Iscrizioni persone con disabilità ex ART. 18 - L. 68/99 - Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della
l. 763/81; vittime del dovere ed equiparati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti; orfani di Rigopiano; orfani per crimini domestici; care leavers.
Il requisito per procedere all’iscrizione
Art. 18 - L. 68/99 è il seguente:
- Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Attenzione: questo adempimento non è richiesto agli appartenenti alle categorie delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo e alle categorie ad esse equiparate.
I requisiti per
vittime del dovere ed equiparati:
- Dipendenti pubblici che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
- Personale sanitario impegnato nelle azioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19
Non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Documento da produrre: Certificazione del Ministero dell’Interno o dichiarazione di appartenenza alla categoria
I requisiti per
vittime criminalità organizzata e vittime del terrorismo:
- Cittadini dichiarati vittime della criminalità organizzata e del terrorismo Chiunque abbia subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967.
Non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Documento da produrre: Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza
I requisiti per
vedovi e orfani di guerra:
- Figli o coniugi di persone decedute per causa di guerra o a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità di guerra. Le vittime dovevano essere percettrici di pensione di guerra della prima categoria Il figlio deve risultare minorenne o avere un’età inferiore a 21 anni se studente di scuola media superiore e a 26 anni se studente universitario a carico alla data del decesso o del riconoscimento della pensione di guerra I categoria.
- Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documenti da produrre:
- Certificato d’iscrizione come orfano nell’elenco generale Orfani di guerra presso la Prefettura
- Riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Provinciale)
- Dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra in cui deve essere esplicitato il godimento della pensione
- Autocertificazione sul rapporto di parentela con la vittima di guerra e dichiarazione dello stato di famiglia al momento del riconoscimento
I requisiti per
profughi i taliani rimpatriati:
- Cittadini italiani che abbiano ricevuto il riconoscimento della condizione di profughi e che non siano rimpatriati da più di 4 anni;
- Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documento da produrre: Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza.
I requisiti per
orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro:
- Orfani o alternativamente coniuge superstiti di persone decedute per causa di lavoro, anche a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità da lavoro.
- Non è richiesto lo stato di disoccupazione;
- Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Documenti da produrre:
- Dichiarazione INAIL/altri enti (es. ENPAIA) di decesso per causa di lavoro
- Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro
I requisiti per
orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tale causa:
- Tipologia che può essere considerata come rientrante in quella degli Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro;
- Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
- Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Documenti da produrre:
- Dichiarazione dell’Amministrazione in cui il deceduto prestava servizio attestante il decesso per causa di servizio
- Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro
I requisiti per
orfani per crimini domestici:
- Orfani di genitore ucciso dal coniuge (anche separato/divorziato), dall’altra parte di unione civile (anche cessata) o da persona legata in una relazione affettiva e di stabile convivenza.
- Stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i;
Documento da produrre: Sentenza o eventuale certificazione del Tribunale
I requisiti per
care leavers (Cittadini che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria):
- Stato di disoccupazione/inoccupazione secondo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i;
- Possibilità di iscriversi dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni. L'iscrizione rimane attiva anche dopo il compimento dei 21 anni.
Documento da produrre: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si rende noto di essere stati oggetto di provvedimento del tribunale dei minorenni con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare oppure provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla famiglia di origine, adesione al Progetto, determina del Comune di impegno di spesa, inserimento nella piattaforma ministeriale.
I requisiti per
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro:
- Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, il quale – se iscritto - deve essere stato cancellato dal collocamento obbligatorio senza mai essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa a lui non imputabile.
- I figli dovevano essere minorenni al momento del riconoscimento del genitore quale grande invalido oppure non avere più di 21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 se studenti universitari.
- Stato di disoccupazione/inoccupazione secondo D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.;
- L’avente diritto deve essere riconosciuto grande invalido e godere della pensione privilegiata di I categoria. Deve essere inoltre divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro.
Documenti da produrre:
- Dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciata dall’UNMS (ONIG sino al 1979) per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL/altri enti certificatori (es. ENPAIA) per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi di servizio.
- Attestazione riconoscimento pensione privilegiata di I categoria.
- Dichiarazione attestante che il dante causa è divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra, o per servizio, o per causa di lavoro, rilasciata dalla commissione medica competente.
- Per gli invalidi del lavoro: Invalidità certificate fino al 31/12/2006 dal 80% al 100% (L.296/2006) Invalidità certificate dal 01/01/2007 dal 60% al 100% (D.P.R. 1124/1965 – testo unico) Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dante causa/il pensionato.
- Dichiarazione del grande invalido di non essere iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
I requisiti per
familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere:
- Figli e coniuge di deceduti o invalidi permanenti a causa di terrorismo, criminalità organizzata o del dovere. Fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
- Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia possono richiedere l’iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti.
- Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia possono richiedere l’iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti.
- Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale Il dante causa deve essere stato cancellato dalle liste del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause a lui non imputabili.
Non sono richiesti:
- lo stato di disoccupazione
- la minore età del familiare al momento dell’evento o del riconoscimento della categoria
- Vincolo della convivenza.
Documenti da produrre:
- Certificazioni rilasciata dalla Prefettura Dichiarazione di richiesta iscrizione in sostituzione dell’avente diritto.
- Dichiarazione che l’avente titolo non è iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
- Autocertificazione dello stato di famiglia.
I requisiti per
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo:
- Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge12 marzo 1999, n. 68
- Non è richiesta la minore età
- È richiesto lo status di disoccupazione
Documenti da produrre:
- Certificazione del Ministero dell’Interno, della Prefettura o di altro ente competente o dichiarazione di appartenenza alla categoria che sarà verificata dal CPI.
- Autocertificazione dello stato di famiglia.
I requisiti per
orfani di Rigopiano:
- Equiparazione ai soggetti art.1, comma 2 L.407/98, possono ottenere l’iscrizione anche se non in possesso dello status di disoccupazione
Documento da produrre: Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso del richiedente che sarà verificata dal CpI