Marche Turismo

Altre strutture ricettive

Altre strutture ricettive

Il Testo unico del turismo indica tre tipologie:

  • Appartamenti ammobiliati per uso turistico (art. 32 L.R. n. 9/2006)
  • Uso occasionale di immobili a fini ricettivi (art. 33 L.R. n. 9/2006)
  • Bed & Breakfast (art. 34 L.R. n. 9/2006):
    • In forma imprenditoriale;
    • In forma non imprenditoriale.
Per le tre tipologie i moduli standardizzati sulla base della specifica normativa di settore in vigore  da utilizzare per le istanze di avvio di attività sono disponibili nella Sezione delle Attività produttive  Modulistica S.U.A.P. dedicata al link:
MODULISTICA PER AVVIO ATTIVITA'

 

APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).

PROCEDURE PER L’APERTURA
I soggetti hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi (D.G.R. n. 971/2009) con l’eventuale verifica degli stessi e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute

USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI

L’uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte di soggetti quali enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari, previo nulla osta del Comune.

PROCEDURE PER L’APERTURA 
Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività. 

BED & BREAKFAST

Si definisce “imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.

Si definisce “non imprenditoriale” l'attività ricettiva svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i 335 giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione. È consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.

I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dall’allegato A della D.G.R. n. 70/2022.

Coloro che esercitano l’attività di B&B devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 70/2022, così come modificata dall’allegato A pag. 25 della D.G.R. n. 316/2022.

L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

PROCEDURE PER L’APERTURA

  • L'esercizio di bed and breakfast in forma imprenditoriale è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA.

L’esercizio di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della comunicazione di inizio attività

Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della SCIA o della comunicazione di inizio attività con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività.

Elenchi

 

Atti

 

 

 

Norme Atti Elenchi
Norme
  • D. Lgs. n. 79 del 23.05.2011
    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)
  • Legge Regionale11 luglio 2006, n. 9
    TITOLO II DEL TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Elenchi

 

Atti