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Sostegno agli investimenti: il credito di imposta

Possono accedere al credito d’imposta investimenti solo le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES Marche, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della regione Marche , come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 Aiuti a finalità regionale

VERIFICA DIGITANDO IL TUO COMUNE NEL SOTTOSTANTE CAMPO RICERCA “RICERCA” SE LA TUA IMPRESA PUO ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA:

Provincia Comune Note
Provincia Comune Note

 

 

Oltre alle semplificazioni amministrative, che valgono per tutto il territorio marchigiano, la ZES prevede la possibilità di ottenere un credito di imposta per investimenti.

Per ottenere il credito di imposta gli investimenti devono essere realizzati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Le zone ammissibili per le marche sono consultabili al link riportato nella sezione “Elenco dei Comuni della regione Marche per il credito di imposta ZES (c.d. area degli aiuti a finalità regionale)”.

Possono accedere al credito d’imposta ZES Unica:

  • tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile adottato. Sono quindi ammessi sia le società di capitali che le società di persone, le ditte individuali, gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
  • le imprese di nuova costituzione possono beneficiare delle agevolazioni al pari di quelle già operative, purché realizzino investimenti nei territori ammessi. Non sono previsti requisiti di anzianità di attività o di fatturato minimo, rendendo lo strumento accessibile anche alle startup e alle imprese in fase di avvio.
  • I professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA possono accedere alle agevolazioni se svolgono attività classificabili come attività d’impresa ai fini fiscali. Restano esclusi i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo in senso stretto, come definito dall’articolo 53 del TUIR.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali realizzati nelle regioni Marche e Umbria, come stabilito dall’articolo 3 della legge 171 del 18/11/2025, questi possono accedere al credito di imposta previsto dall’articolo 3, commi 14-octies e seguenti, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali previsti all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre di ciascun anno.

Sono previste le seguenti percentuali di agevolazione a titolo di credito di imposta:

  • Piccole imprese 35%
  • Medie imprese 25%
  • Grandi Imprese 15% (solo nel caso in cui l’investimento sia destinato ad avviare una nuova attività economica – nuovo codice Ateco)

Link di approfondimento:

 

Sgravi fiscali 2025

L’agevolazione non può essere applicata ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non può essere applicata alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

 

Sgravi fiscali 2026

L'agevolazione non può essere applicata ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66). L’agevolazione, inoltre, non può essere applicata alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.