ZES Unica Agricoltura
Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestali e della pesca e acquacoltura, si precisa che,
nell’ambito della ZES Unica Marche, risultano applicabili esclusivamente le misure di seguito indicate:
Incentivi all’occupazione – Bonus ZES Sgravi contributivi – Decreto-legge n.
60/2024
Le imprese dei settori sopraindicati possono accedere agli incentivi alle assunzioni previsti dalla disciplina ZES,
secondo le modalità operative definite dall’INPS. Accedi
allo strumento
Sono applicabili ai settori sopraindicati gli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge n. 60/2024. Infatti in
sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Atto Camera n. 2753), è stata prevista la proroga per
l’anno 2026, con espressa estensione alle regioni Marche e Umbria (articolo 22 – bonus giovani).
Semplificazione amministrativa – Sportello Unico Digitale ZES
Le misure di semplificazione amministrativa previste dal regime ZES trovano piena applicazione in tutti i comuni
della regione Marche e possono essere applicate anche agli operatori economici dei settori agricolo, forestalie della
pesca e acquacoltura che intendano avviare investimenti possono presentare istanza di Autorizzazione Unica tramite lo
Sportello Unico Digitale ZES (SUD ZES), gestito dalla Struttura di missione ZES. Accedi allo strumento
Sostegno agli investimenti
È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese marchigiane operanti nei
settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Il credito è determinato in base agli investimenti
effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2026 e il 15 novembre 2026. Non sono ammissibili le agevolazioni per
progetti di investimento di importo complessivo inferiore a 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione europea. "accedi
allo strumento"
I modelli e le relative istruzioni sono disponibili nella sezione "Modello
e istruzioni" . Ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici interessati
devono trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 31 marzo 2026 e il 1
giugno 2026. Nella comunicazione devono essere indicati:
- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 1 gennaio 2026;
- l’ ammontare delle spese che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2026.
Sono considerate tempestive anche le comunicazioni trasmesse tra il 26 e il 30 maggio 2026 e scartate dal servizio
telematico, purché ritrasmesse entro il 4 giugno 2026.