Zona Franca Doganale (ZFD)

Nelle zone franche doganali è possibile depositare merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA) ed è possibile svolgere sulle merci depositate, senza specifica autorizzazione, manipolazioni semplici (manipolazioni usuali) oppure, sulla base di apposite autorizzazioni, utilizzare i regimi di perfezionamento attivo (che implica trasformazioni più complesse), uso finale e ammissione temporanea.

Queste agevolazioni danno alle imprese dei benefici, dalla riduzione dei costi operativi all’ottimizzazione dei processi produttivi, logistici e finanziari.

Nel contesto delle leggi nazionali ed europee, le Zone Franche Doganali (ZFD) rappresentano un istituto di carattere eccezionale che ha recentemente conosciuto e guadagnato maggiore attenzione e diffusione a seguito dell'introduzione delle norme relative alla Zona Economica Speciale (ZES) unica e alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Alla luce delle recenti evoluzioni e in ragione della potenziale centralità economica delle ZFD, il 10 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 26/2024, un documento che definisce con chiarezza i passaggi normativi e procedurali necessari per l’istituzione e l’attivazione delle Zone Franche Doganali (ZFD). La Circolare n. 26/2024 introduce un approccio strutturato e trasparente alla gestione delle Zone Franche Doganali, allineandole agli standard europei e nazionali. Queste aree rappresentano un’opportunità unica per attrarre investimenti e sviluppare le economie locali, grazie a regimi fiscali e doganali vantaggiosi.

Questi strumenti rappresentano una componente chiave della strategia italiana e regionale per il rilancio economico delle aree meno sviluppate, sfruttando le agevolazioni previste dalle politiche doganali nazionali ed europee.

La procedura per l’istituzione delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche) è in corso di definizione