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FAQ - Misure di sostegno al reddito

 

Ci si deve rivolgere all'INPS.   www.inps.it
Bisogna contattare il Centro per l'impiego e programmare un servizio di presa in carico per la stipula del Patto di servizio personalizzato/Patto per il lavoro.
Dalla richiesta di NASPI, si hanno 15 giorni di tempo per mettersi in contatto con il proprio Centro per l'Impiego.
Decorso tale termine, sarà il Centro per l'Impiego che avrà il compito di convocare i beneficiari di misura di sostengno al reddito (NASPI/ADI), non appena riceverà i nominativi dall'INPS.
La NASPI è una misura di sostegno al reddito che può essere richiesta al verificarsi di eventi di disoccupazione involontaria.
Può essere compatibile con rapporti di lavoro autonomo che generano un reddito lordo annuo inferiore a € 5500 o con rapporti di lavoro dipendente che generano un reddito lordo annuo inferiore a € 8500, calcolato in maniera prospettica a partire dalla paga mensile (importo mensile moltiplicato per i mesi di durata del rapporto di lavoro).
In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 euro per anno civile.
La domanda per la richiesta di indennità NASPI deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato www.inps.it
In alternativa, si può fare domanda tramite: contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o rivolgendoti a istituti di patronato.
"Per il personale precario del comparto Scuola, sia personale ATA che corpo docente è prevista una procedura semplificata di presa in carico a seguito di richiesta NASPI.
Pertanto gli insegnanti e il personale ATA con contratto in scadenza, qualora fossero interessati esclusivamente alla rioccupazione nella Scuola, dopo aver avanzato richiesta di NASpI all’INPS, non dovranno rivolgersi al Centro per l’Impiego per il perfezionamento della procedura di convalida dello stato di disoccupazione. Sarà il Centro per l’Impiego a verificare tramite il portale INPS, le richieste di NASpI avanzate e a convocare, per il perfezionamento della procedura di iscrizione in stato di disoccupazione, il solo personale precario della Scuola che non abbia ripreso servizio all’inizio del nuovo anno scolastico."
Se il contratto di lavoro terminato ha avuto una durata pari o inferiore a 180 giorni dovrai rispettare gli impegni precedentemente concordati con il CPI.
Inoltre, le scadenze concordate dovranno essere rispettate qualora il contratto di lavoro pur avendo una durata superiore ai 180 giorni generi un reddito prospettico annuo inferiore a € 8500,00 lordi.

Per contratti di durata contrattuale superiore a 180 giorni e generativi di un reddito lordo annuo prospettico superiore a € 8500,00 dovrai contattare il tuo centro per l'impiego per effettuare una nuova presa in carico e stipulare un nuovo patto di servizio personalizzato.
Di norma al rifiuto di una CONGRUA offerta di lavoro si perde lo stato di disoccupazione e le misure di sostegno al reddito a esso collegate.
La congruità dell'offerta di lavoro viene definita in funzione dei seguenti parametri: coerenza con le esperienze e le competenze maturate, distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, durata della disoccupazione.

Inoltre per i beneficiari di NASPI la retribuzione dovrà essere superiore di almeno il 20 % rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese.
Mentre i beneficiari di ADI, la retribuzione dovrà essere superiore di almento il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo."
Di norma se il contratto di lavoro è un full time si perde l'indennità in quanto si risolve il contratto di lavoro con l'azienda che ha attivato la procedura di CIGS.
In determinati casi, tuttavia, è possibile effettuare attività lavorativa e continuare a fruire in tutto o in parte dell'integrazione salariale.
Ad esempio quando il compenso per l'attività lavorativa è inferiore all'integrazione salariale, in questo caso l'integrazione verrà riparametrata e verrà erogata una somma pari alla differenza tra l'intero importo dell'integrazione salariale e il compenso percepito per l'attività lavorativa.

Inoltre se la nuova attività lavorativa si svoge in una fascia oraria compatibile con l'attività lavorativa sospesa - ad esempio in altre ore della giornata nel caso di contratti part-time o in periodi dell'anno diversi - l'integrazione è pienamente comulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa."
"Entro 7 giorni dall’arrivo in Italia, ci si deve recare, con il Modello U002 (PAPER SED U2) che deve essere richiesto all’ente che sta erogando l’indennità, al Centro per l’Impiego competente per territorio di domicilio e dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il Centro per l’impiego, il giorno stesso in cui la persona rilascia la DID, consegna al percettore di disoccupazione estera il Modello U009 (PAPER SED U009) in cui sono riportate le informazioni relative alla data d'iscrizione presso il CpI e il nuovo indirizzo (domicilio) della persona interessata.
In questo modo, l’indennità verrà erogata per un periodo pari a tre mesi.
N.B. Come già avviene in alcuni Paesi UE, a breve, anche in Italia lo scambio cartaceo dei modelli U (PAPER SED) sarà sostituito da delle comunicazioni in formato elettronico."
No, ma deve espletare alcune pratiche nel Paese di provenienza e all’arrivo in Italia.
Il beneficiario di una indennità di disoccupazione da parte di un Paese estero che rientra in Italia in cerca di una occupazione, prima di partire deve:
  1. Comunicare la data di partenza e la propria indisponibilità al lavoro agli Uffici del lavoro dello Stato che sta lasciando e che è competente per il pagamento della indennità di disoccupazione.
  2. Entro 7 giorni dall’arrivo in Italia, deve recarsi con il Modello U002 (PAPER SED U2) al Centro per l’Impiego competente per territorio di domicilio e dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID).
Il Centro per l’impiego, il giorno stesso in cui la persona rilascia la DID, consegna al percettore di disoccupazione estera il Modello U009 (PAPER SED U009) in cui sono riportate le informazioni relative alla data d'iscrizione presso il CpI e il nuovo indirizzo (domicilio) della persona interessata.

Nella procedura di esportazione della prestazione, potrebbero essere necessario utilizzare ulteriori due Modelli:
  1. Il Modello U3, che verrà compilato dal Centro per l’Impiego del Paese presso il quale il beneficiario sta soggiornando nel caso in cui cambiasse lo stato occupazionale durante i tre mesi di erogazione dell’indennità di disoccupazione;
  2. Il Modello U013, con il quale Centro per l’Impiego del Paese presso il quale il beneficiario sta soggiornando comunica mensilmente lo stato di disoccupazione/occupazione all’Ufficio estero che sta erogando la prestazione.
N.B. Come già avviene in alcuni Paesi UE, a breve, anche in Italia lo scambio cartaceo dei modelli U (PAPER SED) sarà sostituito da delle comunicazioni in formato elettronico.
Per ulteriori approfondimenti: www.inps.it/disoccupazione-per-chi-si-sposta-nei-paesi-ue-see-e-in-svizzera
"No, ma si può richiedere una indennità per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero.
Si tratta di una prestazione economica rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero (in Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati) e rimasti disoccupati per licenziamento, o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero.
Per accedere alla prestazione, il lavoratore deve essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro CpI entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso in cui si tratti di prima domanda è sufficiente aver lavorato all'estero, la durata del rapporto di lavoro è ininfluente ai fini del diritto.
Nel caso di domande successive, è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi di cui non meno di 7 effettuati all'estero.

Per ulteriori approfondimenti: www.inps.it/disoccupazione-per-i-lavoratori-rimpatriati-in-italia-dopo-un-periodo-di-lavoro-all-estero
"No, è prevista l’esportabilità della prestazione di disoccupazione, ma solo se ci si sposta in determinati Paesi e ad alcune condizioni.
La normativa comunitaria prevede che il beneficiario di prestazione di disoccupazione può conservare per tre mesi il diritto alla prestazione se si reca in un altro Stato dell'Unione europea, in uno Stato del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), o in Svizzera alla ricerca di lavoro.
Il beneficiario prima di partire deve:
  1. Recarsi presso il CpI presso il quale è iscritto per comunicare la data in cui lascerà l’Italia e la sua conseguente indisponibilità ai servizi pattuiti al momento della sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio.
  2. Comunicare la data di partenza all’Ufficio INPS che sta erogando la prestazione e richiedere:
    1. Il Modello U1, che consente di ricongiungere i periodi di contribuzione del Paese in cui si ha lavorato a quelli nel Paese in cui ci si intende trasferire.
    2. Il Modello U2, che consente l’esportabilità della prestazione di disoccupazione.
Entrambi i Modelli originali devono essere consegnati all’Ufficio competente del Paese di destinazione.
I dati riportati nel Modello U2 permettono all’Ufficio estero competente di compilare il Modello U009 che il percettore della prestazione a sostegno del reddito, entro 7 giorni, dovrà far pervenire all’INPS di riferimento al fine di poter continuare a percepire l’indennità di disoccupazione per tre mesi.
N.B. Nella maggior parte dei Paesi, l’Ufficio competente corrispondente all’INPS italiano è collocato all’interno dei Centri per l’impiego (PES, Public Employement Services).

N.N.B. Come già avviene in alcuni Paesi UE, a breve, anche in Italia lo scambio cartaceo dei modelli U (PAPER SED) sarà sostituito da delle comunicazioni in formato elettronico.
Per approfondire: www.inps.it/disoccupazione-per-chi-si-sposta-nei-paesi-ue-see-e-in-svizzera