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FAQ - Giovani e Minorenni

 

Si può iniziare a lavorare quando si è assolto l'obbligo scolastico: 16 anni compiuti e 10 anni di scuola frequantati (L. 53/2003 e L. 296/06).
Si può iniziare a lavorare anche a 15 anni utilizzando esclusivamente come tipologia di contratto l'apprendistato di primo livello.
Un minore in dispersione scolastica che deve assolvere ancora il diritto dovere all’istruzione e alla formazione può lavorare con un contratto di apprendistato di primo livello.
Con l'apprendistato di primo livello, il minore deve essere iscritto ad un percoso di istruzione o di istruzione-formazione professionale.
"Un minore può svolgere lavori che non siano potenzialmente pregiudizievoli per il suo pieno sviluppo psico-fisico (ad esempio, lavori che espongono a sostanze e/o procedimenti produttivi dannosi e/o pericolosi per la salute).
Il limite che può avere il lavoro del minore riguarda il lavoro notturno, lo straordinario e le mansioni vietate ai minorenni in base alla tipologia della mansione ricoperta."
Per l'iscrizione al CpI, i minori extracomunitari non accompagnati devono avere un Permesso di soggiorno per minore età o affidamento e una Dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità competente, che certifichi l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
In mancanza della certificazione, è necessario avere un nulla osta dal Tribunale dei Minori.
Per aderire a Garanzia Giovani occorre essere nella condizione di NEET, ovvero: avere un'età inferiore ai 29 anni, essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, non essere iscritti a percorsi di istruzione e/o istruzione. Per approfondimenti sulle misure previste, è possibile consultare la pagina regionale dedicata alla Garanzia Giovani