Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 150/15 e DL 4/19 e s.m.i.), sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego (oppure occupati ma con reddito sotto-soglia) e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Oltre alle azioni legate all’acquisizione o conferma della DID, il Servizio si occupa anche di espletamento di pratiche amministrative quali predisposizione, aggiornamento e rilascio della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), certificazione stato di disoccupazione, ecc.
La DID (fase inziale per l’acquisizione dello stato di disoccupazione), può essere effettuata con le seguenti modalità:
- in via telematica, mediate il sito ANPAL, o mediante il Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche (https://janet.regione.marche.it);
- di persona, presso il Centro per l’Impiego ma solo su appuntamento
- di persona, attraverso intermediari accreditati, come i Patronati;
- solo per i percettori di sostegno al reddito Es. NASPI, mediante i servizi di cooperazione applicativa dell’INPS.
Ai sensi dall’art. 22 del D.Lgs. 150/15, possono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa anche i lavoratori “a rischio di disoccupazione” dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.
Conservazione
Lo stato di disoccupazione si conserva anche a fronte dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a condizione che lo stesso sia con un reddito sotto-soglia. In particolare, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la DID) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di DID rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa subordinata dalla quale ricavi un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986 (reddito cosiddetto “sotto-soglia”: pari o inferiore ad € 8.174, in caso di lavoro dipendente, ed € 5.500, in caso di lavoro autonomo). Ne deriva che il lavoratore impegnato in attività lavorativa di scarsa entità può, a tutti gli effetti, essere considerato disoccupato sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione.
La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre, nei 12 mesi, un reddito superiore alla soglia suddetta.
Sospensione
La sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione. Da un punto di vista pratico, questo istituto opera in presenza di rapporto di lavoro dipendente nei casi di sforamento del limite reddituale, ma non di quello temporale (durata inferiore ai 180 giorni). Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro. Nei periodi di sospensione, l’utente è considerato occupato a tutti gli effetti e pertanto non può partecipare a politiche attive riservate ai disoccupati. Nei casi di lavoro autonomo e parasubordinato, non opera la sospensione.
Durata dello stato di disoccupazione
Si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini dell’attribuzione dello status di “Disoccupato di lungo periodo” è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni. Ai fini del calcolo dell’anzianità di disoccupazione, sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione, nei casi in cui opera questo istituto (redditi sopra-soglia).
Perdita dello stato di disoccupazione
La perdita, nei casi di rapporto di lavoro subordinato, si verifica in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con reddito sopra-soglia e durata superiore a 180 giorni. Per il lavoro autonomo e parasubordinato, la perdita opera sulla base dello sforamento del limite reddituale, indipendentemente dalla durata. La perdita si viene a determinare, inoltre, nei casi di mancato rispetto di quanto concordato nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP).