Nell’ambito dell’attività di vigilanza, definita di polizia idraulica dal capo VII del R.D. 523/1904, rientrano i provvedimenti di tipo autorizzativo che competono all'Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua, di proprietà demaniale.
In particolare, la P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro – Urbino e Ancona e la P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Macerta, Fermo e Ascoli Picieno, rilasciano l’autorizzazione o nulla-osta idraulico a quei soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, l’alveo di un corso d’acqua come sopra definito o comunque tutti quegli interventi che possono avere relazione con il regime delle acque.
Tali interventi possono essere:
- ponti carrabili, passerelle pedonali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate o sospese;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di impianti;
- recapiti di acque chiare o reflue depurate e relativi manufatti;
- difese radenti e opere di protezione delle sponde, opere di regimazione e difesa idraulica realizzate da altri Enti o privati ai sensi dell’art.12 del R.D. 523/1904;
- interventi di ordinaria manutenzione o sistemazione, consistenti in movimentazione del materiale inerte in alveo, finalizzati a migliorare l’officiosità dei tratti interessati dal deposito (barre di accumulo) o in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, viadotti).
E’ da precisare che per corsi d’acqua pubblici si intendono quelli rappresentati catastalmente con doppia linea continua, denominazione e verso di scorrimento delle acque, nonché censiti alla partita speciale acque esenti da estimo e pertanto appartenenti al Pubblico Demanio Idrico.
Sono altresì soggetti a parere idraulico, obbligatorio e vincolante, tutti quei casi in cui si tratta la sclassifica delle porzioni abbandonate naturalmente dalle acque e la conseguente demanializzazione dei nuovi sedimi, previo accertamento, da parte della scrivente P.F., dell’avvenuta perdita della funzionalità idraulica dei relitti e l’acquisto dei requisiti di idoneità da parte dei nuovi tratti, ciò ai sensi dell’art. 5 della legge 37/1994, fermo restando comunque il disposto degl’artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, apportanti modifiche agli artt.942, 946 e 947 del Codice Civile.
Sono viceversa “lavori ed atti vietati in modo assoluto”, secondo il disposto dell’art.96 lettera f del T.U. 523/1904, in mancanza di apposite discipline locali: le piantagioni, ed il dissodamento terreni, nonché la realizzazione di fabbricati e scavi, ad una distanza, dal piede esterno dell’argine o dal ciglio superiore di sponda, minore rispettivamente: a 4,00 e 10,00 metri.
Tali distanze valgono rispetto allo stato di fatto o al confine catastale, secondo la condizione più sfavorevole in osservanza al principio di salvaguardia.