La Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 «Norme della pianificazione per il governo del territorio» prevede, al Titolo VII, Capo II, «Disposizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio» e, in particolare, all’articolo 31:
- per “gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico” l’esecuzione di una “verifica di compatibilità idraulica” (cfr commi 1 e 2);
- per «ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale» la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento “dell’invarianza idraulica” (cfr comma 3).
Il successivo comma 5 conferisce alla Giunta regionale mandato a stabilire “CRITERI per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di cui al comma 1, nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 (n.d.r. verifica di compatibilità idraulica) e 3 (n.d.r. verifica dell’invarianza idraulica)”.
La materia era precedentemente disciplinata dalla L.R. 23 novembre 2011, n. 22, abrogata dall’art. 35, comma 1., lett. m), della citata l.r. 19/2023 che, in sintesi, riconferma i medesimi contenuti della legge abrogata.
L’art. 33, comma 10, della medesima legge 19/2023 prevede che, fino all’applicazione dei corrispondenti atti attuativi della medesima, continuino ad applicarsi gli atti regionali di indirizzo e gli atti finalizzati all’applicazione delle disposizioni abrogate che risultano compatibili.
Pertanto continuano ad applicarsi i CRITERI approvati con Delibera di Giunta n. 53 del 21 gennaio 2014 (B.U.R Marche n. 19 del 17/2/2014), modificati con Delibera di Giunta n. 671 del 20 giugno 2017 (B.U.R. Marche n. 74 del 7/7/2017), che integra la precedente delibera e prevede disposizioni riservate agli interventi di ricostruzione post sisma agosto-ottobre 2016.