione e le stelle (vedi classificazione)  occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui ha sede l'immobile una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I moduli per richiedere la classificazione provvisoria, definitiva, di modifica o rinnovo quinquennale, tramite SCIA e modulistica appropriata è disponibile al link: 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15744_Turismo

Di seguito sono illustrate le normative, le classificazioni e le procedure necessarie per la apertura delle strutture ricettive nella Regione Marche e la relativa modulistica da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di competenza.

Vademecum per le strutture ricettive nella Regione Marche

Modulistica Strutture Ricettive da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di competenza

La modulistica è ad uso dei SUAP presso i Comuni. Per informazioni su come presentare le istanze rivolgersi al SUAP del Comune.

MODULISTICA SUAP

 

 

Network e disciplinari

Moduli classificazione Alberghiera e all'aria aperta
 

Classificazione

Il numero di stelle assegnabili e che possono essere richieste in base a ciascuna tipologia sono:

  • da 1 a 5 stelle per alberghi;
  • da 2 a 4 stelle per residenze turistico-alberghiere;
  • da 4 a 5 per residenze d’epoca;
  • da 4 a 5 per condhotel;
  • da 1 a 4 per campeggi;
  • da 2 a 4 per villaggi turistici.

La modulistica per richiedere la classificazione provvisoria, definitiva e di modifica, tramite SCIA è disponibile nella Sezione :

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15744_Turismo
Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta:
  • Provvisoria

Per le nuove strutture ricettive la classificazione, necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’art. 14 della legge regionale n. 9/2006, viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l’ottenimento del Titolo Unico, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui si intende dotare l’esercizio.

La Regione rilascia il parere ai fini della classificazione provvisoria entro i termini previsti dall’art. 19 comma 3 della L. 241/90 dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A).

  • Definitiva

Entro 90 giorni dall’effettivo avvio dell’attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva alla Regione tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

La Regione, entro i termini previsti dall’art. 19 comma 3 della L. 241/90 dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva.

  • Revisione/modifica:

Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione qualora venga accertato che la struttura ricettiva non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d’ufficio, ad una nuova classificazione.

Entro 30 giorni la Regione provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati al precedente paragrafo.

Il Periodo di validità della classificazione è quinquennale. Il quinquennio in corso è il 2023/2027.

Nell’ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di 60 giorni.

  • Rinnovo quinquennale

Entro il 30 Giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura  ricettiva invia l'istanza di classificazione alla Regione Marche tramite il Sistema ProcediMarche.

Il termine per l’invio delle istanze di rinnovo della classificazione per il quinquennio 2023-2027, tramite la piattaforma ProcediMarche, è scaduto il 30 Giugno 2022
Normativa di riferimento
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2018, n. 13
    Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonchè dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  • Legge 11 novembre 2014, n. 164
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00176)
  • D. Lgs. n. 79 del 23.05.2011
    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)
  • Legge Regionale11 luglio 2006, n. 9
    TITOLO II DEL TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Atti
  • D.G.R. n. 1086 del 16.09.2019
    Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di esercizio dei Condhotel -L.R. n. 9/2006 art. 10 comma 5 ter
  • D.G.R. n.  425 del 02.05.2016
    L.R. n. 9/2006 Modifiche ed integrazioni alle delibere attuative della Giunta regionale Marche concernenti la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta DGR n. 479/2007 - DGR n. 699/2009 - DGR n. 1312/2007 - DGR n. 89312010
  • D.G.R. n. 345 del 28.04.2015
    L.R. n. 9/2006 Modifiche e integrazioni alle delibere attuative della Giunta Regione Marche sulle funzioni delegate alle Province in materia di turismo
  • D.G.R. n. 893 del 31.05.2010
    Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1312/2007 relativa alle caratteristiche nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 578 del 15.03.2010
    Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 808 del 18.05.2009
    Determinazione delle caratteristiche nonch  dei livelli, delle procedure e dei requisitj di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - DGR n. 1312/2007 - Proroga.
  • D.G.R. n. 699 del 27.04.2009
    Integrazioni-e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonchè ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere - LR n. 9/2006.
  • D.G.R. n. 479 del 14.05.2007
    Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonchè dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Ai•ticolo 10, comma 7 e articolo 13, comma 2 della LR n.9/2006.
  • D.G.R. n. 1312 del 19.11.2007
    Determinazione delle caratteristiche nonchè dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta -Art. 11, comma 7 e art. 13, comma 2 de'lla L.R. 9/2006
  • D.G.R. n. 1011 del 17.09.2007
    Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art.28, comma 1, L. R. 9/2006

Strutture ricettive alberghiere

Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

Tipologia delle strutture ricettive aslberghiere: 
  • ALBERGHI
  • RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE
  • ALBERGHI DIFFUSI
  • RESIDENZE D’EPOCA
  • CONDHOTEL
ALBERGHI:

Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE:

Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.

ALBERGHI DIFFUSI:

Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell'albergo diffuso.

RESIDENZE D’EPOCA:

Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.

CONDHOTEL:

Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Dipendenze: Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le residenze d’epoca e i condhotel possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.

MEUBLÉ / GARNÌ:

Possono assumere la denominazione di meublé o di garnì quegli alberghi che forniscono alloggio con prima colazione, senza servizio di ristorazione.

CENTRO BENESSERE:

Possono assumere la denominazione di “centro benessere” quegli alberghi dotati di impianti e di attrezzature finalizzati a fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere fisico e psichico. L’albergo con la denominazione di “centro benessere” deve avere un livello di classificazione non inferiore alle tre stelle. Non rientrano in questa tipologia gli stabilimenti di cura o casi di salute in cui prevalgano i servizi di natura medica e assistenziale.

 

DISPOSIZIONI SPECIALI:

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.

OBBLIGHI:

Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono disporre di almeno sette camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitati e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti.

L’offerta dei servizi nei diversi edifici che compongono l’albergo diffuso deve invece garantire: un numero di camere o unità abitative non inferiore a sette, un’ampia e confortevole zona ricevimento situata nell’edificio principale, le sale comuni di soggiorno in numero adeguato all’ampiezza e articolazione della struttura ricettiva ed eventuale locale ristorante.

Gli alberghi diffusi devono disporre i seguenti requisiti obbligatori: servizio di ricevimento e di portineria assicurato 16/24 ore da personale addetto nell’edificio principale; di notte addetto disponibile a chiamata; due lingue straniere correttamente parlate dal personale di ricevimento; cambio di biancheria nelle camere e/o nelle unità abitative e nei bagni ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente, tutti i giorni; riscaldamento in tutti gli edifici che compongono la struttura ricettiva; servizio di colazione garantito.

Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

 

Strutture ricettive extralberghiere

Il Testo unico del turismo individua le seguenti tipologie:

▪ COUNTRY HOUSE

▪ RESIDENZE D’EPOCA EXTRA-ALBERGHIERE

▪ CASE PER FERIE

▪ OSTELLI PER LA GIOVENTÙ’

▪ RIFUGI ALPINI

▪ RIFUGI ESCURSIONISTICI

▪ BIVACCHI FISSI

▪ AFFITTACAMERE

▪ CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

COUNTRY HOUSE

Le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Le attività possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.

Non rientrano tra le attività quelle agrituristiche.

RESIDENZE D’EPOCA EXTRA - ALBERGHIERE

Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Disposizioni comuni alle Country house e alle Residenze d’Epoca extra-alberghiere

Le Country house e le residenze d’epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale e possono offrire le attività accessorie previste per le attività ricettive alberghiere e all’aria aperta.

Possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l’altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.

Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9/1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

CASE PER FERIE

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, anche in forma non imprenditoriale e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Presso tali strutture è consentito il soggiorno anche con modalità di autogestione.

Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.

Le associazioni senza scopo di lucro esercitano l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.

La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva.

Nelle case per ferie devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nella medesima struttura è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

Nell’ambito della categoria delle CASE PER FERIE, sono denominate:

CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’

Strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio.

CENTRI DI VACANZA PER MINORI

Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

CENTRI DI VACANZA PER ANZIANI

Strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso. Non rientrano nelle strutture ricettive quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF). Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

RIFUGI

RIFUGI ALPINI

Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.

RIFUGI ESCURSIONISTICI

Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

Rilascio autorizzazione apertura RIFUGI

Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.

BIVACCHI FISSI

Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.

Chiunque intenda realizzare un bivacco inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.

AFFITTACAMERE

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

1. Gli affittacamere possono essere gestiti:

  1. in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale;
  2. in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i 335 giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione.

2. Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

  1. pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
  2. sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di case o appartamenti ad uso turistico. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:

  1. pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  2. fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
  4. assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
  5. ricevimento ospiti.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere. L’utilizzo di case e appartamenti non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.

RESIDENZE TURISTICHE O RESIDENCE

All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

Per aprire un’attività ricettiva extra-alberghiera

Per l’apertura di un’attività ricettiva extra-alberghiera occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.).

Nella S.C.I.A l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all’esercizio dell’attività, ossia:

devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale; i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d’uso richiesti dalla legge.

Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA è segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.

Sono necessariamente esercitate in forma d’impresa,

con l’obbligo quindi di iscriversi al registro delle imprese i titolari e i gestori:

  • country house;
  • residenze d’epoca extra-alberghiere;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • nonché i titolari delle case per ferie che intendono ospitare gruppi autogestiti diversi da quelli aventi finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiosi o sportivi e dai dipendenti e familiari di enti o aziende.

Periodi di chiusura

Il titolare di una struttura ricettiva extra-alberghiera che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

Casi in cui si determina l’emanazione di un provvedimento di sospensione/di cessazione dell’attività da parte del Comune

Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei seguenti requisiti:

  • igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;
  • tecnici definiti dalla Giunta regionale.

Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

Atti ed Elenchi

 


 

Strutture ricettive all'aria aperta

Le strutture ricettive all'aria aperta si differenziano in:

VILLAGGI TURISTICI

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

CAMPEGGI

Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.

I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione. I campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della L.R. 9/2006 devono essere dotati di un’area di sosta attrezzata, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di 48 ore.

PROMISCUITA'

Villaggi turistici: Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’esercizio.

Campeggi: È consentita la presenza degli allestimenti mobili di pernottamento nel limite massimo del 70% della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi previsti nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’esercizio.

OBBLIGHI

Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.

Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Nelle strutture ricettive all’aria aperta, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse, tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge tents devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili. Gli allestimenti mobili di pernottamento possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.

Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia, anche nella medesima piazzola, i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.

Per aprire un'attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta

Per aprire un'attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui ha sede l'immobile una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella S.C.I.A. l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all’esercizio dell’attività, ossia:

  • il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;
  • l’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
  • il possesso dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;
  • la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria;
  • la sussistenza della specifica destinazione d’uso urbanistica dei locali sede dell’attività;
  • in caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere inoltre presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari;
  • ogni successiva variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune

Altre strutture ricettive

Il Testo unico del turismo indica tre tipologie:

  • Appartamenti ammobiliati per uso turistico (art. 32 L.R. n. 9/2006)
  • Uso occasionale di immobili a fini ricettivi (art. 33 L.R. n. 9/2006)
  • Bed & Breakfast (art. 34 L.R. n. 9/2006):
    • In forma imprenditoriale;
    • In forma non imprenditoriale.
Per le tre tipologie i moduli standardizzati sulla base della specifica normativa di settore in vigore  da utilizzare per le istanze di avvio di attività sono disponibili nella Sezione delle Attività produttive  Modulistica S.U.A.P. dedicata al link:
MODULISTICA PER AVVIO ATTIVITA'

 

APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).

PROCEDURE PER L’APERTURA
I soggetti hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi (D.G.R. n. 971/2009) con l’eventuale verifica degli stessi e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute

USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI

L’uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte di soggetti quali enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari, previo nulla osta del Comune.

PROCEDURE PER L’APERTURA 
Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività. 

BED & BREAKFAST

Si definisce “imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.

Si definisce “non imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i 335 giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.

I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dall’allegato A della D.G.R. n. 70/2022.

Coloro che esercitano l’attività di B&B devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 70/2022, così come modificata dall’allegato A pag. 25 della D.G.R. n. 316/2022.

L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

PROCEDURE PER L’APERTURA

  • L'esercizio di bed and breakfast in forma imprenditoriale è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA.

L’esercizio di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della comunicazione di inizio attività

Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della SCIA o della comunicazione di inizio attività con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività.

Elenchi

 

Atti

 

 

 

Aree di sosta attrezzate

Sono aree di sosta quelle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalle D.G.R. n. 1158/2007 e n. 1701/2009.

La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Tali soggetti provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.

La sosta è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive elevabile a settantadue ore.

Le aree di sosta nel rispetto delle disposizioni contenute dall’art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate di:

  • Pozzetto di scarico autopulente;
  • Erogatore di acqua potabile;
  • Adeguato sistema di illuminazione;
  • Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
  • Toponomastica della città.

Gli accessi e i percorsi interni alle aree di sosta devono garantire spazi adeguati per la circolazione, per la sosta e per il parcheggio di autocaravan e caravan.

L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati.

Le aree di sosta sono segnalate da apposita cartellonistica indicante che l’area è autorizzata ai sensi della normativa vigente.

I soggetti gestori devono comunicare, settimanalmente, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio regionale, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle aree di sosta, nella misura massima del settanta per cento della spesa ammissibile, con l’esclusione delle spese di acquisto dell’area, fino ad un massimo di ventimila euro.

Le aree di sosta assumono la denominazione di “area di sosta di eccellenza” se in possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:

  • Ingresso e uscita controllati;
  • Adeguato numero di allacci elettrici;
  • Servizi aggiuntivi comprensivi di docce e di lavandini;
  • Vicinanza ai centri o siti di interesse turistico;
  • Arrivi non inferiori alle ottocento unità nell’arco dell’anno, comunicati con le modalità previste dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2006.
La richiesta di riconoscimento dell’area di sosta di eccellenza deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di turismo da parte del Comune interessato, entro il 30 aprile, adeguatamente documentata ai fini del possesso dei requisiti.

 

  • D.G.R. n. 1701 del 19 ottobre 2009
    Definizione dei requisiti e delle modalità di riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza Art. 35 della L.R. 9/2006 - DGR n. 1158/2007
  • D.G.R. n. 1158 del 31 ottobre 2007
    Definizione delle caratteristiche per le aree di sosta e modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari -artt. 35 e 74 -L.R. 11/7/2006,  n.9

Regolamenti e Pareri Legislativi

Pareri Legislativi

Pareri espressi dall'ufficio legislativo regionale sulla tipologia di alcune strutture ricettive previste dalla legge regionale n°9/2006

Reclami (articolo 42 della L.R. 11/07/2006, n. 9)

I clienti, che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio marchigiano, ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati possono presentare documentato reclamo al Comune territorialmente competente entro trenta giorni.

Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell’avvenuto pagamento.

I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare documentato reclamo, entro trenta giorni, rispettivamente:
alla Regione settore.turismo@regione.marche.it o PEC regione.marche.funzionectc@emarche.it per quanto riguarda le seguenti strutture ricettive:

  • Alberghi
  • Residenze turistico-alberghiere
  • Alberghi diffusi
  • Residenze d’epoca alberghiere
  • Condhotel
  • Villaggi turistici
  • Campeggi

e al Comune territorialmente competente per le seguenti strutture:

  • Country house
  • Residenze d’epoca extra-alberghiere
  • Case per ferie e ostelli per la gioventù
  • Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi
  • Affittacamere
  • Bed and breakfast
  • Case e appartamenti per vacanze
  • Parchi a tema
  • Stabilimenti balneari
  • Strutture per turismo nautico, cabotaggio turistico e noleggio nautico, turismo in mare a finalità ittica

e per le seguenti attività turistiche:

  • Appartamenti ammobiliati per uso turistico
  • Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi.

I clienti che presentano il reclamo debbono essere informati dell’esito dello stesso.

Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Il modulo per la presentazione dell'istanza di reclamo è un pdf editabile.Va scaricato e al termine della compilazione va salvato nel formato PDF/A.


Modulo per presentazione reclami